Notifica atto giudiziario

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  1. poligrafix
     
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    scusate leggendo nel forun mi è sorto un quesito; che io sappia un atto giudiziario deve essere notificato dall'ufficiale giudiziario direttamente al destinatario dell'atto stesso, la notifica ovviamente viene eseguita dall'ufficiale giudiziario in quanto persona con competenze idonee per l'espletamento di questo lavoro, ed è per questo che gli è stata data questa autorità. Ora la legge prevede che la notifica sia possibile anche a persone terze (in caso di irreperibilità dell'interessato) quali moglie, figlio, portiere, vicino, ecc. In pratica l'ufficiale sta demandando o scaricando la notifica a terzi considerandola avvenuta.
    La mia domanda è questa: è legale e corretto investire terze persone di un compito in cui non hanno nè competenze tantomeno l'autorità nell'espletare funzioni in cui si è reso necessario la presenza di un'ufficiale giudiziario, inoltre se la notifica viene fatta a terzi e questi, non la consegna o non ne dà comunicazione, come si può difendere l'interessato in caso iter prosegua la sua strada.
    Spero di essere stato chiaro e ringrazio quanti potranno aiutarmi a scioglire questo quesito?
     
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  2. exenon99
     
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    L'art. 139 del C.P.C. prevede, qualora non sia possibile effettuare la notifica a mani propri del destinatario la notifica a persone di famiglia o comunque idonee a ricevere l'atto, questi è chiaro che lo fanno in modo spontaneo, l'ufficiale giudiziario o il messo non stanno demandando nè tantomeno scaricando anche perchè le persone nominate possono benissimo rifiutare la notifica.
    Se la ricevono, è chiaro che si stanno impegnando a consegnare la busta al destinatario nel più breve tempo possibile e se non lo fanno è tutto a suo rischio e discapito.
    Nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, l'ufficiale giudiziario o il messo sono tenuti ad avvisare il destinatario con un avviso di notifica tramite raccomandata, ma anche qui, la stessa raccomandata inviata al destinatario può essere ricevuta da persona diversa, quindi come sopra la persona che riceve ha il dovere di avvisare il destinatario.
     
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  3. poligrafix
     
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    intanto la ringrazio per la risposta, molto gentile; leggendo la sua risposta mi ha liberato da un quesito ma aggiungendone un altro. Pertanto domando: Ma se il familiare dell'interessato che riceve la notifica, nel riceverla ovviamente teoricamente si sta impegnando a recapitarla, ma se per qualsiasi motivo (anche assurdo ) non lo fà, per negligenza, o per qualsiasi altro motivo, perchè questo comportamento deve andare a mio discapito.
     
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  4. exenon99
     
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    CITAZIONE (poligrafix @ 27/9/2011, 08:56) 
    intanto la ringrazio per la risposta, molto gentile; leggendo la sua risposta mi ha liberato da un quesito ma aggiungendone un altro. Pertanto domando: Ma se il familiare dell'interessato che riceve la notifica, nel riceverla ovviamente teoricamente si sta impegnando a recapitarla, ma se per qualsiasi motivo (anche assurdo ) non lo fà, per negligenza, o per qualsiasi altro motivo, perchè questo comportamento deve andare a mio discapito.

    Nel ricevere la notifica, la persona non si sta impegnando "teoricamente", ma bensi a tutti gli effetti di legge in quando firma una ricevuta/dichiarazione dove si impegna a consegnare l'atto al destinatario.
    Infatti l'ufficiale giudiziario o il messo, non notifica a persona palesemente incapace o a minore di 14 anni.... e spesso si raccomanda con la persona che riceve, appunto di non dimenticare di consegnarla in quando non si tratta di volantino pubblicitario.
     
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    non lo fà, per negligenza, o per qualsiasi altro motivo, perchè questo comportamento deve andare a mio discapito.

