Notifica per pubblico proclama

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  1. kriss62
     
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    Arriva un atto giudiziario. Un'interdizione di una persona per la precisione.
    Il Presidente del Tribunale chiede e autorizza la notifica per pubblico proclama con affissione alla Casa Comunale.
    Il Dirigente dice "poichè l'atto è zeppo di dati sensibili pubblicate solo un foglio dove dite che pubblicate un atto di cui date solo qualche indicazione e tenete l'atto a disposizione di chi ve lo chiede."
    Ma non è un controsenso? Se è una procedura eccezionale che ha come scopo quello di portare a conoscenza, se il Presidente del tribunale chiede la pubblicazione...il Codice della Privacy ha toccato l'art. 150 cpc???
    Se qualcuno ha già notificato per pubblico proclama ne sa certo più di me...
    Ciao a tutti

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  2. calmo
     
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    CITAZIONE (kriss62 @ 9/5/2008, 12:01)
    Arriva un atto giudiziario. Un'interdizione di una persona per la precisione.
    Il Presidente del Tribunale chiede e autorizza la notifica per pubblico proclama con affissione alla Casa Comunale.
    Il Dirigente dice "poichè l'atto è zeppo di dati sensibili pubblicate solo un foglio dove dite che pubblicate un atto di cui date solo qualche indicazione e tenete l'atto a disposizione di chi ve lo chiede."
    Ma non è un controsenso? Se è una procedura eccezionale che ha come scopo quello di portare a conoscenza, se il Presidente del tribunale chiede la pubblicazione...il Codice della Privacy ha toccato l'art. 150 cpc???
    Se qualcuno ha già notificato per pubblico proclama ne sa certo più di me...
    Ciao a tutti

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    Per me è una novità,in quanto non è mai pervenuta una simile richiesta.
    Per quanto riguarda l'affissione,credo che il Tuo Dirigente ha ragione sui dati sensibili.

     
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  3. momy996
     
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    CITAZIONE (kriss62 @ 9/5/2008, 12:01)
    Arriva un atto giudiziario. Un'interdizione di una persona per la precisione.
    Il Presidente del Tribunale chiede e autorizza la notifica per pubblico proclama con affissione alla Casa Comunale.
    Il Dirigente dice "poichè l'atto è zeppo di dati sensibili pubblicate solo un foglio dove dite che pubblicate un atto di cui date solo qualche indicazione e tenete l'atto a disposizione di chi ve lo chiede."
    Ma non è un controsenso? Se è una procedura eccezionale che ha come scopo quello di portare a conoscenza, se il Presidente del tribunale chiede la pubblicazione...il Codice della Privacy ha toccato l'art. 150 cpc???
    Se qualcuno ha già notificato per pubblico proclama ne sa certo più di me...
    Ciao a tutti

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    Mi dispiace, mai capitato !!! però l' art. 150 recita: "copia dell' atto è depositata (non affissa) nella casa comunale del luogo in cui ha sede l' ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il provvedimento, e un estratto di esso è inserito nella gazzetta ufficiale ecc.. , inoltre, al secondo comma si dice anche che nel decreto devono essere indicati i modi più appropriati per portare l' atto a conoscenza dell' iteressato, se non hanno richiesto specificatamente la pubblicazione all' Albo Pretorio, forse la cosa più sensata da fare è depositare l' atto e darne notizia tramite la pubblicazione di un avviso o estratto come si fa per la gazzetta, in fine non mi sembra che il codice della privacy abbia modificato il 150. Come ho detto prima non mi è mai capitato quindi prendi tutto questo con le molle !!! ciao Monica. :unsure:
     
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  4. ClaudioPuglia
     
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    :o: Spiacente Kriss62, mai accaduto.
    Siamo e restiamo nella completa ignoranza.
    La cosa mi è completamente nuova e vorrei saperne di più.
    Innanzi tutto ti chiedo:
    a)== Il Presidente del Tribunale chiede e autorizza la notifica per pubblico proclama con affissione alla Casa Comunale==??
    Mi risulta (da verificare) che quando il giudice autorizza la notificazione per pubblici proclami, l'ufficiale giudiziario adempie alle formalità indicate dall'art. 150 c.p.c., al termine delle quali effettua un deposito in cancelleria del tribunale documentando l'eseguita notifica.
    Nella mia ignoranza, -premetto-, suppongo che l'ufficiale giudiziario, tra le altre formalità richieste dalla legge, abbia voluto effettuare il richiesto deposito presso la casa comunale.
    LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E' ESPLICITA?
    RIGUARDA UN SOLO SOGGETTO?
    Responsabile del procedimento notificatorio è l'ufficiale giudiziario: è lui che alla fine del tutto deposita la documentazione presso la cancelleria: il comune (ed eventaulmente il messo per lui) si limita a ricevere l'atto per il deposito, non a notificare a mezzo Albo Pretorio.

