Notifica verbali a carico di società irreperibili

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  1. 9,8 m/s
     
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    Vi sarà certamente capitato di ricevere richieste di notifica relative a verbali del C.d.S.non recapitati dal servizio postale e diretti a società irrperibili, cioè non più domiciliate all'indirizzo dove esisteva (o dove dovrebbe esistere) la sede legale.
    Nelle istanze che pervengono continua ad essere evidenziato che, in caso di irreperibilità si deve procedere ai sensi dell'art. 140 o 143 C.p.C.
    Mi sembra chiaro che gli articoli di cui sopra disciplinano la notifica per assenza o per irreperibilità delle persone fisiche e pertanto, dopo aver accertato la reale irreperibilità della società a cui è diretto il verbale , restituisco l'atto senza il provvedimento di notifica evidenziando che, così come disposto dall'art. 145 C.p.C., è necessario individuare il legale rappresentante e procedere alla notifica nei confronti di quest'ultimo.
    Il Messo che ha l'accesso ai registri della Camera di Commercio può effettuare una verifica e qualora rileva che, nel Comune di appartenenza risiede il legale rappresentante della società a cui è diretto il verbale, può effettuare la notifica direttamente nei confronti della persona individuata.

    Il quesito è il seguente:

    a vostro avviso è esatto il mio modo di procedere?
     
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  2. ManuelaRm
     
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    CITAZIONE (9,8 m/s @ 21/2/2008, 15:45)
    Vi sarà certamente capitato di ricevere richieste di notifica relative a verbali del C.d.S.non recapitati dal servizio postale e diretti a società irrperibili, cioè non più domiciliate all'indirizzo dove esisteva (o dove dovrebbe esistere) la sede legale.

    Io mi comporto come te...ma che mi sapete dire delle società in accomandita irreperibili :unsure: ?
     
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  3. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (ManuelaRm @ 21/2/2008, 23:36)
    CITAZIONE (9,8 m/s @ 21/2/2008, 15:45)
    Vi sarà certamente capitato di ricevere richieste di notifica relative a verbali del C.d.S.non recapitati dal servizio postale e diretti a società irrperibili, cioè non più domiciliate all'indirizzo dove esisteva (o dove dovrebbe esistere) la sede legale.

    Io mi comporto come te...ma che mi sapete dire delle società in accomandita irreperibili :unsure: ?

    Dovrebbero essere rappresentate dal socio accomandatario che risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota loro conferita.
    A mio avviso è necessario individuare il socio accomandatario ed eseguire la notifica nei suoi confronti.
    E' un mio modestissimo parere che potrebbe anche essere errato.
     
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  4. claudio56
     
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    A MIO PARERE DOVREBBE ESSERE OBBLIGATORIO IL NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE GIà NELL ATTO DI NOTIFICA IO DI SOLITO RESTITUISCO E POI MI DOVREBBE ESSERE DI NUOVO RICHIESTA LA NOTIFICA SE IL MITTENTE HA INDIVIDUATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE
     
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  5. Scalamo
     
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    CITAZIONE (claudio56 @ 22/2/2008, 09:01)
    A MIO PARERE DOVREBBE ESSERE OBBLIGATORIO IL NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE GIà NELL ATTO DI NOTIFICA IO DI SOLITO RESTITUISCO E POI MI DOVREBBE ESSERE DI NUOVO RICHIESTA LA NOTIFICA SE IL MITTENTE HA INDIVIDUATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

    Secondo l'Avv.Ciano Santonocita, la riformulazione dell'art. 145 c.p.c. esclude espressamente la procedura ai sensi dell'art.140 c.p.c. perchè la Giurisprudenza della Superiore Corte lo consentiva,vigente il vecchio art. 145 c.p.c.Secondo un suo parere,il messo notificatore deve astenersi dal procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e redigere,invece,relazione di notifica NEGATIVA indicandone i motivi.
     
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  6. ClaudioPuglia
     
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    :wacko: Per chi ha interpretato l'applicazione del modificato art. 145 c.p.c. nel migliore dei modi:
    - non essendoci l'indicazione del nominativo del rappresentante legale sull'atto -.
    - non potendo notificare alla persona giuridica in quanto irreperibile all'indirizzo -

    Come procedete se l'atto è amministrativo?
    Come procedete se l'atto è tributario?

