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Borghetto
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PENSIONATO
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CITAZIONE da noi invece le poste hanno chiesto se siamo disposti a prendere i depositi delle notifiche per il successivo ritiro degli interessati e previo pubblicazione avviso deposito. Purtroppo non è una scelta. Il deposito degli atti notificati deve essere presso la Casa Comunale.
Ciò non è contemplato nel DPR 600/1973 ma si rifà alle notificazioni e da per scontato quanto cita l'art. 140 c.p.c. (l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi) e il 143 c.p.c. (l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza)
Si può scegliere a quale ufficio darlo in carico, in base all'organizzazione comunale, ma deve essere tenuto dal Comune. (parliamo naturalmente di notifiche).
Edited by Borghetto - 28/6/2013, 07:36
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