Pubblicazione, o notifica, o .....?

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  1. ISTRICE41
     
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    Ciao, a me è successo la stessa cosa qualche tempo fa, e mi sono rifiutato di fare la pubblicazione.
    Semplicemente mi sono posto delle domande:
    1) può chiunque chiedere di pubblicare all'Albo Pretorio? La risposta è no. Possono farlo, oltre l'ente "proprietario" dell'albo, solo altre PA e soggetti esterni abilitati.
    2) I soggetti esterni che possono pubblicare perchè lo possono fare? perchè c'è una specifica norma che lo consente. Quindi se mi chiedono di pubblicare mi devono dire sulla base di quale norma lo possono fare.
    3) il file da pubblicare come deve arrivare? Siccome è un documento che prenderà una validità legale deve essere ORIGINALE. Quindi se me lo mandi anche via PEC deve essere firmato con firma digitale (una firma qualificata con un certificato pubblico).

    Nel mio caso era capitato che il soggetto richiedente non era abilitato: la società richiedente non aveva convezione e non ci sono agenti notificatori di tale società nominati dal mio ente. Attenzione: i soggetti abilitati alla pubblicazione sono i notificatori non le società. Persone fisiche. PEr fare un esempio.... l'Ufficiale Giudiziario che deposita atti è il sig. PINCO PALLINO, non il dipendente del tribunale.

    Pur facendo finta che il soggetto fosse abilitato, la norma richiamata non aveva nulla a che fare con il richiedente. Per intendersi, le cartelle esattoriali le possono fare solo EQUITALIA. Gli altri agenti della riscossione possono usare solo l'ingiunzione (ma questa è una vecchia diatriba).

    Pur facendo finta che il richiedente fosse abilitato a fare le cartelle di pagamento, l'avviso di deposito dichiarava un evento mai accaduto cioè il deposito presso la casa comunale di atti mai depositati.

    In particolare per questo ultimo aspetto, la società richiedente ha poi rinnovato la richiesta, modificando e scrivendo sull'avviso che gli atti erano in deposito presso le loro sedi per cinque anni!!!!!. In pratica usavano un comma dell'art. 26 DPR 602/1973 che obbliga l'agente della riscossione a conservare, anche presso il loro ufficio, l'atto depositato presso la casa comunale.

    In ogni caso mi sono rifiutato di pubblicare poiché il documento da pubblicare non era in originale (ad un certo punto lo hanno firmato digitalmente ma non con una firma qualificata) ed il richiedente (una persona fisica peraltro non riconoscibile appunto per assenza della firma digitale) non aveva nessuna abilitazione.
     
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10 replies since 29/7/2014, 21:27   689 views
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