Art. 145 c.p.c.

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  1. luca455
     
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    Chiedo , ho ricevuto un atto da notificare a una Ditta , risulta attiva da una visura camerale ma di fatto mi sono recato sul posto al'indirizzo della stessa. La Ditta all'indirizzo in questione non cè più per cui ro restituito l'atto all'ente richiedente senza la compilazione della relata spiegando esattamente ciò che ho appena scritto . é corretto ? Grazie
     
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    PENSIONATO

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    Non conosci il nome del legale rappresentante? E' un atto fiscale o amministrativo? c'era una scadenza vicina?
    Ora devo andare a notificare... se non ti risponde qualche altro collega quando avrai chiarito quanto sopra, lo farò a fine mattinata.
    Spero che qualcuno sia più veloce di me
    ^_^
    Comunque se l'atto è amministrativo e non sai chi possa essere e dove risieda il legale rappresentante, hai fatto benissimo.
     
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  3. SalvatoreC.
     
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    Art. 145 c.p.c.
    oggi la norma non permette la notifica presso la sede della Persona Giuridica ai sensi dell'art. 140 e 143 c.p.c.,pertanto qualora non sia possibile eseguire la notifica presso la sede della Persona Giuridica,sia nota la residenza del Legale Rappresentante e tale residenza non si trovi nel comune di competenza del Messo Comunale/Notificatore,si restituisce l'atto all'Ufficio Mittente indicando i motivi della mancata notifica.adesso ti/vi trasmetto delle possibilità di notifica:
    A - Atto intestato a Persona giuridica con indicazione del Rappresentante Legale:esiste la sede - luogo di notifica nella sede della persona giuridica,notifica alla Persona giuridica mediante consegna al Rappresentante Legale oppure all'incaricato al ritiro.In loro assenza all'Addetto alla sede o al Portiere,esiste la sede ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere[/color],,luogo di notifica presso Abitazione,ufficio o Azienda del Rappresentante Legale,la copia dell'atto viene notificata direttamente presso l'abitazione del Rappresentante Legale,non è stata trovata la sede della ditta, luogo di notifica presso Abitazione,Ufficio o Azienda del Rappresentante Legale,modalità di notifica:al rappresentante Legale ai sensi dell'art. 138 e seguenti compreso l'art. 143 c.p.c. previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica,
    B - Atto in scadeza intestato a persona Giuridica senza identificazione del Rappresentante Legale. Esiste la Sede:luogo di notifica nella Sede della Persona Giuridica mediante consegna al Rappresentante Legale o all'incaricato al ritiro ed in loro assenza all'Addetto alla Sede o al Portiere,oppure alla Persona Giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c,non è stata trovata la Sede,luogo di notifica nella sede della Persona Giuridica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
    C - Atto intestato a persona Giuridica senza identificazione del rappresentante Legale che viene identificato dal Messo Comunale/Notificatore tramite visura Camerale,esiste la sede,modalità di notifica presso la Sede della Persona Giuridica mediante consegna al Rappresentante Legale o all'incaricato al ritito ed in loro assenza all'Addetto alla Sede o al portiere,esiste la sede ma non vi sono soggetti abilitati a ricevere l'atto,modalità di notifica presso l'abitazione,ufficio o Azienda del Rappresentante Legale,la copia dell'atto viene notificata direttamente presso l'abitazione del Rappresentante legale,non è stata trovata la sede della ditta,modalità di notifica presso l'Abitazione.Ufficio o Azienda del rappresentante Legale,copia dell'atto viene notificato al Rappresentante Legale ai sensi dell'art. 138 e seguenti compreso l'art. 143 c.p.c. previa relazione negativa che evidenzi le ragioni della mancata notifica alla Persona Giuridica presso la Sede.
    Ciao.
     
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  4. luca455
     
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    grazie borghetto , non si conosce il rappresentante legale, non ha scadenza , è un atto amministrativo per cui penso di avere fatto bene.
     
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  5. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (SalvatoreC. @ 25/11/2009, 10:50)
    Art. 145 c.p.c.
    oppure alla Persona Giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c,non è stata trovata la Sede,luogo di notifica nella sede della Persona Giuridica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

    Ma il 140 non è stato eccezionalmente esteso alle persone giuridiche solo per gli atti finanziari?
    Generalmente il 140 e il 143 non sono esclusi dalle notifiche alle persone giuridiche?

    Antico dubbio!

