Affissione all'albo pretorio - art. 143 c.p.c. o art. 60 del D.P.R. 600/1973

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  1. niko75
     
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    Salve a tutti sono nuovo del forum ed è da poco che mi occupo di notifiche,
    nello specifico di notifiche di cartelle esattoriali.
    Ho una domanda banale ma vorrei se possibile avere alcuni chiarimenti:
    mi spiegate per favore la differenza tra l'art.143 cpc e art.60 (parlo ovviamente di irreperibilità assoluta del contribuente)
    e se l'affissione all'albo pretorio fatto con richiesta a 1/2 PEC solo dell'affissione dell'elenco contenente le specifiche degli atti
    e del nominativo del contribuente irreperibile sia sufficiente o bisogna consegnare al comune di competenza per forza anche gli atti?
    Vi ringrazio anticipatamente e buona serata.
     
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    Presumo, ma correggimi se sbaglio, che ti occupi di notifica di cartelle esattoriali con la qualifica di messo notificatore.
    Dunque le cartelle esattoriali sono regolate come notificazione dall'art. 26 del DPR 602/1973 che poi con poche modifiche si rifà all'art. 60 del DPR 600/1973, che a sua volta si rifà al c.p.c. con ulteriori sostanziali modifiche.
    Il 143 c.p.c. che comunque non prevede alcuna pubblicazione non si applica, è escluso dall'art. 60 del DPR 600/1973, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente si applica la lettera e), 1° comma del citato art. 60.
    Considerato che la pubblicazione all'albo è on line, la trasmissione dell'avviso di deposito su supporto imformatico tramite PEC è sicuramente idonea, gli atti (cartelle esattoriali) per forza di cose devono essere depositati in comune poichè si tratta di "avviso di deposito atti presso la casa comunale".
     
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  3. niko75
     
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    GRAZIE MILLE PER AVERMI RISPOSTO,
    SI MI OCCUPO DI NOTIFICHE CON QUALIFICA DA MESSO, HO POSTO QUESTA
    DOMANDA PERCHE' QUALCHE GIORNO FA HO INVIATO UNA RICHIESTA DI AFFISSIONE AD UN COMUNE
    E LA COLLEGA DEL COMUNE MI HA RICHIAMATO, DICENDO CHE LA MIA RICHIESTA DI ART.60
    FATTA ERA ERRATA PERCHè DOVEVO ATTENERMI ALL'ART.143 DEL CPC, QUINDI ANCHE SE HO SPIEGATO
    CHE SI TRATTAVANO DI CARTELLE ESATTORIALI, MI HA MESSO UN MINIMO DI DUBBIO E VISTO CHE CHIEDERE E CONFRONTARSI CREDO
    NON SIA SBAGLIATO, MI SONO PERMESSO DI FARLO QUI CON VOI CHE SIETE SICURAMENTE PIù ESPERTI DI ME.
    INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL DEPOSITO EFFETTIVO O MENO DEGLI ATTI, L'AZIENDA CON CUI COLLABORO,SI RIFà A QUESTO PASSAGGIO DELL'ART.26 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973 N.600 "CHE LA NOTIFICA SI HA PER ESEGUITA NEL GIORNO SUCCESSIVO IN CUI L'AVVISO DI DEPOSITO è AFFISSO ALL'ALBO" E NEL DOCUMENTO è RIPORTATO CHE PRESSO LE LORO SEDI IL DOCUMENTO è DISPONIBILE PER CINQUE ANNI PER CHI NE FACCIA RICHIESTA( HO SINTETIZZATO) COME SPECIFICATO NEL SUDDETTO ARTICOLO.
    QUINDI NOI PROVVEDIAMO SOLO ALL'INVIO DEGLI ELENCHI DELLE CARTELLE CON I RELATIVI NOMI DEI CONTRIBUENTI, QUANDO ALCUNI COMUNI CI FANNO RICHIESTA, PROVVEDIAMO AD INVIARE LORO COPIE DELLE CARTELLE.
    COMUNQUE CURSOR TV TI RINGRAZIO ANCORA E TI AUGURO UNA BUONA SERATA O NOTTE VISTO CHE DOMANI MATTINA SIAMO ANCORA ALLE PRESE CON CONTRIBUENTI DA CERCARE!!!!!!!!
    CIAO1 :D
     
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    Niko, perdona la puntualizzazione, ma ti chiedo di scrivere in corsivo.
    Nella netiquette (il galateo di internet qui) lo stampatello corrisponde ad urlare e non mi sembravi agitato.. :D
     
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    CITAZIONE (niko75 @ 3/3/2014, 23:38) 
    INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL DEPOSITO EFFETTIVO O MENO DEGLI ATTI, L'AZIENDA CON CUI COLLABORO,SI RIFà A QUESTO PASSAGGIO DELL'ART.26 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973 N.600 "CHE LA NOTIFICA SI HA PER ESEGUITA NEL GIORNO SUCCESSIVO IN CUI L'AVVISO DI DEPOSITO è AFFISSO ALL'ALBO" E NEL DOCUMENTO è RIPORTATO CHE PRESSO LE LORO SEDI IL DOCUMENTO è DISPONIBILE PER CINQUE ANNI PER CHI NE FACCIA RICHIESTA( HO SINTETIZZATO) COME SPECIFICATO NEL SUDDETTO ARTICOLO.
    QUINDI NOI PROVVEDIAMO SOLO ALL'INVIO DEGLI ELENCHI DELLE CARTELLE CON I RELATIVI NOMI DEI CONTRIBUENTI, QUANDO ALCUNI COMUNI CI FANNO RICHIESTA, PROVVEDIAMO AD INVIARE LORO COPIE DELLE CARTELLE.

