Novità - modifiche all'art. 60 del D.P.R. 600/1973

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    Messo MALISSIMO

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    La informiamo che sono state introdotte ancora modifiche all'art 60 D.P.R.600/73.
    Le nuove modifiche sono state introdotte con il DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, ossia con l’ultima manovra finanziaria approvata dal Governo.

    ne sapete qualcosa?
     
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  2. antaccio
     
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    Si riporta in alto il testo del D.L. 31.5.2010; in basso il testo che sarà definitivo con le modifiche ;)
    D.L.31.5.2010
    4. Al fine di razionalizzare le modalita' di notifica in materia
    fiscale sono adottate le seguenti misure:
    a) all'articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settemb re 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, lettera a), le parole "delle imposte" sono soppresse; 2) al primo comma, lettera d), le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate"; 3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse; 4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione
    annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della della dichiarazione di inizio attivita' IVA.".
    NUOVO TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE
    60. Notificazioni.
    La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio ;b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento , ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.;e)quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA .
    Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.
    Spero sia utile e comunque se altri Colleghi hanno novità le facciano sapere. :woot:
    Un Saluto.
    BS

     
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    GRAZIE ANTACCIO
     
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