Scovato da Lucamonte ecco un bel approfondimento sull'art. 145 scritto da Massimiliano Atonna su Fisco Oggi del 27\04\2004 e inserito nel sito della REGIONE PIEMONTE (il link QUI ) che noi facciamo nostro incollandolo di seguito.
DOSSIER TEMATICO Le notificazioni in ambito tributario - 3 Notificazione degli atti amministrativi di diritto sostanziale: alla persona giuridica, alla società di persone, alla società posta in liquidazione, alla società interessata da operazioni straordinarie, alla società di fatto, al fallito, agli eredi del contribuente
2.7 NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA GIURIDICA In tema di notificazione alle persone giuridiche il combinato disposto degli articoli 145 c.p.c. e 58, secondo comma, Dpr n. 600/1973 prescrive che essa si esegua presso il domicilio fiscale mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Tra le suddette persone non esiste un ordine preferenziale, pertanto è validamente eseguita la notificazione dell'accertamento tributario quando l'atto sia consegnato a uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario (Cass. 61/1988). Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica, mediante consegna a persona addetta alla sede, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica e sia legato a questa da un particolare rapporto, il quale non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio o precario, di ricevere gli atti; la prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto deve essere fornita dalla persona giuridica e il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa la configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. Pertanto la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che tale persona, oltre che non dipendente della società, non era addetta alla sede di essa, per non aver mai ricevuto incarico alcuno (Cass. 1202/1998). La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa alle persone sopra citate nel luogo dove l'ente svolge attività in modo continuativo. Se la notificazione non può essere eseguita, mediante consegna, nei modi descritti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. già illustrate sopra (articolo 145, comma 3, c.p.c.). Gli atti tributari vanno notificati al contribuente persona giuridica, entro l'ambito territoriale del domicilio fiscale (cfr. §§ 2.2; 2.4), secondo la disciplina dell'articolo 145, comma primo c.p.c., e, se risulti impossibile, secondo quella del successivo comma terzo; se anche ciò non sia possibile, la notifica va eseguita secondo le forme dell'articolo 140 c.p.c., laddove, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune del domicilio fiscale, la notifica seguirà nelle forme dell'articolo 60, comma primo, lettera e), Dpr n. 600/1973, e si avrà per perfezionata nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. 3140/1998). Si precisa che l'impossibilità di eseguire la notificazione secondo la previsione dei commi 1 e 2 dell'articolo 145 c.p.c., che giustifica - ai sensi del successivo comma 3 - l'effettuazione di essa alla persona fisica del rappresentante, va ravvisata anche in caso di condizioni ostative transeunti e accidentali purché non imputabili alla parte istante, quali il mancato reperimento di addetti alla sede, ovvero la chiusura della sede medesima (Cass. 73/1997). La notificazione al legale rappresentante deve considerarsi forma ausiliaria di quella da effettuarsi presso il domicilio fiscale della società; non sussiste l'obbligo di ricorrervi nei seguenti casi: 1 - omessa indicazione nell'atto del legale rappresentante della persona giuridica 2 - coincidenza della residenza, dimora o domicilio del rappresentante con la sede sociale (Cass. 6529/1992) 3 - ubicazione della residenza, dimora o domicilio del rappresentante fuori dal Comune del domicilio fiscale della società (Cass. 9766/1995; Cass. 3558/2002; Cass. 8365/2002). Quando non sussiste l'obbligo di consegna dell'atto al legale rappresentante e la consegna stessa presso la sede della società risulta impossibile, al notificatore rimane una alternativa come indicato dalla richiamata Cass. 3140/1998: 1 - notificare l'atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. presso la sede della società 2 - eseguire la notificazione ai sensi dell'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973. Si ricorda, a tal proposito, che l'articolo 140 c.p.c. disciplina l'ipotesi della notifica a destinatario temporaneamente irreperibile, mentre l'articolo 60, lettera e), Dpr n. 600/1973, sostitutivo per il procedimento tributario dell'articolo 143 c.p.c., disciplina l'ipotesi in cui, malgrado le ricerche del notificatore, non si conosce in quale comune risieda il destinatario della notifica (Cfr. Cass. 10799/1999). La medesima alternativa sussiste anche nell'ipotesi in cui il destinatario della consegna della copia dell'atto sia, ai sensi del terzo comma dell'articolo 145 c.p.c., il legale rappresentante della società. Infatti, sebbene manchi una espressa previsione normativa in tal senso, come osservato dalle Sezioni unite della Cassazione (sen. 8091/2002), non sarebbe conforme a Costituzione un approccio interpretativo che, sia pure in taluni casi particolari, finisse col rendere non possibile alcuna forma di notificazione. Pertanto le due indicate forme di notificazione devono essere applicate in via residuale quando non sia possibile portare a termine l'articolato procedimento notificatorio specificamente indicato nell'articolo 145 c.p.c., il quale prevede la consegna dell'atto a determinate persone. Si puntualizza, tuttavia, che la scelta tra le due forme di notificazione, in alcuni casi, può rivelarsi delicata, perché in sede di contenzioso essa è sottoposta al vaglio critico delle commissioni tributarie, le quali ne riesaminano la correttezza sulla base della descrizione delle ricerche compiute (contenuta nella relata di notificazione ex articolo 148 c.p.c.) e delle allegazioni di controparte.
