Il Messo Notificatore


Replying to Equitalia

  • Create account

    • Nickname:
  • Enter your Post

    •              
           
       
      FFUpload  Huppy Pick colour  HTML Editor  Help
      .
    •      
       
      File Attachments    Clickable Smilies    Show All
      .
  • Clickable Smilies

    • :huh:^_^:o:;):P:D:lol::B)::rolleyes:-_-<_<:)
      :wub::angry::(:unsure::wacko::blink::ph34r::alienff::cry::sick::shifty::woot:
      <3:XD:*_*:];P:XP:(:=)X):D:>.<>_<
      =_=:|:?3_3:p:;_;^U^*^^*:=/::*::b::f:
  • File Attachments

    • ForumFree Hosting   jpg gif png zip ...

      Descr.:
      Image Hosting: host it!

  •   

Last 10 Posts [ In reverse order ]

  1. Posted 11/1/2016, 17:20
    Anche quelli che sono attualmente inseriti nella sezione "CORSI & CONCORSI in "corso" (per Messi)", che cerchiamo per quanto possibile di tenere aggiornata, sono abilitanti al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.).
  2. Posted 11/1/2016, 16:24
    Hai ragione, il comma 159 così termina: " ....... previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità."
    Mi chiedo se qualcuno di voi sappia da chi sono autorizzati gli enti di formazione che possono effettuare corsi così specialistici e se sono anche autorizzati a rilasciare le abilitazioni a fine corso.
  3. Posted 11/1/2016, 15:08
    CITAZIONE (Francesco Cardinale2 @ 11/1/2016, 10:58) 
    Conosco le norme
    il mio dubbio è se i c.d. messi notificatori nominati di equitalia siano o meno abilitati a seguito di concorso.
    dove posso vederlo?
    Grazie

    CITAZIONE (Francesco Cardinale2 @ 11/1/2016, 12:51) 
    Secondo Voi il messo incaricato da Equitalia deve o no essere abilitato a seguito di esame pubblico?

    Il messo notificatore per la sua nomina non necessita di concorso, ma di partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, e di superamento del relativo esame di idoneità (Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 159).

    Da quel che mi hanno riferito i postini della mia zona, in effetti hanno regolarmente effettuato questo (seppur minimo) corso di formazione/qualificazione, superato il test/esame, e quindi ricevuta la nomina con il rilascio da parte di Equitalia del tesserino di riconoscimento con l'attestazione della loro qualifica di messo notificatore.

  4. Posted 11/1/2016, 12:51
    Secondo Voi il messo incaricato da Equitalia deve o no essere abilitato a seguito di esame pubblico?
  5. Posted 11/1/2016, 10:58
    Conosco le norme
    il mio dubbio è se i c.d. messi notificatori nominati di equitalia siano o meno abilitati a seguito di concorso.
    dove posso vederlo?
    Grazie
  6. Posted 9/1/2016, 21:54
    CITAZIONE (Francesco Cardinale2 @ 9/1/2016, 17:55) 
    Io dubito che Equitalia possa notificare legittimamente perché il DPR 600/73 non lo prevede
    Cosa ne pensate?

    Mah, è vero che l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (Notificazione della cartella di pagamento) si rifà in parte anche alle modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, ma recita:

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


    Piuttosto, non sò quanto sia applicato, o se effettivamente viene applicato (dalle cartelle che vengono depositate presso la casa comunale ho i miei dubbi) quanto previsto dal 2° comma (evidenziato in arancione)! <_<
  7. Posted 9/1/2016, 17:55
    Io dubito che Equitalia possa notificare legittimamente perché il DPR 600/73 non lo prevede
    Cosa ne pensate?
  8. Posted 7/5/2010, 07:50
    Dal Corriere della Sera del 07.05.2010

    non sarà più necessario fare la spola tra gli uffici pubblici


    Fisco: presto cartelle di pagamento

    sospese grazie all'autodichiarazione


    Basterà allegare un documento che comprova le proprie buone ragioni per interrompere procedure di riscossione


    MILANO - Un'autodichiarazione sostenuta da un documento che comprovi le proprie buone ragioni basterà d'ora in poi a bloccare le richieste del Fisco. Fino alla definizione nel merito. E' questa l'importante novità in arrivo per i contribuenti. Se ricevono una cartella di pagamento, e ritengono di aver già pagato il tributo oppure sono interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, non dovranno più fare la spola tra gli uffici pubblici: basterà compilare un'autodichiarazione per interrompere le procedure di riscossione. Lo annuncia Equitalia, la società pubblica incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi.


