Art. 60 o 140 -143 c.p.c.?

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  1. messa
     
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    ciao! scusate l intrusione, vi chiedo aiuto per sapere come un ordinanza prefettizia vada notificata.
    qualcuno mi ha detto che gli atti amministrativi vanno notificati con 140-143 mentre tutti gli altri con il 60....solo che per esempio un'ordinanza prefettizia in cui si ordina di pagare e' un atto tributario o amministrativo? scusate l'ignoranza...
     
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  2. eli199
     
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    non ti devi scusare di niente qui nessuno puo dirsi maestro di una materia complicata e rognosa come la notifica.
    in merito al tuo quesito credo che l'ordinanza ingiunzione sia un atto amministrativo e come tale va' trattato e cioè và notificato applicando il cpc.
     
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  3. messa
     
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    grazie mille!! navigando su questo forum (che e' proprio una bella scoperta) ho trovato anche altre cose interessanti!! ora procedo...grazie ancora e buona giornata :D
     
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  4. clau 1956
     
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    vediamo come vi comportate atto in scadenza agenzia entrate
    intestato a ditta.......... senza il nome del legale rappresentante
    questa ditta è comunque momentaneamente chiusa per ferie fate art 140 cpc o art 60 lett e
     
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    Benvenuta Messa :P

    Si, è sicuramente un'atto amministrativo e va trattato con gli artt. 138 e seguenti.


    CITAZIONE
    vediamo come vi comportate atto in scadenza agenzia entrate
    intestato a ditta.......... senza il nome del legale rappresentante
    questa ditta è comunque momentaneamente chiusa per ferie fate art 140 cpc o art 60 lett e

    1°) Una bella ricerca del legale rappresentante tramite i canali disponibili;
    2° se trovato il legale rappresentante presso il mio Comune applico l'art. 138 o seguenti;
    3°) se il legale rappresentante abita in altro Comune trasmetto l'atto al Messo competente segnalando preventivamente all'Agenzia delle Entrate e concordando con essa l'azione intrapresa;
    4°) in totale assenza del legale rappresentante e con la certezza di quanto hai appena detto:

    CITAZIONE
    questa ditta è comunque momentaneamente chiusa per ferie

    applico l'art. 140 c.p.c. alla ditta.
    Mi pare avessimo già discusso che questa era la prassi giusta, correggetemi se sbaglio.


    Edited by Borghetto - 24/8/2009, 09:21
     
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  6. messo1
     
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    anch'io condivido, 140 e vai tranquillo.
    ciao.
     
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  7. clau 1956
     
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    VEDIAMO COME VI COMPORTATE - NOTIFICA AGENZIA ENTRATE INDIRIZZO ANAGRAFICO VIA PINCO PALLINO 8 MA DI FATTO IN VIA TIZIO 9
    COSA FATE ART 60 LETT E O ART 140 CPC IN VIA TIZIO 9
     
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  8. exenon99
     
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    CITAZIONE (clau 1956 @ 12/10/2009, 10:49)
    VEDIAMO COME VI COMPORTATE - NOTIFICA AGENZIA ENTRATE INDIRIZZO ANAGRAFICO VIA PINCO PALLINO 8 MA DI FATTO IN VIA TIZIO 9
    COSA FATE ART 60 LETT E O ART 140 CPC IN VIA TIZIO 9

    lo potrei cercarlo anche in c-ulo al diavolo, ma se non lo trovo e accertato che anagraficamente sta in via pinco pallino, 8 penso che opterei per l'Art. 140.

    Aggiungerei..... MAI eseguire un 140 o un 139 nella NON residenza del destinatario.



    Edited by exenon99 - 12/10/2009, 11:28
     
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  9. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (exenon99 @ 12/10/2009, 11:00)
    lo potrei cercarlo anche in c-ulo al diavolo, ma se non lo trovo e accertato che anagraficamente sta in via pinco pallino, 8 penso che opterei per l'Art. 140.

    Aggiungerei..... MAI eseguire un 140 o un 139 nella NON residenza del destinatario.