    Ho ereditato ultimamente la conoscenza dell'impossibilità di applicare gli artt. 143 e 140 c.p.c. alla persona giuiridica, se l'atto è amministrativo.
    Vale lo stesso, per l'applicazione dell'art.60 lett.e) del DPR 600/73, trattandosi di atto finanziario?

    Possiamo definire alcune casistiche?

    p.s. Capisco della necessità comunque di interpellare gli enti emittenti e le relative CC.I.AA., o SIATEL.
     
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  7. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 22/2/2008, 10:04)
    :wacko: Per chi ha interpretato l'applicazione del modificato art. 145 c.p.c. nel migliore dei modi:
    - non essendoci l'indicazione del nominativo del rappresentante legale sull'atto -.
    - non potendo notificare alla persona giuridica in quanto irreperibile all'indirizzo -

    Come procedete se l'atto è tributario?

    Per l'atto tributario vale il principio stabilito dalla lettera c dell'art. 60 D.P.R. 600/73 che stabilisce:


    salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.


    Sappiamo tutti che le persone giuridiche hanno il domicilio fiscale in un Comune dello Stato italiano, normalmente nel Comune dove esiste la sede legale per la persona giuridica, mentre quelle fisiche hanno il domicilio fiscale solitamente nel Comune di residenza (art. 58 D.P.R. 600/73)
    Ora nel caso di notifica di un atto finanziario ad una società irreperibile, se il legale rappresentante risiede nel territorio comunale di nostra competenza possiamo effettuare la notifica nei confronti di quest'ultimo, altrimenti è necessario procedere ai sensi dell'art. 140 C.p.C e 60 D.P.R. 600/73 lettera e, nel Comune dove è situato il domicilio fiscale della società.

    In passato, sono stati presentati ricorsi in merito a questo provvedimento notificatorio, rigettati comunque, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto la lettera c dell’art. 60 D.P.R. 600/73, individua il territorio comunale come il limite invalicabile per l’esecuzione delle notifiche dirette alle persone fisiche e giuridiche che hanno nel suo interno il domicilio fiscale.

    Vi invito a leggere questa sentenza, e mi raccomando leggetela fino in fondo perchè dal titolo sembrerebbe che è stato deciso il contrario di quello che è poi scritto nel dispositivo.

    Nel frattempo l’art. 145 C.p.C è stato modificato, mentre la lettera c dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 è rimasta come era.
    A mio avviso, quest’ultima disposizione è svantaggiosa verso la società e favorevole verso l’amministrazione finanziaria, c’è da aspettarsi quindi altri ricorsi e attendere il parere della Corte Costituzionale.

    Comunque, dobbiamo considerare, che il più delle volte, le Agenzie delle Entrate notificano lo stesso atto sia alla società che al legale rappresentante proprio per evitare controversie giuridiche.

    Per finire, nel caso di atto tributario diretto ad una società irreperibile al domicilio fiscale e che non riporta sull'atto stesso le generalità del legale rappresentante, io effettuerei una visura al SIATEL e se chi rappresenta la società risiede nel mio Comune, notifico l'atto nei suoi confronti altrimenti procedo ai sensi dell'art. 140 C.p.C. e 60 D.P.R. 600/73 lettera e.

    Evidenzio che il tutto è un mio modesto parere che potrebbe anche essere inesatto.
     
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  8. ManuelaRm
     
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    Del Siatel fidatatevi a metà....ad esempio a me risulta il Signor X quale R.L. della Soc.Y, mentre non lo è più dal 2004....
     
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  9. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (ManuelaRm @ 22/2/2008, 10:58)
    Del Siatel fidatatevi a metà....ad esempio a me risulta il Signor X quale R.L. della Soc.Y, mentre non lo è più dal 2004....

    Buono a sapersi.
    E se faccio una visura alla Camera di Commercio, è attendibile quello che rilevo?
     
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  10. ClaudioPuglia
     
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    :wacko: "altrimenti è necessario procedere ai sensi dell'art. 140 C.p.C e 60 D.P.R. 600/73 lettera e,"

    9,8 m/s, Ti ringrazio per la prontezza e la completezza di informazioni. Approfitto per dire che ho sempre masticato a fatica questo DUPLICE abbinamento. Nel gergo, significa forse semplicemente applicare l'art. 140 c.p.c. ad un atto tributario? Non riesco ad abbinare quel comma e) all'art.140 c.p.c.
    Oppure è l'applicazione di quel comma e) con il riferimento al deposito di cui all'art. 140 c.p.c.?
     
