Lettera di restituzione ingiunzione fiscale

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    Io le ingiunzioni fiscali la cui notifica non compete al messo comunale le restituisco così:

    ____________________________________________________________________________________________________________________


    Alla Soc. _______ (nome della società)_______________


    Oggetto: Ingiunzione fiscale n. ____________ del ________________ emessa a carico del Sig._____________


    In riscontro alla Vs. istanza prot. n.________ del __(gg/mm/aaaa)___, nell’evidenziare che la_______ (nome della società)_______ è una società privata si comunica che, così come disposto dall’art. 10 della Legge 03.08.1999 n. 265 avente per oggetto “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142”, ai messi comunali compete la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di cui di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
    Si rappresenta, inoltre, che presso questo Comune non prestano servizio figure professionali abilitate alla notifica delle ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639 14/10/1910, ovvero non vi sono messi notificatori nominati ed abilitati ai sensi dell’art. 1 comma 158 - 159 della L. 27.12.2006 n.296.
    Si restituisce, pertanto, duplice copia dell’atto di cui all’oggetto senza aver provveduto alla notificazione richiesta.

    ____________________________________________________________________________________________________________________

    questa lettera la utilizzo anche per la restituzione degli atti di fermo amministrativo.
     
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    Questa è la lettera che ho usato recentemente, corretta e sistemata dal mio responsabile di servizio:

    OGGETTO: n° 40 ingiunzioni fiscali di pagamento a carico di contribuenti

    diversi.

    Si restituiscono gli atti in oggetto, in quanto, il Messo Comunale non è espressamente individuato quale soggetto competente alla notifica delle ingiunzioni fiscali. Ai sensi del R.D. 639/1910 art. 2, a detta notifica sono, infatti, titolati a provvedere, l’Ufficiale Giudiziario, il Messo di Conciliazione (ora Messo del Giudice di Pace), ed eventualmente, se nominato ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, commi 158, 159, 160, il Messo Notificatore.
     
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  3. Alex da Sommacampagna
     
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    Io sto andando oltre!
    Poichè queste SpA continuano a provarci :angry: ! ed a me tocca destinare risorse per provvedere comunque alla registrazione delle richieste di notifica ed alla restituzione degli atti NON notificati per le motivazioni che abbiamo ormai chiarito, mi sono permesso di inviare via PEC ad alcune di loro una lettera firmata digitalmente che avvisa che al ripetersi delle richieste si provvederà alla restituzione degli atti non notificati mediante LETTERA RACCOMANDATA CON TASSA A CARICO DEL DESTINATARIO!!! :huh: :o: :blink: :woot: Vediamo se capiscono? ;)

    Bye
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 10/11/2011, 18:10) 
    Questa è la lettera che ho usato recentemente, corretta e sistemata dal mio responsabile di servizio:

    OGGETTO: n° 40 ingiunzioni fiscali di pagamento a carico di contribuenti

    diversi.

    Si restituiscono gli atti in oggetto, in quanto, il Messo Comunale non è espressamente individuato quale soggetto competente alla notifica delle ingiunzioni fiscali. Ai sensi del R.D. 639/1910 art. 2, a detta notifica sono, infatti, titolati a provvedere, l’Ufficiale Giudiziario, il Messo di Conciliazione (ora Messo del Giudice di Pace), ed eventualmente, se nominato ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, commi 158, 159, 160, il Messo Notificatore.

    In merito a queste 40 ingiunzioni fiscali trasmesse dalla SORIT spa e prontamente restituite il 04/11/2011, che poi successivamente ne ha trasmesse altre 9, che ovviamente ho restituito, avendo il benestare, anche se non molto convinto del mio responsabile di servizio, oggi una decina di queste stesse ingiunzioni fiscali sono state depositate nella casa comunale dall'ufficiale giudiziario, poichè notificate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
    Se la SORIT spa ora si è avvale per la notifica delle stesse ingiunzioni fiscali dell'ufficiale giudiziario, credo che si possa considerare un'ammissione che la precedente richiesta era illeggittima.