    Si ma se l'interessato non abita più all'indirizzo risultante in anagrafe, non puoi certo dichiarare che è assente visto che è sloggiato da quell'abitazione e quindi non puoi applicare l'art. 140 C.P.C. all'indirizzo ufficiale.
    Inoltre se sei a conoscenza del nuovo indirizzo, non puoi nemmeno dire che è irreperibile e che non esiste nel tuo Comune abitazione casa o ufficio dell'interessato, ovvero non puoi applicare l'art. 140 C.P.C. combinato con le modifiche introdotte dall'art. 60 lettera e del D.P.R. 600/73, od in caso di atto amministrativo non puoi applicare l'art. 143 C.P.C.
    Comunque, dovrebbero essere state emesse alcune sentenze, credo della Corte di Cassazione, con le quali è stato stabilito che l'indirizzo da prendere in considerazione è sempre quello di residenza effettiva e non quello anagrafico.
    Certo la situazione è complicata e prima di fare un art. 140 C.P.C. ad un indirzzo che non risulta in anagrafe, pianterei le tende sotto casa del destinatario sino a che quest'ultimo non spunta fuori, per effetuare la notifica anche ai sensi dell'art. 138 C.P.C. comma ultimo.
     
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  10. exenon99
     
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    CITAZIONE (9,8 m/s @ 13/10/2009, 16:24)
    CITAZIONE (exenon99 @ 12/10/2009, 11:00)
    lo potrei cercarlo anche in c-ulo al diavolo, ma se non lo trovo e accertato che anagraficamente sta in via pinco pallino, 8 penso che opterei per l'Art. 140.

    Aggiungerei..... MAI eseguire un 140 o un 139 nella NON residenza del destinatario.

    Si ma se l'interessato non abita più all'indirizzo risultante in anagrafe, non puoi certo dichiarare che è assente visto che è sloggiato da quell'abitazione e quindi non puoi applicare l'art. 140 C.P.C. all'indirizzo ufficiale.
    Inoltre se sei a conoscenza del nuovo indirizzo, non puoi nemmeno dire che è irreperibile e che non esiste nel tuo Comune abitazione casa o ufficio dell'interessato, ovvero non puoi applicare l'art. 140 C.P.C. combinato con le modifiche introdotte dall'art. 60 lettera e del D.P.R. 600/73, od in caso di atto amministrativo non puoi applicare l'art. 143 C.P.C.
    Comunque, dovrebbero essere state emesse alcune sentenze, credo della Corte di Cassazione, con le quali è stato stabilito che l'indirizzo da prendere in considerazione è sempre quello di residenza effettiva e non quello anagrafico.
    Certo la situazione è complicata e prima di fare un art. 140 C.P.C. ad un indirzzo che non risulta in anagrafe, pianterei le tende sotto casa del destinatario sino a che quest'ultimo non spunta fuori, per effetuare la notifica anche ai sensi dell'art. 138 C.P.C. comma ultimo.

    Salve collega,
    scusami ma non condivido tanto quello da te postato,perchè dici che non posso applicare il 140 a un destinatario che non trovo nella residenza anagrafica? anche se sloggiato è lui che DEVE comunicare la nuova residenza all'anagrafe, diversamente nessuno mai saprà dove questo si è trasferito e anche volendo saperlo credo che comunque non è la residenza ufficiale, quindi potrei tentare il 138 trovandolo ma in sua assenza non credo che sia salutare una notifica a persona di famiglia visto che questi potrebbe sempre dire che ho notificato in luogo diverso da quello di residenza.
    Per quanto riguarda le sentenze, ormai penso che ci possiamo aspettare di tutto, anche quello che scrivi in proposito ma dubito fortemente che si possa dare più fede alla residenza effettiva piuttosto che a quella anagrafica.... e dove li troviamo più le persone.
    Io la vedo cosi, spero di non sbagliarmi.
     