    La legge cerca di tutelare il destinatario "portando" il documento il più possibile nella sua sfera di conoscenza e il modo più celere e sicuro, in caso di assenza dello stesso, dovrebbe essere la consegna a persone di famiglia.
    E' impensabile che una moglie o un figlio (i quali si assumono la responsabilità dell'avvenuta consegna ) possano ignorare l'importante incarico che si sono accollati.
    Se cio' dovesse accadere sarebbe un caso .. "famigliare"
    Come ha detto il collega, per gli altri soggetti (vicino o portiere) è previsto l'invio di un avviso di avvenuta notifica tramite raccomandata.
     
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  6. poligrafix
     
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    Scusate la mia insistenza ma continuo a non capire: vi pongo il caso in questione affinchè sia il più chiaro possibile. La notifica dell'atto giudiziario in assenza dell'intestatario viene fatta al figlio presente in casa, questo per qualsiasi motivo ( dimenticanza, parte per l'america, litiga e fugge di casa ) e non da comunicazione, l'interessato che responsabilità ha?
     
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  7. exenon99
     
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    CITAZIONE (poligrafix @ 27/9/2011, 10:18) 
    Scusate la mia insistenza ma continuo a non capire: vi pongo il caso in questione affinchè sia il più chiaro possibile. La notifica dell'atto giudiziario in assenza dell'intestatario viene fatta al figlio presente in casa, questo per qualsiasi motivo ( dimenticanza, parte per l'america, litiga e fugge di casa ) e non da comunicazione, l'interessato che responsabilità ha?

    Mi dispiace per Te Poligrafix, ma in questo caso la notifica è legalmente effettuata, si potrebbe tentare un ricorso passando la palla al Giudice ma temo che il tentativo possa rivelarsi inutile o comunque lo stesso potrebbe decidere di accollare i danni al familiare che ha ricevuto la notifica e il problema ti rimarrebbe comunque in famiglia.
    E' inpensabile pretendere che la notifica debba essere fatta esclusivamente nelle mani del destinatario.
     
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  8. poligrafix
     
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    ok grazie a tutti per le informazioni
     
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    Se cio' dovesse accadere sarebbe un caso .. "famigliare"


    :) Pensavo di essere stato chiaro.. :P
    Se i figli non mi consegnano qualcosa a me indirizzato, li diseredo all'istante e lascio tutto alla gattara in fondo strada, anche se sono allergico al pelo di gatto. :angry:
     
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  10. poligrafix
     
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    Purtroppo... quello che non riesco a capire è il fatto che sia necessario l'intervento di un'ufficiale giudiziario (persona qualificata , affidabile , moralmente onesta, autorizzato e garantito dalla legge) per recapitare un atto importante quindi giustifico il suo intervento: quando poi quest'ultimo incarica a chi vuol prendersi in carico della comunicazione da effettuare anche se privo di competenze, autorità, e interesse.
     
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  11. exenon99
     
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    CITAZIONE (poligrafix @ 27/9/2011, 15:31) 
    Purtroppo... quello che non riesco a capire è il fatto che sia necessario l'intervento di un'ufficiale giudiziario (persona qualificata , affidabile , moralmente onesta, autorizzato e garantito dalla legge) per recapitare un atto importante quindi giustifico il suo intervento: quando poi quest'ultimo incarica a chi vuol prendersi in carico della comunicazione da effettuare anche se privo di competenze, autorità, e interesse.

    Posso capire la tua perplessità (ci diamo del Tu?) ma ribadisco, la persona che decide di ricevere l'atto non deve fare altro che consegnarla al destinatario nel più breve tempo possibile, potenzialmente non potrebbe aprire neanche la busta, cosa che l'ufficiale giudiziario dichiara in relata cioè di consegnare una busta chiusa e sigillata, quindi non capisco cosa intendi quando attribuisci alla persona che riceve, competenza,autorità e interesse.

