Sentenza n. 1716/2002 della Corte di Cassazione Civile - sezione V

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    PENSIONATO

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    Riportata da hieverybody in un'altro post:

    "Ove non risulti possibile la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al contribuente (art. 60, comma primo, lett. D.P.R. n. 600 del 1973) presso il domicilio fiscale (lett. c), identificabile - per la persona giuridica - nella sede della medesima, è applicabile il disposto della lett. f), che richiama l'art. 145, terzo comma, e quindi, l'art. 138 cod. proc. civ., in base al quale la notificazione va eseguita nel comune di residenza della persona fisica che rappresenta l'ente, senza che sia necessaria l'indicazione del domicilio fiscale di quest'ultimo."
     
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