Il Messo Notificatore

Posts written by Joe1967

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    CITAZIONE (cursorTV @ 12/5/2017, 16:08) 
    Ma all'avvocato che copia hai consegnato? :huh:
    Hai forse recuperato quella già in deposito presso la casa comunale?
    E le precedenti relate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. le hai barrate/annullate?

    La notifica era pervenuta tramite PEC. Non ho fatto che ristamparla e notificarla all'avvocato (a un addetto all'ufficio per la precisione). La notifica fatta ai sensi del 140 a nome di Rossi Maria è in deposito. Ho in sostanza notificato l'atto sia all'intestatario che al domiciliatario
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    Ditemi se ho fatto una cavolata: mi è pervenuta una notifica della Prefettura a carico di Rossi Maria residente in via Verdi domiciliata presso Avv. Bianchi. Ho notificato l'atto a casa con 140 cpc a Rossi Maria non essendomi accorto dell'elezione del domicilio. Oggi, essendomi accorto dell'errore ho rinotificato l'atto presso l'Avv. Bianchi. A questo punto esistono 2 notifiche? Sono non valide entrambe? Sono entrambe valide? :wacko:
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    CITAZIONE (anacleto76 @ 25/10/2016, 08:25) 
    Joe ma da te come fanno se ti ammali in dicembre con le notifiche dell'agenzia delle entrate? Perchè va bene se le notifiche che non hanno scadenza restano ferme ma con quelle in scadenza? Non so da te ma qua ormai ogni richiesta di notifica viene accompagnata dalla scritta " L'ente si riserva ogni azione risarcitoria prevista della legge nei Vs confronti per eventuali danni erariali connessi all'annullamento del presente atto derivanti da vizi di notifica "
    Qua non c'è nessuno a parte me che sa fare un art.140 60 o 143 .

    Finora non è mai capitato di ammalarmi: le ferie proprio per le notifiche dell'A.D.E. le prendo dal 1° Gennaio. In teoria un altro messo notificatore c'è, è la persona che si occupa del protocollo, solo che da quando sta lì delle notifiche se ne frega e quando torno dalle ferie mi trovo il mio mucchietto bello accantonato nella cartellina, e conta che io a lui lo DEVO sostituire se me lo chiedono, ma lui NON sostituisce me. Ho fatto presente il problema alla vice segretaria, ma mi sono sentito rispondere che "per le urgenze ci pensano i vigili urbani", ignorando che se il vigile non ha la nomina a messo, si rischia la nullità della notifica. Detto anche questo, ma la dott.ssa ha fatto orecchie da mercante. Faccio presente che NON ho una macchina riservata a me come messo con cui recarmi nei luoghi di notifica, essendo la Panda demolita da 3 anni. Da allora uso la macchina "istituzionale" in uso al Sindaco e/o Assessori che non sempre è presente, quindi devo adeguarmi alle loro esigenze. Ho fatto richiesta per avere la firma digitale, ma ancora non ho avuto risposta, mi è stato tolto l'accesso al protocollo e NON ho l'accesso al REC per le notifiche alle ditte. Come vedi non sei il solo ad avere problemi....
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    Ho anch'io il tuo stesso problema: comune di 12.000 abitanti, ad oggi ho fatto DA SOLO 788 notifiche. Quando vado in ferie per 15 giorni mi trovo le mie solite 40 notifiche da fare. Faccio presente che all'altro messo comunale che fa l'autista e il centralinista non lo mandano a fare un corso per messi notificatori, ma lo stanno istruendo per sostituire l'addetto al protocollo(e con lui sarebbero in 4 quelli che possono sostituire l'addetto) :wacko:

    Edited by Joe1967 - 24/10/2016, 11:13
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    CITAZIONE (cursorTV @ 18/10/2016, 09:10) 
    E qui viene il dubbio! <_<
    Il 1° comma dell'art. 149-bis c.p.c. recita:

    Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

    A quanto pare il messo comunale dovrebbe avere in mano il documento cartaceo, che quindi potrebbe anche notificare a mani, ed ovviamente avrebbe il limite di competenza territoriale del suo comune, ora se invece trasforma lo stesso documento cartaceo in copia informatica, perchè mai non avrebbe più limiti territoriali? :huh:
    A mio avviso i limiti territoriali restano, ed infatti sarebbe più logico che la notifica tramite PEC l'effettuasse direttamente l'ufficio che emette l'atto che non avrebbe questi limiti! ;)

