Art. 26 del D.P.R. 602/1973

Notifica cartelle esattoriali

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  1. Alex da Sommacampagna
     
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    D.P.R. 29-9-1973 n. 602

    Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.


    Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento) (129)

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. (119) .

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile
    (122)

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. (123)

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. (124) (128) (130)

    Il concessionario (120) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (125)

    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (121) (127) (126)


    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


    (119) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

    (120) Parola sostituita dall'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999. Precedentemente, la parola era: "esattore".

    (121) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente comma e degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

    (122) Comma inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

    (123) Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il terzo.

    (124) Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il quarto.

    (125) Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il quinto.

    (126) Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha inserito un comma dopo il primo, il presente comma è diventato il sesto.

    (127) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.

    (128) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 novembre 2012, n. 258 (Gazz. Uff. 28 novembre 2012, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

    (129) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210 (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

    (130) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 - 25 febbraio 2011, n. 63 (Gazz. Uff. 2 marzo 2011, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Edited by cursorTV - 4/3/2015, 16:16
     
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