    Sostengo che quando il messo notificatore lavora nel dubbio debba subito palesare la propria ignoranza alle persone competenti e responsabili del procedimento. Debba in altre parole indurre l'ufficio richiedente ad esporsi, per iscritto, circa le modalità messe in discussione.
    Una volta mi risposero :"Sei tu responsabile dell'Albo Pretorio; tu devi essere a conoscenza se quell'atto debba essere pubblicato, nel rispetto della privacy, in maniera integrale o meno". Non è certamente così, però fa comodo nascondere l'ignoranza professionale dietro una racchetta da tennis".

    Previa richiesta di informazioni presso il tribunale, magari direttamente all'ufficiale giudiziario, potresti fare come ti suggerisce il Capo Settore e se, la richiesta di pubblicazione è esplicita, (strana per l'art. 150 c.p.c.), facendovi inviare dal Presidente del Tribunale un fax di risposta al quesito (che spero si realizzi?).
    L'ufficiale giudiziario dovrebbe quanto meno indicarti altri comuni limitrofi, ai quali chiedere, destinatari di una simile richiesta.
    Il tuo dubbio è legittimo se consideri che l'ufficiale giudiziario fa inserire di quell'atto un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Reppubblica e nel Foglio degli annunzi legali. Dunque chi meglio dell'ufficiale giudiziario e del presidente del tribunale potrebbe dirti se l'adempimento in questione è soggetto alle restrizioni dettate dalla privacY.
    Facci sapere!
    Ciao.


    p.s. scusate se la mia ignoranza mi ha fatto scrivere inesattezze, come ha detto Momy996, prendete tutto quanto da me scritto con le pinze.
     
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  5. kriss62
     
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    Il ricorso per interdizione è già stato depositato in cancelleria.
    Mi trovo il vero e proprio ricorso per interdizione, con indicato di tutto di più sul soggetto e alla fine l'avvocato chiede al Presidente del Tribunale il parere per l'autorizzazione alla notificazione per pubblico proclama.
    Poi c'è l'atto del Presidente del Tribunale che nomina il Giudice Istruttore e fissa l'udienza.
    Segue l'atto firmato dal Presidente intestato Tribunale Civile e penale "Autorizzazione notificazione per pubblici proclami" in cui il Presidente del Tribunale visto...visto...rilevato che la notificazione nei modi ordinari è difficile perchè ci sono tanti destinatari ed è difficile reperirli...AUTORIZZA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
    ORDINA SECONDO L'ART.150 IL DEPOSITO DI COPIA NELLA CASA COMUNALE DI...
    ORDINA AFFISSIONE DI COPIA ALL'ALBO NELLA CASA COMUNALE DI ... (LA MIA)
    ORDINA INSERZIONE DI COPIA NELLA GAZZETTA UFFICIALE
    uffaaaaaaaaaaaaaa

    Scordavo il punto cruciale ... noi l'abbiamo esposto aperto e integrale all'Albo Pretorio con avviso di pubblicazione dal...al.
    Il giorno dopo è venuto l'avvocato a controllare che non fosse nascosto :huh:
    Avevo scartabellato e trovato che il Consiglio di Stato si pronuncia a settembre 2007 e dice che l'annuncio che va affisso all'Albo deve indicare gli estremi del ricorso, del nome del ricorrente,dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame. Se no la notifica è nulla.
    Quindi esposto tutto e tanti saluti alla privacy.
    Chi vivrà vedrà.
    Ciao a tutti meglio se non vi capita !!! ;)
     
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    PENSIONATO

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    :huh: Non mi è mai capitato e spero di non dovermici trovare, ma la finalità del forum è proprio questa, di avere una linea comune e evitare imprevisti agli altri.
    Comunque se ho afferrato bene tu non hai notificato, hai solo pubblicato, vero?
    In tal caso non dovrebbero esserci problemi essendoti stato "ordinato".