    Sono d'accordo con te. Per quel che mi riguarda, se mai avrò 'sta benedetta firma, la userò in ambito locale. Piuttosto Cursor, se puoi butta giù una relata ai sensi dell'art. 149 bis ;)
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    Io ho trovato in rete quella usata dagli avvocati. Questo è il link

    https://books.google.it/books?id=MnYRncZao...9%20bis&f=false. Non so se può essere utile. Grazie della collaborazione
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    Personalmente continuerò ad applicare l'art. 140, che è in qualche modo "garantista", non solo nei suoi riguardi, ma soprattutto per i miei. Ad onor del vero il tizio non va MAI in quell'abitazione e la situazione estate-inverno è sempre quella: giardino incolto, casa perennemente chiusa. Infatti io non ce l'ho con lui, ma con chi gli ha dato la residenza..
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    Riesumo il post anch'io per chiedere delle informazioni: sembra (uso il condizionale) che a breve mi verrà conferita la firma digitale per la notifica degli atti. Effettivamente mi sarebbe molto utile, soprattutto nel periodo estivo, quando si notificano delle ordinanze di divieto di balneazione e di conseguenza le revoche successive. Una cosa è farsi 30 balneari in pieno sole, un'altra è in ufficio con l'aria condizionata :P .

    Ora io ho letto il 149 bis, ma come dovrebbe essere una relata di notifica ai sensi del 149 bis?. Ho fatto una ricerca ma non ho trovato nulla. Grazie a chi mi saprà rispondere
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    CITAZIONE (cursorTV @ 10/10/2016, 17:34) 
    Se è noto che attualmente è allenatore di una squadra di serie A, mi sembra strano che tramite la società non sia in qualche modo contattabile per chiarire la situazione ed accordarsi per la notifica dei documenti, anche con un'eventuale dichiarazione scritta dell'attuale luogo di dimora o domicilio, in caso contrario se ha la residenza anagrafica in quell'abitazione applicherei comunque l'art. 140 c.p.c., indipendentemente dall'esito della raccomandata A.R., mica è proibito assentarsi dalla propria abitazione anche per parecchi mesi!

    Grazie Cursor. Vedrò come fare :)
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    Sul sito della A.N.N.A. non ho avuto una risposta chiara, quindi provo a riformulare la domanda in questo forum:

    Continuano a pervenirmi dei verbali del c.d.s. da parte di un comune del nord Italia intestati ad un ex calciatore ora allenatore in seconda di una squadra di serie A. Chiaramente svolgendo la sua attività in una squadra di calcio, il tizio non risiede nella sua abitazione. Sono andato più volte ma non ho mai trovato nessuno, il giardino mostra evidenti segni di incuria e la cassetta della posta è piena di pubblicità e lettere mai ritirate. Il postino quando invio la A.R. ai sensi dell’art. 140 me la ritorna con la dicitura “irreperibile”. Ora la mia domanda è: posso applicare l’art. 143 o continuare con il 140? Se dovessi applicare il 143, nella relazione cosa dovrei scrivere per giustificare l’irreperibilità? Grazie a chi mi aiuta
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    CITAZIONE (cursorTV @ 23/3/2016, 14:22)
    Corte Suprema di Cassazione - Sezione VI Civile – 1 Sentenza 30-01-2014 n. 2035

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


    S.V. (OMISSIS) in qualità di Curatore del fallimento n. 1105/2010 in capo alla società PROFILSERRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DE FELICE SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO ANTONIO, giusta mandato in calce al ricorso;

    – ricorrente –

    contro

    EQUITALIA ETR SPA;

    – intimata –

    avverso il decreto nel procedimento R.G. 866/2011 del TRIBUNALE di LOCRI del 13.3.2012, depositato il 20/03/2012;

    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

    udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Ricci che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

    E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

    Svolgimento del processo

    La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società Profilserre a r.l. proposta da Equitalia ETR s.p.a..

    L’intimato non ha svolto attività difensiva.

    Motivi della decisione

    Con i tre motivi di ricorso il fallimento ricorrente contesta, sotto diversi profili,il rigetto della eccezione di inammissibilità dell’opposizione per tardività. Deduce che l’atto oggetto di opposizione relativo alla comunicazione di deposito dello stato passivo del fallimento era stato comunicato L. Fall., ex art. 97, dal cancelliere tramite un servizio di posta privata ad Equitalia in data 20.6.11, come risulta dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, mentre l’opposizione era stata depositata in cancelleria il 22.7.11.

    Sostiene in particolare il ricorrente che doveva ritenersi che la comunicazione effettuata tramite un servizio di posta privata fosse del tutto legittima e conseguentemente la data di notifica doveva ritenersi essere quella attestata dal verbale di consegna dell’incaricato postale sottoscritto da Equitalia.

    A sostegno della propria tesi deduce che,la comunicazione ai sensi della L. Fall., art. 97, può essere data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione e, che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal decreto legislativo n. 58 del 2011 con entrata in vigore dal 30.4.11, prevede che sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, e, cioè,alla Poste italiane, i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni,che riguarda le notifiche da parte dell’Ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale, ma non anche quelle effettuate direttamente dal cancelliere a mezzo posta per cui questi poteva avvalersi anche dei servizi di posta privati.

