Il nuovo testo dell'art. 137 c.p.c.

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    Il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il 26 maggio 2009 il Disegno di Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile.

    Ecco il nuovo testo dell'art 137 C.P.C.

    137. Notificazioni

    Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere

    L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi

    Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile

    Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto

    Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136



    A voi i commenti, buona giornata a tutti/e!
     
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  2. messi_male
     
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    Grazie mille dell' informazione, commenti non ne ho, forse ce lo potevamo aspettare? :huh: vedremo......
    Buona giornata
    Sabri
     
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  3. 9,8 m/s
     
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    Allora, scrivo le mie considerazioni:


    Prendiamo in considerazione l'eventualità in cui debba essere un messo comunale ad applicare le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 137 C.P.C.


    Cosa si intende per documento informatico?
    Vuol dire forse, che colui che richiede la notifica trasmette al messo via e-mail l'atto da notificare?
    E se fosse così, il messo deve stampare due copie del documento, certificarne la conformità all'originale e conservare il relativo file per almeno due anni?

    Infine, non sarebbe il caso che ogni ente, metta a disposizione di ogni messo una casella di posta elettronica certificata?

    Per chiudere:

    penso che questa innovazione interesserà particolarmente gli ufficiali giudiziari e poco i messi comunali, forse tornerà utile ai messi speciali dell'Agenzia delle Entrate con la conseguente diminuzione della quantità di lavoro a carico dei messi comunali.
    Insomma, che cosa accadrà, ci sbatteranno tutti in cassa integrazione :woot: ?

    Buona serata!
     
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  4. ManuelaRm
     
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    Ci sbatteranno...anzi ci sbatteremo...in giacca e cravatta però.
     
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    Messo MALISSIMO

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    Buongiorno è emerso che cosi non va bene! nel senso che in base alle disposizioni dell'Agenzia Nazionale Digitale occorre inserire altre indicazioni. La materia è più "complessa" di quel che si crede! Infatti sembrerebbe che il documento informatico con la firma digitale del Responsabile/ARUBAPEC o altra dicitura non vadano bene. Abbiamo deciso di fare una riunione in proposito per vedere come si può risolvere questa situazione. Vi terrò aggiornati. saluti
     
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4 replies since 28/5/2009, 09:34   12201 views
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