Scadenze vere o di comodo?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. LUIGIRAI1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 18/11/2010, 15:49) 
    Hanno fretta di notificarle perchè vogliono, al più presto, passarle al ruolo.
    Credo che le scadenze reali siano quelle del 31 dicembre di ogni anno (per gli avvisi di accertamento sui redditi delle persone fisiche e giuridiche), e comunque questi signori dell'Agenzia delle Entrate dovrebbero sapere che ormai è stata scissa la data in cui si intende eseguita la notifica per il richiedente da quella in cui si perfeziona per il destinatario (non lo dico io, ci sono delle sentenze).
    In parole povere, per l'Agenzia delle Entrate l'atto può considerarsi notificato il giorno in cui giunge al Comune (e tale data si può evincere dalla copia del Mod. 9/A che viene restituita con il protocollo di arrivo) mentre per il destinatario la data di notifica equivale a quella in cui il Messo consegna l'atto.

    In parole povere, se ci giunge un atto dell'Agenzia delle Entrate il giorno 29 dicembre e noi lo notifichiamo il 03 gennaio dell'anno successivo, i sessanta giorni per pagare o per proporre ricorso decorrono dal 03 gennaio ma non sarà possibile appellarsi all'avvenuta prescrizione perchè per l'Agenzia delle Entrate l'atto sarà da intendersi notificato il giorno 28 dicembre.

    A mio parere, quindi, la data fissata dall'Agenzia delle Entrate al 30.11.2010 come termine ultimo per la notifica non è sorretta da valide motivazioni e costituisce soltanto una inopportuna pressione psicologica sul Messo che si ritrova l'atto tra le mani.

    da quello che scrivi si evince che se l'atto arriva in comune il 30/12 ma tu l'atto lo notifichi ad aprile dell'anno dopo, l'atto resterà sempre valido??
    credo che sia troppo bello per essere vero!!
     
    .
13 replies since 18/11/2010, 15:27   477 views
  Share  
.