    Alex
     
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  6. eli199
     
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    E' possibile applicare l'art 60 lett.E e l'art. 140 alle persone giuridiche solo nel caso in cui il leg. rapp. ha il domicilio fiscale in un'altro comune rispetto alla sede della società e naturalmente deve essere un atto fiscale, per tutti gli atti amministrativi vale cio' che dispone l'art. 145.
     
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  7. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (eli199 @ 26/11/2009, 13:52)
    E' possibile applicare l'art 60 lett.E e l'art. 140 alle persone giuridiche solo nel caso in cui il leg. rapp. ha il domicilio fiscale in un'altro comune rispetto alla sede della società e naturalmente deve essere un atto fiscale, per tutti gli atti amministrativi vale cio' che dispone l'art. 145.

    Appunto!!!
     
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  8. eli199
     
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    Se si tratta di un atto amministrativo non è possibile in nessun caso la notifica ai sensi dell'art. 140 e 143 alla persona giuridica. Quindi non sono d'accordo con quanto detto da Salvatore nel punto B.
     
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  9. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (eli199 @ 26/11/2009, 16:04)
    Se si tratta di un atto amministrativo non è possibile in nessun caso la notifica ai sensi dell'art. 140 e 143 alla persona giuridica. Quindi non sono d'accordo con quanto detto da Salvatore nel punto B.

    effettivamente così come è formulato adesso (l'art. 145 C.P.C.) penso davvero che non sia possibile effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 C.P.C. direttamente nei confronti della società poichè si commetterebbe una palese violazione all' art. 145 C.P.C. comma primo secondo periodo e comma ultimo.

    Edited by 9,8 m/s - 26/11/2009, 17:01
     
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  10. SalvatoreC.
     
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    CITAZIONE (eli199 @ 26/11/2009, 16:04)
    Se si tratta di un atto amministrativo non è possibile in nessun caso la notifica ai sensi dell'art. 140 e 143 alla persona giuridica. Quindi non sono d'accordo con quanto detto da Salvatore nel punto B.

    Art. 145 c.p.c. Notificazione alle Persone Giuridiche
    Testo in vigore dal 01 Marzo 2006.
    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia al Rappresentante Legale o alla Persona incaricata a ricevere l'atto o in mancanza,ad altra Persona Addetta alla Sede stessa ovvero al Portiere dello stabile in cui è la sede.
    La notificazione può anche essere eseguita a norma degli art. 138,139 e 141,alla Persona Fisica che rappresenta l'Ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,domicilio e dimora abituale.
    La notificazione alle società non aventi Personalità Giuridica,alle Associazioni non riconosciute e ai Comitati di cui agli articoli 36 del codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente,nella Sede indicata nell'art. 19 secondo comma,ovvero alla Persona Fisica che Rappresenta l'Ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,domicilio e dimora abituale.
    Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti,la notificazione alla Persona Fisica che rappresenta l'ente,indicata nell'atto,può essere eseguita anche a norma degli art. 140 e 143.

    Ora bisogna fare una distinzione su Atto Amministrativo e Atto Finanziario poichè oggi la norma non permette la notifica presso la Sede della Persona Giuridica ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. in quanto in contrasto con la Sentenza della Corte di Cassazione Civile - Sezioni Unite n. 8091 del 04.06.2002 che affermava tale possibilità.
    Ritengo pertanto che le modifiche apportate dovranno essere affrontate in sede di Giurisprudenza poichè a tutt'oggi la norma non è minimamente chiara e pertanto,dopo aver esaminato il contenuto della sentenza,secondo un mio parere personale,l'atto intestato alla Persona Giuridica senza identificazione del Rappresentante Legale,qualora la sede della società non è stata trovata,l'atto può essere notificato alla Persona Giuridica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

    Essendo la discussione in oggetto di vitale importanza,chiedo gentilmente ai colleghi di intervenire con il loro apporto,passando la palla principalmente ad Alex di Sommacampagna,che ritengo una persona molto preparata nella materia.
    Grazie.

    Questi siamo noi che
    affrontiamo il problema
    dell'art. 145 c.p.c.
    image
     
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  11. eli199
     
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    Come ho detto prima bisogna distinguere l'atto tributario dall'atto amministrativo, nel primo caso è possibile l'applicazione dell'art. 60 lett. E e dell'art. 140 cpc alla persona giuridica se il rappresentante legale ha il domicilio fiscale in altro comune rispetto al domicilio fiscale della società, perchè lart. 60 alla lettera c dice che la notifica va fatta nel domicilio fiscale del contribuente, in questo caso della società. Quindi da cio' si desume che la notifica alla persona fisica non è possibile non avendo essa lo stesso domicilio fiscale della società e per forza di cose bisogna estendere la possibilità di notifica fino all'art. 143 (60 lett. E) o 140 cpc. non essendoci altre possibilità. In tutti gli altri casi si agisce secondo l'art. 145 cpc che esclude la possibilita' di notifica alla persona giuridica applicando l'art. 140 e 143.
     
