Rifiuto della cartella esattoriale!!!!!

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  1. niko75
     
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    Salve a tutti,
    ho un dubbio, o meglio vorrei confrontarmi con voi su questo quesito che mi sto ponendo:
    in caso ci si rechi presso la sede legale di una società, e la mia cartella è intestata alla società ed il destinatario qualificatosi rapp. legale
    rifiuta di ricevere e sottoscrivere l'atto, posso considerare la notifica ai sensi dell'art 138 per rifiuto dello stesso o devo provvedere
    alla notifica ai sensi dell'art. 140 ?
    Stesso quesito si pone per esempio per la notifica ad un condominio se l'amministratore, presso il suo studio o la sua residenza si rifiuta di ricevere l'atto come devo considerare il rifiuto?
    Vi ringrazio anticipatamente,
    Attendo una vostra cortese risposta.
     
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    Quesito molto interessante.... beh... la cartella è intestata alla ditta. Se sei entrato nella ditta e il rappresentate legale si è qualificato tale..... Secondo me non puoi applicare né il 138 né il 140.
    quindi va applicato il combinato tra art 60 dpr 600/1973 e l'art. 145. Quest'ultimo al primo comma dice...
    La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede.

    L'art. 60 comma 1 lettera B dice: b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
    Cioè secondo me, visto che il destinatario è la ditta, non posso applicare il 138 con rifiuto.

    quindi io farei così:
    al rappresentante legale tale qualificatosi non gli chiedo neanche se vuole ricevere o no. Preparo la relata con questo testo
    Io sottoscritto Messo Comunale BASETTONI Alberto oggi 15/5/2014 alle ore 15.00, in TOPOLINIA Via SEDE LEGALE n° 1 ho notificato il presente atto a DITTA FURBETTI SPA, consegnandone copia presso la sede, in busta da me sigillata su cui è trascritto destinatario e numero di cronologico, a MACCHIA NERA, persona qualificatasi (legale rappresentante/incaricato a ricevere), che si rifiuta di sottoscrivere

    userò una bella busta verde che gli lascio sulla sua bella scrivania. Poi il rappresentante legale può fare della busta quello che meglio crede.
    ps Raccomando l'uso di buste in carta molto rigida e "grattugiante". ;)

    Edited by ISTRICE41 - 16/5/2014, 03:15
     
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    scusate mi autocorreggo...
    poichè esiste anche il comma b-bis) dell'art. 60 dPR 600/1973 che dice: se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

    ho ripensato al quesito e la relata la farei così:
    Io sottoscritto Messo Comunale BASETTONI Alberto oggi 15/5/2014 alle ore 15.00, in TOPOLINIA Via SEDE LEGALE n° 1 ho notificato il presente atto a DITTA FURBETTI SPA, consegnandone copia presso la sede, in busta da me sigillata su cui è trascritto destinatario e numero di cronologico, a MACCHIA NERA, persona qualificatasi (legale rappresentante/incaricato a ricevere), che si rifiuta di sottoscrivere la ricevuta. Di tale notificazione viene data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, di cui si allega attestazione di spedizione all’originale.

    in ogni caso sarei più tranquillo se la cartella fosse intestata direttamente al rappresentante legale. Oppure dalla relata di notificazione dovrà risultare chiaro che si sta notificando direttamente alla persona che rappresenta l'ente/ditta, evidenziando che non è stato possibile notificare presso l'abitazione, come previsto dall'art. 138 cpc. 1° c., o perchè non l'ho trovato a casa o perchè la casa è in un altro comune quindi ostacolati dalla competenza territoriale.
    In quel caso farei la relata prevista dal 138 2° comma cioè rifiuto.

    Se qualcuno vuole correggere non mi offendo... ^_^
     
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  4. niko751
     
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    Grande ISTRICE, grazie per il commento,
    mi trovi d'accordo sul fatto che sarebbe decisamente meglio se
    l'intestazione della cartella fosse a nome direttamente del rapp.legale,
    ma siccome spesso capita che non è così, credo che la cosa migliore sia come tu hai detto dopo il ripensamento
    ossia:
    si specifica in maniera CHIARA nella relata, il luogo, la persona qualificatasi rapp.legale incaricato\a ricevere che si rifuta di ricevere e sottoscrivere l'atto;
    Poi A/R "di auguri" (scherzo) c\o la sede legale della società, dove dichiariamo che l'atto è depositato c\o comune di competenza, ed infine per non farci mancare niente, provvediamo ad una affissioncina in busta chiusa e sigillata sulla porta dello studio e\o ufficio, per ricordare che abbiamo tentato la notifica e siccome non ci siamo riusciti potrà andare, anche qui, al comune se vuole per ritirarlo.
    Che dici???????

    Comunque questo è il bello di questo FORUM il confronto!!!!!!!!
    Solo così possiamo migliorarci e crescere professionalmente, a meno che non sappiamo già tutto!!!!!!(Scherzo).

    A scusami istrice ho fatto riferimento al tuo commento di prima quando hai detto che avevi avuto un ripensamento,
    io l'ho rivisitato un pò,
    Fammi sapere.
    Grazie.
     
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    La notificazione delle cartelle esattoriali è regolata dall'art. 26 del DPR 602/1973:

    Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento)

    La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

    La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

    Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

    Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

    Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.


    Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    e per quanto non previsto dallo stesso dice di procedere ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 che a sua vota si rifà al c.p.c. con delle sostanziali modifiche, una di queste è la vincolazione alla notifica presso il domicilio fiscale salvo la consegna a mani proprie del destinatario, che nel caso specifico di notifica a persona giuridica, ossia entità chiamamola "astratta" il consegnatario "persona fisica" sia che ritiri o rifiuti l'atto non potrà mai essere il destinatario.