    Evidentemente queste società, sono consapevoli che queste richieste sono illeggittime, che la notifica tramite messo comunale per mancanza di competenza è da considerarsi inesistente, ma confidano sul fatto che i destinatari, non conoscono bene la normativa, ma che anche molti messi procedono comunque, non essendo supportati dal loro responsabile di servizio, se non agendo con decisioni autonome (quello che ho fatto finora, ed anche in questo caso la restituzione l'ho comunque firmata io), calcolando un rischio minimo di ricorsi, a tutto loro vantaggio rispetto ai costi sicuramente superiori di notifica tramite ufficiale giudiziario.

    Edited by cursorTV - 23/11/2011, 22:35
     
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  5. gclemente
     
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    Scusate la mia ignoranza, ma cosa indendete per ingiunzioni fiscali? Perche' anche noi riceviamo richieste di notifiche della SORIT Spa, ingiunzioni di pagamento relative a multe per conto dei Comuni, ma immagino che non siano queste; quali sono?
    Grazie, ciao
     
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    CITAZIONE (gclemente @ 24/11/2011, 08:56) 
    Scusate la mia ignoranza, ma cosa indendete per ingiunzioni fiscali? Perche' anche noi riceviamo richieste di notifiche della SORIT Spa, ingiunzioni di pagamento relative a multe per conto dei Comuni, ma immagino che non siano queste; quali sono?
    Grazie, ciao

    Quelle emesse a norma del R.D. 639/1910 art. 2.
    Leggi le ingiunzioni che ti arrivano, se sono state emesse in applicazione della suindicata normativa non le puoi notificare qualora non sei stato abilitato con le procedure previste dal decreto Bersani dell'anno 2006.
    Se invece avevi la nomina di Messo della Conciliazione allora puoi procedere alla notifica.
    Calcola, infine, che i messi comunali possono notificare gli atti delle pubbliche amministrazioni, la ditta che ti chiede le notifiche non è una pubblica amministrazione.
     
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    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 24/11/2011, 09:22)
    Quelle emesse a norma del R.D. 639/1910 art. 2.
    Leggi le ingiunzioni che ti arrivano, se sono state emesse in applicazione della suindicata normativa non le puoi notificare qualora non sei stato abilitato con le procedure previste dal decreto Bersani dell'anno 2006.
    Se invece avevi la nomina di Messo della Conciliazione allora puoi procedere alla notifica.
    Calcola, infine, che i messi comunali possono notificare gli atti delle pubbliche amministrazioni, la ditta che ti chiede le notifiche non è una pubblica amministrazione.

    Un esempio? Anche a me arrivano atti della SORIT, AIPA, CENTRO SERVIZI SIN e/o SAPI.SER, DUOMO GPA ed ho sempre notificato tranquillamente tutto. Comunque sia le ditte che mi chiedono la notifica (vd. SIN DUOMO GPA, SAPI.SER)lavorano per conto di comuni. Se notifico incorro in guaio di una qualche natura? Grazie <_<
     
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    CITAZIONE (Joe1967 @ 1/12/2011, 17:30) 
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    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 24/11/2011, 09:22)
    Quelle emesse a norma del R.D. 639/1910 art. 2.

    Un esempio? Anche a me arrivano atti della SORIT, AIPA, CENTRO SERVIZI SIN e/o SAPI.SER, DUOMO GPA ed ho sempre notificato tranquillamente tutto. Comunque sia le ditte che mi chiedono la notifica (vd. SIN DUOMO GPA, SAPI.SER)lavorano per conto di comuni. Se notifico incorro in guaio di una qualche natura? Grazie <_<

    Se notifichi ingiunzioni fiscali e/o avvisi di fermo beni mobili registrati con la qualifica di messo comunale, non sei competente alla notifica di tali atti, e la stessa sarebbe da considerarsi inesistente (è come se la notifica l'avesse effettuata il panettiere), eventuali contestazioni/ricorsi, comunque ricadrebbero su chi ha richiesto la notifica, ma perchè assecondare una procedura illeggittima, firmandone anche la relata di notifica?
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 1/12/2011, 22:11)
    CITAZIONE (Joe1967 @ 1/12/2011, 17:30) 
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    CITAZIONE (9‚8 m/s @ 24/11/2011, 09:22)
    Quelle emesse a norma del R.D. 639/1910 art. 2.