    I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente appaiono infondati.

    Invero, nel caso di specie non rileva la questione se il cancelliere possa avvalersi di un servizio di posta privata o meno.

    Quello che qui rileva è accertare se, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi come facente fede l’attestazione della data di consegna da parte dell’incaricato di posta privata.

    Tale ipotesi è da escludere.

    Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario.

    (Cass. 17723/06 ù Cass. 13812/07).

    Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

    A tale proposito è già stato chiarito da questa Corte che, in tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, decorre dalla notifica della sentenza impugnata, la quale, nell’ipotesi in cui la notifica abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, va desunta, in mancanza di altri elementi, dalla busta di spedizione, ove sul retro sia stata apposta la data di arrivo presso il destinatario, non potendo essere ricavata dal timbro apposto sul plico da parte dello stesso destinatario, pur recante il numero cronologico e la data, trattandosi di atti di organizzazione interna e nonostante la natura eventualmente pubblica del predetto soggetto (nel caso di specie trattavasi dell’Agenzia delle Entrate) (Cass. 25753/07).

    Ciò sta a significare che l’attestazione fidefacente dell’ufficiale postale non è surrogabile da alcun altro tipo di atto neppure nel caso in cui lo stesso sia stato compiuto al momento della ricezione da un ente pubblico.

    Ciò porta a maggior ragione ad escludere che possa essere idonea ai fini in esame l’attestazione di un semplice privato. Deve conclusivamente affermarsi che,non essendovi prova circa l’effettiva data di consegna della comunicazione di cancelleria relativa al deposito dello stato passivo del fallimento della Profilserre srl, l’opposizione avverso il detto atto deve ritenersi tempestiva.

    Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 5 novembre 2013.

    Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014

    CITAZIONE (Salvatore Calamo2 @ 23/3/2016, 14:31)
    Qui si parla di atto di Equitalia. E poc'anzi ho detto che Poste Italiane hanno l'esclusiva sui verbali del C.d.S.,Atti Giudiziari e Atti Equitalia. A Te Cursor Tv chiedo gentilmente di porre questo quesito ad A.N.N.A. e vediamo cosa ne pensa l'associazione.
    Grazie e buon pomeriggio.

    Grazie Cursor. Al collega Calamo dico che anche nel mio Comune la ditta di poste private ha provato a rifilarmi la storiella che loro sono più attenti, che il loro servizio costa meno di Poste Italiane ecc. ecc, ma quando ho chiesto loro se sono/rappresentano un organismo certificato hanno girotaccato in fretta e furia e sono andati dal mio Funzionario che ha provato sì a chiedermi chiarimenti e quando ho spiegato la motivazione con tanto di sentenza ha concordato con me. Nulla caro collega Calamo ti vieta di continuare ad usare la ditta privata, sappi solo che rischi, e di brutto pure, poi ognuno è libero di fare come crede. Saluti
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    CITAZIONE (Salvatore Calamo2 @ 23/3/2016, 11:54) 
    CITAZIONE (Joe1967 @ 23/3/2016, 11:27) 
    Il tuo problema veramente sarebbe un altro e non di poco conto...e cioè che non puoi affidare la spedizione della corrispondenza ai sensi dell'art. 140 a una società di poste private. Poste Italiane ha ancora l’esclusiva sulla consegna delle notifiche postali.Lla Corte di Cassazione, non ricordo in che sentenza, ha detto che la raccomandata connessa con la notificazione deve essere affidata ai portalettere di Poste Italiane poiché gli operatori di poste private non sono Pubblici Ufficiali.
    In sostanza in caso di ricorso rischi l’annullamento delle notificazioni

    Forse caro collega non sei aggiornato sulle spedizioni tramite Poste Private, sono diversi anni che il nostro Comune si serve di queste Poste Private e mai nessuno ha contestato, lo sai perchè?
    Perchè Poste Italiane hanno l'esclusiva per 15 anni solo per le violazioni al C.d.S. ,per gli Atti Giudiziari del Tribunali e per le Cartelle Esattoriali.
    Distinti saluti, Salvatore Calamo.