    Quindi in questo caso il rifiuto del consegnatario (impossibilità di notifica presso la sede) comporterebbe a norma dell'art. 145 c.p.c., 3° comma la possibilità di procedere nei confronti della persona fisica che rappresenta la società/persona giuridica sempre che sia indicata in atti e risieda nello stesso comune/domicilio fiscale anche ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o art 60. lett. e) DPR 600/1973 (alternativa al 143 c.p.c. per gli atti fiscali) se necessita.
    Presumo che detto nominativo non sia indicato nella cartella esattoriale, quindi in questo caso il 140 c.p.c. è applicabile direttamente alla persona giuridica.


    CITAZIONE
    quindi io farei così:
    al rappresentante legale tale qualificatosi non gli chiedo neanche se vuole ricevere o no. Preparo la relata con questo testo
    Io sottoscritto Messo Comunale BASETTONI Alberto oggi 15/5/2014 alle ore 15.00, in TOPOLINIA Via SEDE LEGALE n° 1 ho notificato il presente atto a DITTA FURBETTI SPA, consegnandone copia presso la sede, in busta da me sigillata su cui è trascritto destinatario e numero di cronologico, a MACCHIA NERA, persona qualificatasi (legale rappresentante/incaricato a ricevere), che si rifiuta di sottoscrivere

    ho ripensato al quesito e la relata la farei così:
    Io sottoscritto Messo Comunale BASETTONI Alberto oggi 15/5/2014 alle ore 15.00, in TOPOLINIA Via SEDE LEGALE n° 1 ho notificato il presente atto a DITTA FURBETTI SPA, consegnandone copia presso la sede, in busta da me sigillata su cui è trascritto destinatario e numero di cronologico, a MACCHIA NERA, persona qualificatasi (legale rappresentante/incaricato a ricevere), che si rifiuta di sottoscrivere la ricevuta. Di tale notificazione viene data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, di cui si allega attestazione di spedizione all’originale.

    Non mi è chiaro, in questo caso il "tale qualificatosi legale rappresentante" rifiuta completamente il ritiro della cartella esattoriale non solo la sottoscrizione, da quel che mi risulta il destinatario/consegnatario firma la relata di notifica/tagliando staccabile dalla cartella già imbustata (unico esemplare), ma potrebbe anche rifiutare di firmare pur ritirandola, ovviamente questo viene riportato in relata, ma ritornando al caso in questione come fai a consegnargliela comunque? Mica lo puoi obbligare!! <_<

    Edited by cursorTV - 17/5/2014, 09:17
     
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    CITAZIONE (niko751 @ 16/5/2014, 17:26) 
    ........sarebbe decisamente meglio se l'intestazione della cartella fosse a nome direttamente del rapp.legale,
    ma siccome spesso capita che non è così, credo che la cosa migliore sia come tu hai detto dopo il ripensamento
    ossia:
    si specifica in maniera CHIARA nella relata, il luogo, la persona qualificatasi rapp.legale incaricato\a ricevere che si rifuta di ricevere e sottoscrivere l'atto;

    ehm.... :huh: dopo l'osservazione di CursorTV, che ringrazio, chiedo venia.

    farei così:
    specifico in maniera chiara in relata, nome del rappresentante legale (di solito faccio visura camerale prima). Se il rappresentante legale non ha residenza nel mio comune specificherei anche l'impossibilità a procedere presso la residenza.
    Cioè la relata la faccio ai sensi del 138 comma due (rifiuto).
    Mi pare che anni fa c'era un quesito simile con questa risposta. Ora però non riesco a trovarla. Forse era su ANNA.

    In effetti, come dice CursorTV, l'art. 140 penso sia una valida soluzione. E' eseguibile anche per rifiuto delle persone indicate nell'art. 139.
    (naturalmente deve essere vero)
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 17/5/2014, 10:19) 
    farei così:
    specifico in maniera chiara in relata, nome del rappresentante legale (di solito faccio visura camerale prima). Se il rappresentante legale non ha residenza nel mio comune specificherei anche l'impossibilità a procedere presso la residenza.
    Cioè la relata la faccio ai sensi del 138 comma due (rifiuto).

    Come detto in precedenza il destinatario è la ditta, il suo legale rappresentante presso la sede è un consegnatario come lo è la persona incaricata di ricevere le notificazioni, quindi lì non sarebbe corretto applicare l'art. 138 c.p.c. nei suoi confronti, o meglio lo sarebbe ma il L.R. dovrebbe essere indicato in atti (dato comunque ricavabile da visura camerale), dovrebbe essere residente nello stesso comune/domicilio fiscale della ditta, ci si dovrebbe recare in primis presso la sua abitazione ed ovviamente non trovarlo, ma neanche trovare persone legittimate a ricevere in sua assenza, a questo punto riportando il tutto in relata è giustificabile notificare l'atto a mani proprie in luogo libero "ovunque lo trovi" quindi anche presso la sede della sua azienda applicando se necessita anche il 2° comma dell'art. 138 c.p.c.
    Certo se il L.R. risiede in un'altro comune/domicilio fiscale è ovvio che per il messo locale non è possibile/non ha la competenza territoriale per accedere alla sua abitazione, agire direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 138 c.p.c. presso la sede della ditta anche considerato che intende rifiutare il ritiro della cartella esattoriale, mah..... io non non agirei in tal senso, meglio un più cauto 140 c.p.c. per rifiuto di persona legittimata al ritiro, se invece ritira il problema non si pone è da considerarsi un normale consegnatario!! ;)

    Edited by cursorTV - 17/5/2014, 15:25
     
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