2.8 NOTIFICAZIONE ALLA SOCIETA' DI PERSONE Per la notificazione di atti alla società di persone vale la regola generale secondo cui essa va eseguita presso la sede sociale e, conseguentemente, Cass. 12047/1995 ha stabilito che è nulla la notifica eseguita nei confronti del socio accomandante, presso la sua residenza, perché effettuata in un luogo non riferibile alla società destinataria e nei riguardi di un soggetto carente di legittimazione a ricevere l'atto. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Dpr n. 600/1973, alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società di persone si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci. A tale proposito, in giurisprudenza ci si è chiesto se l'atto unico di accertamento debba essere notificato oltre che alla società anche ai singoli soci. A tale interrogativo la Suprema corte di cassazione ha dato risposta negativa, chiarendo che la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata dalle società di persone non deve essere notificata, a pena di nullità, anche ai soci che sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione dei redditi della società (Cass. 11673/2002;). La Suprema corte ha poi puntualizzato che se, tuttavia, sia notificato si soci l'avviso di rettifica del loro reddito di partecipazione conseguente alla rettifica del reddito della società, deve essere consentito agli stessi di avvalersi della tutela giurisdizionale garantita dall'articolo 24 della Costituzione e di contestare nel merito l'accertamento del loro reddito anche se, nel frattempo, quello relativo alla società è divenuto definitivo (Cass. 1184/2001; 12376/2002).
2.9 NOTIFICAZIONE ALLA SOCIETA' POSTA IN LIQUIDAZIONE Lo scioglimento del vincolo sociale - anche se deliberato con esclusione della fase della liquidazione, che è facoltativa, ove manchi un attivo da liquidare - non comporta, di per se, l'estinzione della società, la quale permane in vita finché penda anche uno soltanto dei suoi rapporti giuridici con i terzi. Quando sussiste la fase liquidatoria, l'ente può subire delle modificazioni nei soggetti che lo rappresentano e, pertanto, la notificazione va effettuata al liquidatore in carica, essendo nulla la notifica a chi non abbia più la rappresentanza (Cass. 4302/1992). La sentenza da ultimo richiamata ha anche chiarito che la sostituzione dei liquidatori, e cioè il cambiamento delle persone dei liquidatori (articolo 2450, ultimo comma, e articolo 2450-bis c.c.), non comporta una modifica dell'atto costitutivo; pertanto, essa non può essere inclusa tra i fatti che le società dovevano comunicare a norma del primo comma dell'articolo 36 del Dpr n. 600/1973 (disposizione abrogata dall'articolo 37, comma 1, lettera b), legge 24 novembre 2000, n. 340). Con riguardo a tali cariche, la legge tributaria ha, perciò, ritenuto sufficiente la pubblicità generale imposta dall'articolo 2450-bis c.c., che prevede l'iscrizione presso il Registro delle imprese della nomina e della sostituzione dei liquidatori. Pertanto, qualora la notificazione presso la sede sociale prevista dall'articolo 145, comma 1, c.p.c., non possa essere eseguita, per l'ufficio finanziario potrebbe risultare difficoltosa la tempestiva individuazione del liquidatore in carica al quale notificare gli atti di accertamento.
2.10 NOTIFICAZIONE ALLA SOCIETA' INTERESSATA DA OPERAZIONI STRAORDINARIE DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE La trasformazione di società comporta soltanto il mutamento formale di una organizzazione societaria già esistente e non la creazione di un nuovo ente che subentra a un altro. Pertanto, l'avviso di accertamento per imposta afferente un periodo anteriore alla trasformazione va notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, non implicando, questa, alcun mutamento del soggetto passivo del rapporto tributario (Cass. 7258/1992, 4510/1981). Nel caso in cui una società sia estinta a seguito di incorporazione in altra società e l'atto di fusione sia stato iscritto nel Registro delle imprese a mente dell'articolo 2504 c.c., è nulla la notificazione della citazione alla società incorporata effettuata, dopo l'iscrizione, nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione, oltre che per l'inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la sede della società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'articolo 145 c.p.c., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell'atto nella loro sede (Cass. 1528/1992, 12009/1998). Quando una società si scinde, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione (articolo 173, comma 12, Tuir). I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e, anche nei loro confronti, possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione (articolo 173, comma 13, Tuir). Pertanto le notificazioni di atti che si riferiscono a periodi di imposta anteriori all'operazione di scissione vanno notificati alla società scissa ovvero in caso di scissione totale alla società beneficiaria.