    Ah beh certo...finchè nessuno ricorre va tutto ok. Comunque cerca questa sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 2035 del 30 gennaio 2014. Chiedo anche conferma ai Mod
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    CITAZIONE (Salvatore Calamo2 @ 21/3/2016, 16:29) 
    Nel mio comune non abbiamo problemi anche se la corrispondenza in partenza è gestita da Zerodistanze,(poste private). Il giorno successivo ci viene consegnata apposita distinta di tutta la corrispondenza e sinceramente tutti gli invii ai sensi dell'Art. 140 C.P.C. sono regolarmente lavorati lo stesso giorno e consegnati il giorno successivo. Posso dire che con gli agenti portalettere di Zerodistanze c'è feeling, consegnano il 98% della nostra corrispondenza mentre con Poste Italiane si viaggiava al 60%, anzi, loro restituivano la corrispondenza se all'indirizzo era contrassegnato come numerazione N.C.,invece il portalettere di Zerodistanze ci contatta telefonicamente e ci chiede conferma anagrafica. L' unico vero problema è buonaparte dei nostri 140 ci ritorna indietro per compiuta giacenza e sulla ricevuta di ritorno c'è anche scritto l'ora e il giorno delle 2 volte che si sono recati all'indirizzo per il tentativo di consegna della raccomandata. Senza chiederci ulteriori spese. Ciao e buon pomeriggio.

    Il tuo problema veramente sarebbe un altro e non di poco conto...e cioè che non puoi affidare la spedizione della corrispondenza ai sensi dell'art. 140 a una società di poste private. Poste Italiane ha ancora l’esclusiva sulla consegna delle notifiche postali.Lla Corte di Cassazione, non ricordo in che sentenza, ha detto che la raccomandata connessa con la notificazione deve essere affidata ai portalettere di Poste Italiane poiché gli operatori di poste private non sono Pubblici Ufficiali.
    In sostanza in caso di ricorso rischi l’annullamento delle notificazioni
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    CITAZIONE (cursorTV @ 8/3/2016, 19:37)
    Normalmente cerco di effettuare le tre operazioni nella stessa giornata, ma possono capitare casi particolari per cui l'ultimo adempimento, ovvero la spedizione della raccomandata A.R. possa slittare al giorno successivo o anche dopo più giorni, metti che ci sia una festività o il weekend di mezzo.
    Molto spesso la raccomandata A.R., specialmente per gli atti di enti esterni, la spedisco direttamente dallo sportello dell'ufficio postale facendomi anticipare le spese dall'ufficio economato, o eventualmente anticipandole di tasca propria (sono pochi euro) con successivo rimborso. :B):

    Nel tuo caso, se non potrai agire in questo modo e per forza di cose devi ricorrere alla consegna/spedizione in posta delle raccomandate A.R. previste dall'art. 140 c.p.c. tramite ditta privata, la data dell'avvenuta notifica (completamento delle tre formalità) non potrà che essere quella dell'effettiva spedizione, che consiglio per evitare fraintendimenti, di riportare chiaramente nella relata di notifica, ovviamente si potrà riportare solo nella copia da restituire, eviterei di preindicare la data di spedizione nell'avviso di ricevimento se non vi è certezza che poi sarà quella giusta.

    Detto questo la notifica è sicuramente valida dalla data di effettiva spedizione della raccomandata A.R., problemi "non da poco" invece potrebbero insorgere se l'atto è in scadenza e il ritardo della spedizione va oltre i termini di decadenza del documento, direi di far presente al responsabile di servizio questa problematica che potrebbe accadere affinchè almeno per questi casi limite (atti con imminente scadenza) consenta di agire con spedizione diretta presso l'ufficio postale. ;)

    CITAZIONE (4marzo66 @ 9/3/2016, 10:58)
    Da anni ho il tuo stesso problema e non perchè la spedizione della corrispondenza è affidata alle poste private ma a causa del sistema adottato dalla Poste Italiane per gli enti e le aziende che dispongono di un conto di credito.
    Premetto che nel mio Comune non è stata mai adottata la macchina affrancatrice.
    Faccio presente, inoltre, che lavoro in un Comune della Città Metropolitana di Roma Capitale e che quindi tutta la corrispondenza, comprese le raccomandate, è quotidianamente consegnata in una bolgetta di colore giallo all'Ufficio Postale della mia piccola città.
    L'Ufficio Postale, a sua volta, provvede ad inviare la bolgetta al centro di raccolta di Fiumicino dove viene effettuata la pesatura, l'affrancatura e l'avvio a destinazione.
    E' ovvio che in questo modo le raccomandate non partono mai lo stesso giorno e quindi per me che spedisco è difficile sapere la data certa di spedizione.
    L'unica soluzione è attendere la restituzione da parte del centro di raccolta della distinta completa del timbro e della data comprovante il giorno della presa in carico.
    Per ovviare a questo inconveniente, solo per gli atti di grande rilevanza, mi faccio anticipare il prezzo della raccomandata a/r ed effettuo la spedizione dall'Ufficio Postale della mia città pagando immediatamente.
    Purtroppo non ho trovato altre soluzioni.

    Grazie ad entrambi per la dritta...fortunatamente non mi è ancora capitato di avere atti in scadenza. Se così fosse mi regolerò di conseguenza
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    Io no, e non mi sembra che la faccia neanche il collega del protocollo...dovrei chiedere. Perché? Cambia qualcosa?
133 replies since 7/3/2011
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