    Un esempio? Anche a me arrivano atti della SORIT, AIPA, CENTRO SERVIZI SIN e/o SAPI.SER, DUOMO GPA ed ho sempre notificato tranquillamente tutto. Comunque sia le ditte che mi chiedono la notifica (vd. SIN DUOMO GPA, SAPI.SER)lavorano per conto di comuni. Se notifico incorro in guaio di una qualche natura? Grazie <_<

    Se notifichi ingiunzioni fiscali e/o avvisi di fermo beni mobili registrati con la qualifica di messo comunale, non sei competente alla notifica di tali atti, e la stessa sarebbe da considerarsi inesistente (è come se la notifica l'avesse effettuata il panettiere), eventuali contestazioni/ricorsi, comunque ricadrebbero su chi ha richiesto la notifica, ma perchè assecondare una procedura illeggittima, firmandone anche la relata di notifica?

    Ah beh... allora tutto ok. Finora atti simili non mi sono mai capitati. :rolleyes: Grazie per il chiarimento
     
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    Aggiungo la mia.
    Dopo aver fatto gli auguri di Pasqua in diretta telefonica ad Alex....gli ho sottoposto appunto la questione Sorit e con il senno di poi....penso proprio che siano perfettamente a conoscenza, che chi ha la qualifica di messo comunale, non ha competenza notificatoria delle ingiunzioni fiscali tant'è, che nel mentre spiegavo loro le motivazioni per cui avrei restituito gli atti senza averli notificati, non hanno fatto una piega rispondendomi: li mandi indietro li faremo notificare dal tribunale.
    Concludendo....ci provano.
    Un buon wee kend a tutti.
    tellagarda
     
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  11. Alex da Sommacampagna
     
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    Spett.le FORAISCHEI SpA
    Via De’ Corsa n°1010

    00000 MONDO DEI BALOCCHI

    OGGETTO: Restituzione di atti impropriamente inviati a questo comune ai fini della notificazione.

    A fronte di reiterate circostanze per cui Enti privati (Società per Azioni) inviano atti per lo più di natura riscossoria chiedendone la notificazione a mezzo dei messi comunali, si informa di provvedere a quanto sopra solo nel rispetto della L.03.08.1999 n.265 e del D.Lgs. 03.02.1993 n.29, per cui si procederà alla notificazione degli atti per i soli soggetti legittimati a servirsi del messo comunale.

    Si avvisa pertanto che, non ricorrendo i presupposti prescritti dai soprascritti riferimenti legislativi, ogni eventuale ricezione di atti sarà seguita dalla restituzione degli stessi mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario senza procederne alla notificazione.
    Distinti saluti.

    IL MESSO COMUNALE


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    L. 3-8-1999 n. 265
    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
    D.Lgs. 3-2-1993 n. 29
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (6).


    Ecco la lettera avviso che ho inviato a chi ha insistito oltre il sopportabile all'invio degli atti in questione; preciso che al D.Lgs. 3-2-1993 n. 29 è stata apportata una modifica che ha aggiunto tra le pubbliche amministrazioni anche alcune Agenzie ben specificate (non quelle per la riscossione!).

    Eppoi!!! Ci fosse tra voi un messo di conciliazione... ricorda forse di aver un tempo lavorato su ordine di società di riscossione o del giudice dell'ufficio di conciliazione? <_<

    Bye
     
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  12. Annalida
     
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    CITAZIONE (Alex da Sommacampagna @ 30/4/2012, 16:02) 
    Spett.le FORAISCHEI SpA
    Via De’ Corsa n°1010

    00000 MONDO DEI BALOCCHI

    OGGETTO: Restituzione di atti impropriamente inviati a questo comune ai fini della notificazione.