    LA NUOVA PROCEDURA - Fino a mercoledì il contribuente che si presentava allo sportello di Equitalia sostenendo di aver pagato le somme riportate nella cartella di pagamento (siano esse relative a multe stradali, mancati versamenti dell'Irpef o dei contributi Inps ecc...) chiedeva all'agente della riscossione spiegazioni. Quest'ultimo, non possedendo informazioni a riguardo, invitava il cittadino a rivolgersi direttamente all'ente creditore. In base a una direttiva emanata oggi, invece, qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore in conseguenza della presentazione di un'istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell'ente creditore, la riscossione sarà immediatamente sospesa. Entro i successivi dieci giorni, l'agente della riscossione porterà all'attenzione dell'ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno dell'esistenza delle ragioni di quest'ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese.

  9. Posted 6/5/2010, 13:45
    [QUOTE=@giuseppe,6/5/2010, 13:53]
    CITAZIONE (gigio53 @ 6/5/2010, 09:31)
    CITAZIONE (Borghetto @ 6/5/2010, 07:19)
    Ben detto...
    E ritengo dovrebbe essere unificato questo profilo professionale sotto un solo nome: AGENTE NOTIFICATORE.
    Basta con Messo Usciere,Messo Comunale, Messo Notificatore,Messo Speciale,Messo di Conciliazione ecct.

    E basta con 100 procedure differenti a seconda dell'atto trattato!
    La notifica deve essere una e uno deve essere il notificatore.

    Basta con contratti economici diversi a seconda della località o Ente.

    ...Ben detto Borg !!!,... purtroppo le cose complicate sono volute..!...se fosse semplificata la notifica ,gli Avvocatoni lavorerebbero di meno...quindi!?!? :wacko: Ciao GiGi.
    innanzitutto Ciao a tutti, anche se sono un po testardo, non mi trovo con alcune definizione date, l'equitalia o la defendini, sono societa' private e con il loro deposito presso la casa Comunale, noi ci troviamo a lavorare per loro senza nessun compenso. Un'altro punto è l'art. 140 loro chiedono l'affissione all'albo per un giorno, allora mi chiedo e mi domando l'art. 140 è unico? se si perche gli atti nostri non vanno messo all'albo? scusate la mia testardinaggina. un abbraccio a tutti i colleghi.............p.s. sono daccordo con l'unica relata.

    Caro Giuseppe,concordo con quanto da Te postato ma vorrei evidenziare che dette società notificano ai sensi del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 mentre Noi messi notifichiamo ai sensi del D.P.R. n. 600.
    Come vedi,loro fanno l'affissione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 C.P.C. per un solo giorno all'Albo Pretorio e contestuale Deposito nella Casa Comunale mentre per Noi è previsto soltanto il deposito nella Casa Comunale.
    Vorrei tanto inviarti il Manuale del Messo delle Esattorie ma mi è difficile in quanto il File in mio possesso ha una memoria così grande che non riesco ad inviarla a mezzo e-mail.
    Un saluto da Salvatore.

  10. Posted 6/5/2010, 12:53
    [QUOTE=gigio53,6/5/2010, 09:31]
    CITAZIONE (Borghetto @ 6/5/2010, 07:19)
    Ben detto...
    E ritengo dovrebbe essere unificato questo profilo professionale sotto un solo nome: AGENTE NOTIFICATORE.
    Basta con Messo Usciere,Messo Comunale, Messo Notificatore,Messo Speciale,Messo di Conciliazione ecct.

    E basta con 100 procedure differenti a seconda dell'atto trattato!
    La notifica deve essere una e uno deve essere il notificatore.

    Basta con contratti economici diversi a seconda della località o Ente.

    ...Ben detto Borg !!!,... purtroppo le cose complicate sono volute..!...se fosse semplificata la notifica ,gli Avvocatoni lavorerebbero di meno...quindi!?!? :wacko: Ciao GiGi.
    innanzitutto Ciao a tutti, anche se sono un po testardo, non mi trovo con alcune definizione date, l'equitalia o la defendini, sono societa' private e con il loro deposito presso la casa Comunale, noi ci troviamo a lavorare per loro senza nessun compenso. Un'altro punto è l'art. 140 loro chiedono l'affissione all'albo per un giorno, allora mi chiedo e mi domando l'art. 140 è unico? se si perche gli atti nostri non vanno messo all'albo? scusate la mia testardinaggina. un abbraccio a tutti i colleghi.............p.s. sono daccordo con l'unica relata.

Review the complete topic (launches new window)