A volte il destinatario ritorna...

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    L'Agenzia delle entrate chiede di notificare un atto a (cognome) Pinco (nome) Pallino con "domicilio fiscale" in via Tal dei Tali, n. X interno Y. Il messo verifica dall'anagrafe che il sig. Pinco Pallino, già residente al citato indirizzo, è recentemente emigrato in altro comune; non ha però alcuna garanzia che il "domicilio fiscale" abbia seguito la "residenza anagrafica" e coincida con essa, attualmente. Per vederci chiaro, si reca sul posto e constata quanto segue:
    1) Trattasi di un condominio all'esterno del quale c'è la fila delle cassette postali; una di queste reca scritto "Pallino", ma il messo appura che si tratta del "nome" di persona diversa, residente nel medesimo condominio ma ad altro interno;
    2) l'alloggio di via Tal dei Tali, n. X interno Y, è ora abitato da una terza persona, regolarmente iscritta in anagrafe;
    3) Pallino (non Pinco il destinatario della notifica, bensì l'altro, quello che abita nel condominio ed il cui "nome" figura su una delle cassette postali) riferisce al messo che il sig. Pinco in effetti non risiede più nel condominio, ma ogni tanto torna per ritirare la sua eventuale posta che, se caso, i suoi ex vicini di casa gli fanno la cortesia di appoggiare sopra la fila delle loro cassette postali (evidentemente il "nome" "Pallino" scritto su una delle cassette postali costituisce un equivoco in cui cade anche il postino. Ma tant'è).

    SOLUZIONE A
    Lì per lì, il messo pensa che dovrebbe sbrigativamente restituire l'atto finanziario al notificante invitandolo a rivolgersi al messo del comune in cui Pinco è emigrato. Amen.

    SOLUZIONE B
    Poi, però, ha un dubbio: se è vero che il sig. Pinco ogni tanto torna sul posto, potrebbe accorgersi anche di un avviso di deposito; quindi si potrebbe tentare un art. 140 cpc relazionando di conseguenza, cioè integrando la relata con le informazioni di cui il messo è entrato in possesso, sopra descritte. Deciderà poi l'Agenzia delle entrate, una volta informata dei fatti, se tenere buona siffatta notifica oppure chiederne una anche al messo del comune ove il sig. Pinco ha trasferito la propria residenza anagrafica...

    Quale soluzione?
     
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  2. 9‚8 m/s
     
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    D.P.R. n. 600 del 29.09.1973 art. 58 - DOMICILIO FISCALE -

    Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

    Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

    I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

    In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

    Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.



    ---------------------------------------------------------

    La risposta al tuo quesito è nell'art. 58 del D.P.R. 600/73 soprariportato.
    In pratica se il Sig. PINCO Pallino è ufficialmente emigrato in un altro luogo da più di sessanta giorni, il domicilio fiscale è individuato nel nuovo Comune di residenza.
    In questo caso potrai restituire l'atto all'Agenzia delle Entrate senza il provvedimento di notifica specificando che il contribuente è emigrato nel Comune di Vattelappesca dal giorno 38 luglio 2010.
     
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  3. exenon99
     
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    Personalmente, non ho tutta questa grande considerazione nei confronti delle varie AdE, specialmente in quella della mia zona, nel senso che non mi son visto mai ritornare un Atto con qualche appunto sul modo di notifica.
    Adesso, questo vuol dire 2 cose o io sono troppo bravo (cosa che escludo) o per loro effettuata la notifica va bene la qualsiasi.
    Quindi partendo da questo semplice ragionamento, io opterei per la soluzione A, visto che il destinatario non è più residente nel mio Comune e dal sopralluogo ne ho avuto conferma.
    Solo cosi obblighi l'AdE a fare la notifica alla nuova residenza, se tenti il 140, secondo me rischi che il destinatario non viene a conoscenza dell'atto e non hai nessuna garanzia che una volta effettuata la notifica l'AdE prenda in considerazione la tua comunicazione di trasferimento dello stesso e ripeta la notifica, anche perchè cosi facendo la tua notifica sarebbe del tutto inutile e l'unico a rischiare saresti tu.
     
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  4. 9‚8 m/s
     
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    CITAZIONE (exenon99 @ 4/8/2011, 17:03) 
    se tenti il 140, secondo me rischi che il destinatario non viene a conoscenza dell'atto

    si rischia inoltre la nullità della notifica in quanto effettuata nel Comune dove non è più individuabile il domicilio fiscale del contribuente.
     
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  5. exenon99
     
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    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 4/8/2011, 17:27) 
    CITAZIONE (exenon99 @ 4/8/2011, 17:03) 
    se tenti il 140, secondo me rischi che il destinatario non viene a conoscenza dell'atto

    si rischia inoltre la nullità della notifica in quanto effettuata nel Comune dove non è più individuabile il domicilio fiscale del contribuente.

    Giusto!!!!!
    E non puoi neanche dire che sconoscevi la nuova residenza, in quando in caso di 140 la visura anagrafica è d'obbligo. ;)
     
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4 replies since 4/8/2011, 15:09   144 views
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