Vizi di notifica

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  1. ManuelaRm
     
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    Vorrei aprire un dibattito su questo argomento, per cercare di capire meglio cosa rischiamo e quanto, ogni volta che notifichiamo un atto...
    Cominciamo dall'art.156 del cpc..questo afferma, in soldoni, che se tu fai ricorso vuol dire che sei venuto a conoscenza dell'atto e perciò la notifica è valida.
    Ma la faccenda si complica: la Corte di Cassazione ha deciso, in linea di massima (bisogna aspettare una sentenza a sezioni riunite), che questo articolo vale solo per gli atti di natura processuale.
    Allora, l'art. in questione non varrebbe per quello che notifichiamo noi...visto che i nostri sono solo atti amministrativi e quindi ne conseguirebbe l'inapplicabilità della disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni tipica degli atti processuali, alla notifica degli atti amministrativi più o meno impositivi.
    Speriamo che si orientino diversamente altrimenti noi notificatori siamo fregati...
    Siccome non sono un avvocato, vi dico quello che so sui vizi di notifica e successivi annullamenti...il tutto passibile di correzioni (basta che non mi sgridate se sbaglio eh?) da parte vostra.

    I casi della nullità della notificazione sono indicati dall'art.160 c.p.c. che recita: “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data”.
    Riguardo alla incertezza sulla persona del consegnatario, è necessario, perché la notifica sia nulla, che tale stato di incertezza abbia carattere di assolutezza, non consentendo “qualsiasi significativo collegamento tra il destinatario e la persona cui la copia è stata in effetti consegnata”, cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1 gennaio 2004.
    Quindi si tratta di accertare se il vicino, il portiere o chiunque altro, abbia un qualsiasi rapporto col destinatario dell'atto.
    Tutti gli altri sono vizi che comportano l'annullabilità e non la nullità della notifica, e perciò sono in qualche modo sanabili.
    Per vedere gli altri vizi che annullanno la notifica bisogna ricorrere al codice di procedura penale, ad esempio se il messo non firma la relata, oppure la mancata firma su ricevuta del portiere o tutti gli altri soggetti previsti dall'art.139...la mancata affissione o comunicazione dell'avvenuto deposito.
    Alla fine abbiamo tre vizi dell'atto:
    1) l'inesistenza che rende il vizio insanabile;
    2) la nullitàche può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto (il destinatario ne è venuto a conoscenza e ha fatto ricorso);
    3) l'irregolarità vizio che pur costituendo violazione delle formalità prescritte per le notificazioni non comporta, tuttavia, effetti invalidanti.
    E mò basta perchè me so stufata....Fateme sapè che ne pensate...
    Cia'
     
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0 replies since 4/12/2010, 14:35   533 views
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