    Edited by Borghetto - 12/5/2008, 12:21
     
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  7. calmo
     
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    CITAZIONE (kriss62 @ 9/5/2008, 12:01)
    Arriva un atto giudiziario. Un'interdizione di una persona per la precisione.
    Il Presidente del Tribunale chiede e autorizza la notifica per pubblico proclama con affissione alla Casa Comunale.
    Il Dirigente dice "poichè l'atto è zeppo di dati sensibili pubblicate solo un foglio dove dite che pubblicate un atto di cui date solo qualche indicazione e tenete l'atto a disposizione di chi ve lo chiede."
    Ma non è un controsenso? Se è una procedura eccezionale che ha come scopo quello di portare a conoscenza, se il Presidente del tribunale chiede la pubblicazione...il Codice della Privacy ha toccato l'art. 150 cpc???
    Se qualcuno ha già notificato per pubblico proclama ne sa certo più di me...
    Ciao a tutti

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    Cara collega,leggendo attentamente il tuo quesito,ho provveduto ad una attenta documentazione ed ho estrapolato copia che ti documento:
    ________________________________________________________
    Articolo 150 Notificazione per pubblici proclami
    Quando la notificazione nei modi ordinari e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficolta' di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione e' posta la pretura, puo' autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione e' data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono piu' opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non e' ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore.
     
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  8. kriss62
     
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    Esatto, non notificato solo pubblicato.
    Conosco il testo dell'art. 150 grazie a "calmo"... l'ho studiato e mi sembra chiaro.
    E' in forza a quello che chiedono infatti la pubblicazione.
    Il problema di base era IL CODICE DELLA PRIVACY HA TOCCATO L'ART. 150 cpc ????
    Ho deciso di no ...probabilmente del tutto arbitrariamente.
     
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  9. calmo
     
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    CITAZIONE (Borghetto @ 12/5/2008, 10:48)
    :huh: Non mi è mai capitato e spero di non dovermici trovare, ma la finalità del forum è proprio questa, di avere una linea comune e evitare imprevisti agli altri.
    ".

    Ben detto Paolo.
    Concordo pienamente sulla questione della finalità del Forum.
     
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  10. passerotto58
     
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    A me capita spesso e non faccio altro che far il deposito alla casa comunale e basta .........."In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario ....... La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito cio' che e' prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto......"
     
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  11. Alex da Sommacampagna
     
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    Da me succede! In effetti l'ho dovuto adattare alla privacy.
    Deposito l'atto nella casa comunale
    Rintraccio nel territorio i destinatari che appaiono nell'atto.
    Consegno loro ( o eredi) una informale comunicazione di avviso di deposito dell'atto.
    Affiggo all'albo analogo avviso di deposito in busta chiusa recante i nomi dei destinatari emersi nell'atto
    Consegno copia conforme dell'atto depositato una volta che i destinatari (o loro eredi) si presentano.
    La procedura non ha mai generato "problemi".
    Alex da Sommacampagna
     
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    riapro questo vecchio argomento perchè per la prima volta mi è arrivato una notifica per pubblici proclami.
    Anzi meglio dire un deposito.

    il decreto del tribunale dice:
    AUTORIZZA la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazie di estratto dell'atto sul giornale Provinciale
    ORDINA il deposito dell''atto nella CasaComunale

    L'ufficiale giudiziario mi lascia l'atto dicendo che alcuni comuni pubblicano un avviso e altri no. Poi dice che va tenuto in deposito e se qualcuno lo vuole vedere e lo chiede, va mostrato e non consegnato...

    Che faccio?
     
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    Se il tribunale ordina il solo deposito nella casa comunale, mi atterrei a quello, sul fatto che non sia da consegnare l'atto trasmesso dall'ufficiale giudiziario mi sembra ovvio, ma una fotocopia perchè no? Nel decreto non vi è specificato altro, tipo l'atto è disponibile per la sola visione?
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 24/10/2012, 12:55) 
    Se il tribunale ordina il solo deposito nella casa comunale, mi atterrei a quello, sul fatto che non sia da consegnare l'atto trasmesso dall'ufficiale giudiziario mi sembra ovvio, ma una fotocopia perchè no? Nel decreto non vi è specificato altro, tipo l'atto è disponibile per la sola visione?

    nel decreto non c'è nulla di rilevante a parte la pubblicazione su giornale, gazzetta ufficiale e deposito. Se mi chiederanno copia, la rilascerò previa domanda accesso atti. giusto?
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 25/10/2012, 15:19) 
    Se mi chiederanno copia, la rilascerò previa domanda accesso atti. giusto?

    In mancanza di ulteriori disposizioni, credo sia giusto.
    In un caso di notifica per pubblico proclama che mi è capitato tre anni fa, il giudice oltre al deposito di copia nella casa comunale, ha disposto anche la pubblicazione e l'ufficiale giudiziario ha consegnato due copie con relata specifica, una per il deposito e l'altra per la pubblicazione.
     
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14 replies since 9/5/2008, 11:01   2149 views
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