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  11. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 22/2/2008, 12:06)
    :wacko: "altrimenti è necessario procedere ai sensi dell'art. 140 C.p.C e 60 D.P.R. 600/73 lettera e,"

    9,8 m/s, Ti ringrazio per la prontezza e la completezza di informazioni. Approfitto per dire che ho sempre masticato a fatica questo DUPLICE abbinamento. Nel gergo, significa forse semplicemente applicare l'art. 140 c.p.c. ad un atto tributario? Non riesco ad abbinare quel comma e) all'art.140 c.p.c.
    Oppure è l'applicazione di quel comma e) con il riferimento al deposito di cui all'art. 140 c.p.c.?

    Si tratta di applicare l'art. 140 C.p.C. con le modifiche introdotte dalla lettera "e" del D.P.R. 600/73.

    In parole povere:

    1 depositi una copia dell'atto (in busta sigillata) completo di relata, nella casa comunale.

    2 affiggi l'avviso di deposito (quello che avresti dovuto affiggere alla porta dell'abitazione) in busta chiusa e sigillata all'Albo Pretorio (per 8 giorni)

    3 spedisci, comunque, una raccomandata con ricevuta di ritorno alla persona o ditta irreperibile (l'art. 60 lettera "e" non dice di spedirla ma poichè l'art. 140 lo prevede io la spedisco comunque e mi tutelo da eventuali contestazioni).

    la notifica si intende eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affisione.

    4 restituisci l'originale, completo della relata di notifica, all'ufficio che te lo ha mandato.

    E' la stessa identica procedura adottata dal servizio riscossione tributi (ex esattoria).
     
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    Ora nel caso di notifica di un atto finanziario ad una società irreperibile, se il legale rappresentante risiede nel territorio comunale di nostra competenza possiamo effettuare la notifica nei confronti di quest'ultimo, altrimenti è necessario procedere ai sensi dell'art. 140 C.p.C e 60 D.P.R. 600/73 lettera e, nel Comune dove è situato il domicilio fiscale della società.

    Alcuni mesi fa una Prefettura mi trasmise diversi atti di contestazione per assegni a vuoto onde notificarli ad una società (domiciliata in un'altro Comune) ed al suo legale rappresentante, in quanto quest'ultimo era residente nel mio Comune, motivando l'impossibilità di reperire la suddetta società presso la sede domiciliataria...
    In questo caso, non trattandosi di atto tributario la loro richiesta era legittima vero?
     
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  13. 9,8 m/s
     
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    Alcuni mesi fa una Prefettura mi trasmise diversi atti di contestazione per assegni a vuoto onde notificarli ad una società (domiciliata in un'altro Comune) ed al suo legale rappresentante, in quanto quest'ultimo era residente nel mio Comune, motivando l'impossibilità di reperire la suddetta società presso la sede domiciliataria...
    In questo caso, non trattandosi di atto tributario la loro richiesta era legittima vero?

    A mio avviso è leggittima, anzi l'unica procedura lecita del caso specifico.
     
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    CITAZIONE (9,8 m/s @ 22/2/2008, 16:43)
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    Alcuni mesi fa una Prefettura mi trasmise diversi atti di contestazione per assegni a vuoto onde notificarli ad una società (domiciliata in un'altro Comune) ed al suo legale rappresentante, in quanto quest'ultimo era residente nel mio Comune, motivando l'impossibilità di reperire la suddetta società presso la sede domiciliataria...
    In questo caso, non trattandosi di atto tributario la loro richiesta era legittima vero?

    A mio avviso è leggittima, anzi l'unica procedura lecita del caso specifico.

    Preciso...mi inviarono sia la copia per la società che per il legale rappresentante ^_^
     
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  15. fausto123
     
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    io devo notificare un verbale a una ditta con leg. rapp. scritto sull' atto , ma la ditta nn esiste piu e il leg. rapp. nn è residente nel mio comune ,oltre essere irreperibile cosa faccio?
     
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15 replies since 21/2/2008, 15:45   3704 views
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