     
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  12. poligrafix
     
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    Forse sono io che non riesco a spiegarmi perfettamente. Se io fossi un ufficiale giudiziario, a cui lo stato e la legge ha dato il compito e allo stesso tempo l'autorità di notificare atti importanti; mi chiedo è moralmente e giuridicammente corretto che io Uff.Giudiziario incarichi a mia volta di consegnare un documento importante (tanto da rendere necessario l'intervento di un Uff. Giudiziario !!!) ad un cittadino qualsiasi (anche se parente) renderebbe vana l'intervento di un pubblico ufficiale. Inoltre se io fossi il destinatario di una notifica e il vicino di casa o il portire mi consegnasse qualsiasi documento notifica posso sempre dire di non averla ricevuta, la sua parola contro la mia !! in questi casi ?
     
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  13. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (poligrafix @ 27/9/2011, 16:35) 
    Forse sono io che non riesco a spiegarmi perfettamente. Se io fossi un ufficiale giudiziario, a cui lo stato e la legge ha dato il compito e allo stesso tempo l'autorità di notificare atti importanti; mi chiedo è moralmente e giuridicammente corretto che io Uff.Giudiziario incarichi a mia volta di consegnare un documento importante (tanto da rendere necessario l'intervento di un Uff. Giudiziario !!!) ad un cittadino qualsiasi (anche se parente) renderebbe vana l'intervento di un pubblico ufficiale. Inoltre se io fossi il destinatario di una notifica e il vicino di casa o il portire mi consegnasse qualsiasi documento notifica posso sempre dire di non averla ricevuta, la sua parola contro la mia !! in questi casi ?

    Il grado di fiducia che un tribunale attribuisce ad un ufficiale giudiziario nell'ambito della propria circoscrizione giudiziaria è da equipararsi :shifty: al grado di fiducia intercorrente tra familiari (e non) purchè essi siano conviventi e rispondano a caratteristiche di affidabilità.

    La notificazione "perfetta", come tu la vorresti, avverrebbe tra il giudice che presiede al dibattimento ed il destinatario che lo subisce, ovviamente nell'ambito della sala d'udienza dove il dibattimento avviene. :lol:

    Il destinatario che ritiene i propri conviventi inadeguati alla funzione di consegnatari ( es: per un tizio lo può essere la moglie separanda, per un altro invece lo sarebbe il fratello nel caso di impugnazione di un testamento ), può eleggere un domicilio diverso dal luogo di convivenza, come uno studio legale dove il personale ivi lavorante può ricevere l'atto con coscienza, responsabilità e l'interesse dovuto. -_-

    Comunque, nei casi come quelli citati in esempio ed in altri simili, il giudice, a seguito di ricorso, può ammetterre che la notificazione, pur rispettate le forme, non sia giunta a buon fine per motivazioni da ricercarsi nella malafede del consegnatario, ma la responsabilità di quest'ultimo andrà ricercata però da un'azione giudiziaria del destinatario che dalla mancata consegna ha subìto un danno.

    Può accadere (ed è effettivamente accaduto) che un notificatore ( messo o uff.le giudiziario ) ha notificato un atto nel domicilio di un destinatario consegnandolo ad una persona qualificatasi "addetta alla casa" che oltre a fornire false generalità, ha omesso di riconsegnare la busta affidatale in quanto nei locali della casa essa stava dando corso ad un FURTO! :woot:; il giudice avrebbe ammesso l'inesistenza della notificazione presa visione della denuncia presentata e del rapporto dei CC intervenuti. :)

    Alex da Sommacampagna
     
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  14. poligrafix
     
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    ok grazie ora mi è tutto chiaro
     
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  15. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (poligrafix @ 27/9/2011, 18:02) 
    ok grazie ora mi è tutto chiaro

    ...aggiungo: il giudice ha valutato la cosa a seguito ricorso per falso presentato dal destinatario.
    Il falso non è stato compiuto dal messo ma è insito nello stesso procedimento di notificazione in quanto MAI AVVENUTA e pertanto INESISTENTE.

    bYE
     
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14 replies since 26/9/2011, 17:40   4507 views
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