    A fronte di reiterate circostanze per cui Enti privati (Società per Azioni) inviano atti per lo più di natura riscossoria chiedendone la notificazione a mezzo dei messi comunali, si informa di provvedere a quanto sopra solo nel rispetto della L.03.08.1999 n.265 e del D.Lgs. 03.02.1993 n.29, per cui si procederà alla notificazione degli atti per i soli soggetti legittimati a servirsi del messo comunale.

    Si avvisa pertanto che, non ricorrendo i presupposti prescritti dai soprascritti riferimenti legislativi, ogni eventuale ricezione di atti sarà seguita dalla restituzione degli stessi mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario senza procederne alla notificazione.
    Distinti saluti.

    IL MESSO COMUNALE


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    L. 3-8-1999 n. 265
    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
    D.Lgs. 3-2-1993 n. 29
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (6).


    Ecco la lettera avviso che ho inviato a chi ha insistito oltre il sopportabile all'invio degli atti in questione; preciso che al D.Lgs. 3-2-1993 n. 29 è stata apportata una modifica che ha aggiunto tra le pubbliche amministrazioni anche alcune Agenzie ben specificate (non quelle per la riscossione!).

    Eppoi!!! Ci fosse tra voi un messo di conciliazione... ricorda forse di aver un tempo lavorato su ordine di società di riscossione o del giudice dell'ufficio di conciliazione? <_<

    Bye

    ciao, premesso che io l'abilitazione a notificare l'avrei, ma non ritengo giusto lavorare per questi signori, mi chiariresti qual'è la modifica al d.lgs 29/1993 che ha aggiunto tra le PA anche le Agenzie, e quali?
    solo per avere tutti gli elementi a disposizione per rispondere...
     
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    PENSIONATO

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    Aspettando che Alex ti risponda, personalmente ho dei dubbi che una "ditta" possa pretendere la notifica anche se hai conseguito il titolo a Messo Notificatore, a meno che tale ditta di riscossione abbia una convenzione con il tuo Comune.
    Esempio: la ditta "tivampirizzo S.p.a." stipula una convenzione con il mio Comune e si accordano che le notifiche, per il recupero crediti sul nostro territorio, non siano a carico loro, ma ci pensi il Comune direttamente... ci stà.
    Ma che loro facciano contratti con incluse le notifiche e poi le scarichino, magari lucrandoci sopra una bella percentuale, sui Messi di tutta Italia... mah....ti risponderanno i colleghi che sono Messi Notificatori. <_<

    P.S. ho letto in uno dei primi post che chi era Messo di Conciliazione può notificare le ingiunzioni fiscali.
    No, se non ha seguito il corso e ricevuto l'attestato di partecipazione.
    Io sono uno di questi casi.
     
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    Messo MALISSIMO

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    fonte gazzetta amministrativa:

    www.gazzettaamministrativa.it/openc...tiva/index.html

    L'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalle modalità con le quali viene notificata: testo intero o quasi:
    "www.gazzettaamministrativa.it"

    Innanzi al Consiglio di Stato l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza del TAR di nella parte in cui non ha ritenuto sussistente l'assoluta ed insanabile nullità della notificazione dell'ingiunzione n. 393/s del 17 gennaio 2000 del Comune per incompetenza del soggetto notificatore. Ad avviso dell'appellante, infatti, l'atto comunale impugnato sarebbe inefficace a causa dell'omessa notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere dell’Ufficio di conciliazione (ora messi di conciliazione per effetto dell’art. 1 della legge n. 16 del 1957) necessaria ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910. Il motivo è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato atteso che per orientamento giurisprudenziale "l'ingiunzione fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare l'illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare una opposizione per ottenerne la caducazione" (Cass. Civile, 20 settembre 2006, n. 20360). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 31.5.2013, n. 2996)
     
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  15. guglielminal
     
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    DOMANDA: MA SE IL RUOLO DI MESSO NOTIFICATORE TI VIENE DATO DAL TUO COMUNE E VALIDO?
    LORY
     
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