Art. 145 c.p.c.

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  1. eli199
     
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    Come ho detto prima bisogna distinguere l'atto tributario dall'atto amministrativo, nel primo caso è possibile l'applicazione dell'art. 60 lett. E e dell'art. 140 cpc alla persona giuridica se il rappresentante legale ha il domicilio fiscale in altro comune rispetto al domicilio fiscale della società, perchè lart. 60 alla lettera c dice che la notifica va fatta nel domicilio fiscale del contribuente, in questo caso della società. Quindi da cio' si desume che la notifica alla persona fisica non è possibile non avendo essa lo stesso domicilio fiscale della società e per forza di cose bisogna estendere la possibilità di notifica fino all'art. 143 (60 lett. E) o 140 cpc. non essendoci altre possibilità. In tutti gli altri casi si agisce secondo l'art. 145 cpc che esclude la possibilita' di notifica alla persona giuridica applicando l'art. 140 e 143.
     
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19 replies since 25/11/2009, 09:04   2427 views
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