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  12. nighthawk64
     
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    Premesso che non è indicato il leg. rapp.te e con c'è data di scadenza io proverei a contattare il notificante, inoltre non ho capito se trattasi di atto finanziario od altro. Comunque se non è indicata alcuna scadenza si puo anche restituire il tutto indicando nella relata la situazione trovata sul posto.
    Ammesso che invece l'atto riporti una scadenza imminente e trattasi di atto finanziario allora se la sede della ditta è chiusa momentaneamente io opterei per un bel 140, se viceversa io non trovo un bel niente all'indirizzo indicato, adotto un bel 60lettera E. Saluti Night
     
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  13. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (luca455 @ 25/11/2009, 10:59)
    grazie borghetto , non si conosce il rappresentante legale, non ha scadenza , è un atto amministrativo per cui penso di avere fatto bene.

    Sì, hai fatto benissimo!

    Restituisci il tutto accompagnato da una relazione di tentativo infruttuoso di notifica; toccherà al notificante cercare la residenza/dimora/domicilio del legale rappresentante.

    Una parentesi si può però aprire quando, mancando la sede legale, esiste però una unità locale, sede operativa, o stabile organizzazione riconducenteesi alla persona giuridica destinataria; in questo caso si può notificare presso questa sede.

    Se l'atto fosse di natura finanziaria il comportamento (per quanto mi riguarda) non cambia nonostante alcune sentenze estendano il 140 anche alle persone giuridiche.

    Qualora vi fossetro scadenze imminenti preferirei accordarmi con il notificante su altre forme di notifica senza tirare per i capelli il 140 che, ripeto, non lo considero appropriato alle persone giuridiche. Ad esempio potrei aggiungere io il legale rappresentante sull'atto ed inoltrarlo al comune di residenza dello stesso.

    Anche qui le sentenze stridono! bisogna distinguere tra domicilio fiscale della persona giuridica e domicilio fiscale della persona fisica che è legale rappresentante.

    Da parte mia preferisco non seguire pedissequamente le sentenze, preferisco cercare le soluzioni nelle norme esistenti.

    saluto tutti

    Alex da Sommacampagna
     
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  14. Narcisa
     
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    Quando il messo si reca presso la sede legale dell'azienda, per effettuare la notifica di un atto amministrativo o tributario ad una persona giuridica, e non vi trova la persona fisica che rappresenta l'ente ma solo un impiegato amministrativo dipendente della ditta, può consegnarlo direttamente a tale impiegato quale “addetto al ritiro” oppure è necessario seguire la procedura prevista per la consegna a terzi (inserimento in in busta chiusa e sigillata + ricevuta da parte del consegnatario)?
    Cosa si intende esattamente per “persona incaricata di ricevere le notificazioni” e come si verifica tale condizione?
     
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  15. exenon99
     
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    CITAZIONE (Narcisa @ 21/2/2010, 14:19)
    Quando il messo si reca presso la sede legale dell'azienda, per effettuare la notifica di un atto amministrativo o tributario ad una persona giuridica, e non vi trova la persona fisica che rappresenta l'ente ma solo un impiegato amministrativo dipendente della ditta, può consegnarlo direttamente a tale impiegato quale “addetto al ritiro” oppure è necessario seguire la procedura prevista per la consegna a terzi (inserimento in in busta chiusa e sigillata + ricevuta da parte del consegnatario)?
    Cosa si intende esattamente per “persona incaricata di ricevere le notificazioni” e come si verifica tale condizione?

    Se recandoti nella sede dell'azienda, non trovi il lagale rappresentante (quindi il destinatario dell'atto) e all'interno della stessa trovi una persona disposta a ricevere l'atto procedi ai sensi dell'art. 139, quindi consegna in busta chiusa e sigillata e firma di ricevuta da parte del consegnatario, trattandosi di atto finanziario al rientro in ufficio fai l'avviso di notifica al destinatario tramite raccomandata, comunicandogli a chi hai fatto la notifica in sua assenza.
    Ciao.
    Exenon.
     
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19 replies since 25/11/2009, 09:04   2426 views
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