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  11. clau 1956
     
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    ricordate comunque in materia tributaria il luogo di notificazione è costituito dal domicilio fiscale e penso che nessuna raccomandata puo essere inviata ad un indirizzo diverso dal domicio fiscale è da escludersi pertanto in caso di impossibilità l espletamento di nuove ricerche essendo sufficiente procedere a sensi art 60 lett e- è comunque una mia interpretazione
     
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  12. exenon99
     
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    CITAZIONE (clau 1956 @ 14/10/2009, 08:57)
    ricordate comunque in materia tributaria il luogo di notificazione è costituito dal domicilio fiscale e penso che nessuna raccomandata puo essere inviata ad un indirizzo diverso dal domicio fiscale è da escludersi pertanto in caso di impossibilità l espletamento di nuove ricerche essendo sufficiente procedere a sensi art 60 lett e- è comunque una mia interpretazione

    Certamente Clau è quello che sto dicendo....andare a cercare una persona nel luogo diverso di residenza ufficiale è come andare a cercare una persona in luogo diverso da dove ha il domicilio fiscale.
    spero sempre di non sbagliarmi.
     
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  13. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (exenon99 @ 14/10/2009, 08:37)
    Salve collega,
    scusami ma non condivido tanto quello da te postato,perchè dici che non posso applicare il 140 a un destinatario che non trovo nella residenza anagrafica?

    Vorrei tanto che tu avessi ragione perchè questo è uno di quei casi spinosi in cui bisogna prestare estrema cautela per non pungersi.
    Tornando al discorso dell'applicazione dell'art. 140 C.P.C. :

    nella relata devi dichiarare che hai affisso l'avviso di avvenuto deposito, in busta sigillata, alla porta dell'abitazione di colui a cui hai effettuato le notifica.

    Nel caso in questione, il destinatario pur conservando la residenza anagrafica in Paperopoli, Via dei Furbi n 1, di fatto si è trasferito in Via dei Sola n. 1, sempre in Paperopoli.

    Ora se dichiari che hai affisso l'avviso in in Via dei Furbi n. 1 pur sapendo che l'interessato abita ora in Via dei Sola, non credi che ci sia qualcosa che non quadra?
    Inoltre come puoi dichiarare "ho affisso l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione", quando in Via dei Furbi n. 1 non esiste più l'abitazione dell'interessato?

    CITAZIONE (clau 1956 @ 14/10/2009, 08:57)
    ricordate comunque in materia tributaria il luogo di notificazione è costituito dal domicilio fiscale e penso che nessuna raccomandata puo essere inviata ad un indirizzo diverso dal domicio fiscale è da escludersi pertanto in caso di impossibilità l espletamento di nuove ricerche essendo sufficiente procedere a sensi art 60 lett e- è comunque una mia interpretazione

    L'art. 58 del D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 dipsone che le persone fisiche residenti nel territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel Comune della cui anagrafe sono iscritte.
    A mio avviso, quindi, per domicilio fiscale deve intendersi il Comune e non l'indirizzo (via e numereo civico).
    Questo per dire che se tu attesti nella relata tutti gli accertamenti e le informazioni che ti hanno portato a stabilire che tizio non abita più all'indirizzo risultante nell'anagrafe del tuo Comune (e quindi sempre nel domicilio fiscale), ma in Via Tal dei Tali situata sempre nel tuo Comune, questa tua dichiarazione è valida fino a querela di falso.

    E' un mio parere che può anche essere sbagliato.

    Comunque ripeto, quello di cui stiamo parlando è un caso molto complicato in cui è sempre meglio cercare di eseguire la notifica in mani proprie.
     
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  14. eli199
     
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    invece bisogna andare a trovare la persona in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, se si conosce un diverso domicilio, anche perchè, come dice giustamente 9/8, la prima cosa da fare e cercare di notificare in mani proprie. Poi se questo nn è possibile io nn escluderei la possibilità di ricorrere all'art 139 o 140.
     
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  15. clau 1956
     
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    come interpretate ..è da escludersi che in caso di impossibilità di notifica presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi ( penso via e indirizzo civico in questo caso) il messo sia tenuto a nuove ricerche essendo sufficiente l art 60 lett e è dunque da escludersi spedizione di raccomandata in un altro indirizzo il quale il destinatario si era già trasferito e io parlo art 60 lett e ( è un interpretazione della suprema corte )
     
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52 replies since 13/8/2009, 11:31   1224 views
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