2.11 NOTIFICAZIONE ALLA SOCIETA' DI FATTO Per le società di fatto o irregolari, mancando un sistema di pubblicità, si presume per ciascun socio un reciproco mandato di amministrare e rappresentare la società, con la conseguenza che la citazione della società di fatto è validamente effettuata con la notificazione dell'atto a uno solo dei soci (Cass. 1740/1980). La successiva giurisprudenza ha specificato che la notificazione di un avviso di rettifica, emesso contro ciascun socio di una società di fatto, si esegue in distinta copia per ciascuno di essi oppure, ex articoli 2257 e 2266 c.c., in unica copia a uno di essi, ma nella specifica veste di "rappresentante della società" (Cass. 10319/1992). Per quanto attiene al luogo della notifica, poiché spesso non è agevole individuare la sede in cui l'ente svolge l'attività in modo continuativo.ai sensi dell'articolo 145, comma 2, c.p.c., la giurisprudenza consente che essa sia effettuata personalmente al socio nel suo domicilio, in quanto ciascun socio ha la rappresentanza della società di fatto e, inoltre, perché la notifica effettuata a mani del destinatario, è valida a prescindere dal luogo in cui è effettuata (Cass. 13869/1999).
2.12 NOTIFICAZIONE AL CONTRIBUENTE FALLITO Il contribuente, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è privato della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Pertanto l'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si sono determinati prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di tali crediti al concorso fallimentare - ma anche al contribuente fallito (Cass. 3427/2002). Quanto poi alla effettiva legittimazione del fallito a impugnare l'atto di accertamento, la giurisprudenza è alquanto restrittiva, riconoscendo a essa carattere eccezionale e subordinandola all'inerzia del curatore. Tale inerzia si ravvisa nel non avvalersi affatto del rimedio giurisdizionale, vale a dire nel non azionare neppure il primo grado del contenzioso (nel qual caso si configurerebbe la legittimazione vicaria del fallito). Non altrettanto essa è invece ravvisabile nel caso di acquiescenza alla decisione di primo grado (o, a fortori, di un grado successivo), essendo la non fruizione del gravame da parte del curatore non una mera manifestazione di inerzia, ma un modo di gestione del processo e una scelta interna alla logica di questo (sul punto si vedano Cass. 1809/1990; 3321/1993; 3094/1995; 7308/1996). 2.13 NOTIFICAZIONE AGLI EREDI DEL CONTRIBUENTE Ai sensi dell'articolo 65, Dpr n. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa (comma 1). Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione (comma 2). Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compreso il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato (comma 3). La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione sopra citata (comma 4). In caso di morte del contribuente, in mancanza della tempestiva comunicazione, all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale di quest'ultimo, della ricorrenza di tale evento e del nominativo degli eredi, è valida, non potendosi procedere alla notifica collettiva e impersonale agli eredi, prevista dall'articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, la notificazione dell'avviso di accertamento, intestato al contribuente deceduto, mediante consegna dell'atto a persona legittimata a riceverla in ragione dei suoi rapporti con il destinatario, che non ne palesi l'avvenuto decesso (Cass. n. 7494/1994). Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di notificazione degli atti del processo civile, la notifica alla parte defunta è valida a tutti gli effetti quando il notificante abbia, senza sua colpa, ignorato l'evento della morte. Si segnala però che l'estensione di tale principio alla notifica dell'atto amministrativo è posto in dubbio da Cass. n. 12210 del 25/11/95, secondo la quale la mancanza della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 65 citato non modifica l'esigenza, prevista dal quarto comma della medesima norma, proprio per l'ipotesi che la comunicazione non abbia avuto luogo e cioè della notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto. Aggiunge la citata sentenza che la disposizione del quarto comma dell'articolo 65 non costituisce un dato puramente formale, perché essa va a incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente. Inoltre, sempre secondo la citata sentenza, la consegna dell'atto a persona legittimata a riceverla in ragione dei suoi rapporti con il destinatario, la quale non ne palesi l'avvenuto decesso non è rilevante, poiché non può farsi carico agli effettivi destinatari della notifica (gli eredi) della condotta del consegnatario. Si ritiene che una soluzione interpretativa alla citata situazione, che tenga conto dei contrapposti interessi, possa essere individuata nel meccanismo processuale delineato dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, relativo alla nullità della notificazione di atti autonomamente impugnabili, di cui si dirà diffusamente più avanti (v. infra § 3.3). Massimiliano Atonna Fisco oggi Martedì 27 aprile 2004