    Da quanto recita l'art. 26 del DPR 602/1973 (602 non 600 ;) ), una cosa è:

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

    e non vi è dubbio che applicando il 140 c.p.c. o l'art. 60, lett. e) del DPR 600/1973 l'atto (cartella esattoriale) deve essere depositato nella casa comunale del comune dove viene eseguita la notificazione, mentre un'altra cosa è:

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

    che è la prevista conservazione del documento presso la concessionaria!
     
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    CITAZIONE (niko75 @ 3/3/2014, 23:38) 
    GRAZIE MILLE PER AVERMI RISPOSTO,
    SI MI OCCUPO DI NOTIFICHE CON QUALIFICA DA MESSO, ........

    Carissimo suppongo tu sia messo NOTIFICATORE quindi non messo Comunale. Una domanda: chi ti ha nominato Messo Notificatore? Te lo chiedo perché il Messo non è un fattorino ma un PUBBLICO UFFICIALE quindi ti avrà certamente nominato messo qualcuno che ne ha l'autorità. Chi?

    CITAZIONE (niko75 @ 3/3/2014, 23:38) 
    DOMANDA PERCHE' QUALCHE GIORNO FA HO INVIATO UNA RICHIESTA DI AFFISSIONE AD UN COMUNE
    E LA COLLEGA DEL COMUNE MI HA RICHIAMATO, DICENDO CHE LA MIA RICHIESTA DI ART.60
    FATTA ERA ERRATA PERCHè DOVEVO ATTENERMI ALL'ART.143 DEL CPC, QUINDI ANCHE SE HO SPIEGATO
    CHE SI TRATTAVANO DI CARTELLE ESATTORIALI, MI HA MESSO UN MINIMO DI DUBBIO E VISTO CHE CHIEDERE E CONFRONTARSI CREDO
    NON SIA SBAGLIATO, MI SONO PERMESSO DI FARLO QUI CON VOI CHE SIETE SICURAMENTE PIù ESPERTI DI ME.
    INOLTRE PER QUANTO RIGUARDA IL DEPOSITO EFFETTIVO O MENO DEGLI ATTI, L'AZIENDA CON CUI COLLABORO,SI RIFà A QUESTO PASSAGGIO DELL'ART.26 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973 N.600 "CHE LA NOTIFICA SI HA PER ESEGUITA NEL GIORNO SUCCESSIVO IN CUI L'AVVISO DI DEPOSITO è AFFISSO ALL'ALBO" E NEL DOCUMENTO è RIPORTATO CHE PRESSO LE LORO SEDI IL DOCUMENTO è DISPONIBILE PER CINQUE ANNI PER CHI NE FACCIA RICHIESTA( HO SINTETIZZATO) COME SPECIFICATO NEL SUDDETTO ARTICOLO.
    QUINDI NOI PROVVEDIAMO SOLO ALL'INVIO DEGLI ELENCHI DELLE CARTELLE CON I RELATIVI NOMI DEI CONTRIBUENTI, QUANDO ALCUNI COMUNI CI FANNO RICHIESTA, PROVVEDIAMO AD INVIARE LORO COPIE DELLE CARTELLE.

    Per poter chiedere la pubblicazione dell'avviso di deposito devi essere un soggetto abilitato cioè devi essere Messo Notificatore nominato dall'Ente Comunale (previo corso di formazione e superamento esame di idoneità)
    Se lavori per un soggetto diverso da Equitalia non è possibile che tu possa procedere con le notifiche delle cartelle esattoriali. Queste ultime sono lo strumento del gestore nazionale. Se lavori per concessionarie locali (per esempio a caso SOGET) dovrai usare l'ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910) o fermo amministrativo.
    Ma facendo anche finta che tu possa operare come ti chiede di fare la società per cui lavori, per poter chiedere la pubblicazione all'albo dell'avviso di deposito devi TU aver effettivamente fatto il deposito dell'atto. Se non risulta avvenuto il deposito degli atti presso la Casa Comunale come puoi chiedere ad un Pubblico Ufficiale di essere colluso in una falsa dichiarazione? Cioè come puoi chiedere di pubblicare l'avviso di deposito di atti presso la casa comunale se il deposito non è realmente avvenuto?
    Il fatto poi di tenere i documenti disponibili per cinque anni presso la sede della società, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 DPR 602/1973 non ha alcun significato ai fini della procedura di notificazione

    La prima cosa che mi hanno insegnato per fare il Messo è: la competenza territoriale. La stai rispettando?
    La seconda cosa che mi hanno insegnato: consapevolezza dei rischi in cui si incorre per dichiarazioni mendaci.
    BUONA FORTUNA
    :angry:
     
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5 replies since 3/3/2014, 20:44   4516 views
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