Pubblicazione, o notifica, o .....?

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    Quesito posto in bacheca da PIETROL:

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    ciao a tutti ...... domanda mi trasmettono tramite pec da una soc. di riscossione entrate e tributi una richiesta di pubblicazione all'albo , e mi sottolineano che le persone che sono in elenco sono decedute ma no ho atti in mano ..io non pubblico finche non ho gli atti ? e rigiro tutto alla soc.

    Se ho capito bene ti è stato trasmesso solo un elenco di persone presunte decedute, e perchè mai dovrebbe essere pubblicato all'albo? :o:
    E quale norma lo prevederebbe? E' indicata? Non credo!! :huh:

    Consiglio: richiedi di specificare chiaramente cosa viene richiesto citando la normativa di legge che lo prevede! <_<
     
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  2. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 29/7/2014, 22:27) 
    Quesito posto in bacheca da PIETROL:

    CITAZIONE
    ciao a tutti ...... domanda mi trasmettono tramite pec da una soc. di riscossione entrate e tributi una richiesta di pubblicazione all'albo , e mi sottolineano che le persone che sono in elenco sono decedute ma no ho atti in mano ..io non pubblico finche non ho gli atti ? e rigiro tutto alla soc.

    Se ho capito bene ti è stato trasmesso solo un elenco di persone presunte decedute, e perchè mai dovrebbe essere pubblicato all'albo? :o:
    E quale norma lo prevederebbe? E' indicata? Non credo!! :huh:

    Consiglio: richiedi di specificare chiaramente cosa viene richiesto citando la normativa di legge che lo prevede! <_<

    Leggendo quanto postato mi sembra di capire che si tratta di atti da pubblicare ai sensi dell'art. 26 del DPR 602.
    Il problema è:
    1) questa società di Riscossione è convenzionata col Tuo Comune?
    2) se ha una apposita convenzione col Tuo Comune, dovrebbe depositare gli Atti nella Casa Comunale ai sensi dell'Art. 26 del DPR 602 del 29/9/73 e richiedere la Pubblicazione all'Albo On-Line per 1 giorno.
    Questo è un mio parere personale, premetto che questo non mi è mai capitato e che la Società di Riscossione che opera nel mio Territorio è Poste Italiane per conto di Equitalia.
    Ciao.
     
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  3. PIETROL
     
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    ok scusate ...risposta ovvio che art.26 dpr ..io pubblico per equitalia tramite poste edeposito atti nella casa comunale ,ma questa soc. deve sicuramente riscutere dei tributi da nostri residenti ....non e convenzionata da accertamenti fatti con il nostro comune solo equitalia tramite poste ...

    e mi citano art. 26 dpr notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente senza atti ovvio solo elenco e n. di cartella
     
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  4. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (PIETROL @ 30/7/2014, 09:24) 
    ok scusate ...risposta ovvio che art.26 dpr ..io pubblico per equitalia tramite poste edeposito atti nella casa comunale ,ma questa soc. deve sicuramente riscutere dei tributi da nostri residenti ....non e convenzionata da accertamenti fatti con il nostro comune solo equitalia tramite poste ...

    e mi citano art. 26 dpr notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente senza atti ovvio solo elenco e n. di cartella

    La cartella esattoriale e' una richiesta coattiva di un tributo di varia natura emesso da un agente della riscossione iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento da parte di un cittadino debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

    Possono essere riscosse con cartella tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

    Sono comprese le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

    A partire dal 01.10.2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps, attraverso la società "Equitalia spa" (ex' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie", come la Cerit che è Equitalia Cerit, Esatri - Equitalia Esatri.

    La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

    Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore con la relata di notifica, che serebbe la dichiarazione di attestazione di data, ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati.

    Se viene inviata attraverso la posta la relata di notifica deve essere scritta prima dell'invio e completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

    La relata di notifica e' un atto pubblico ed è opponibile o contestabile solo con una querela penale.

    Alla luce di quanto sopra descritto, secondo un mio parere personale, aspettando la risposta dei Moderatori, la richiesta di Affissione deve essere restituita all'Ufficio emittente. Ciao
     
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  5. PIETROL
     
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    GRAZIEEE :D
     
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    Più che convenzione con il comune, credo che questa società di riscossione possa avere una convenzione con Equitalia, ovvero essere una concessionaria di Equitalia, come lo sono Poste Italiane, in certe zone TNT, ecc..., quindi dovrebbe attenersi alle stesse dispozioni, depositare le cartelle esattoriali presso la casa comunale ed eventualmente richiedere la relativa pubblicazione per 1 giorno per gli irreperibili, ovviamente non potrà pretendere la pubblicazione dell'elenco senza aver effettuato il deposito! <_<

    PS: trattandosi a quanto pare di certelle esattoriali, sposto la discussione nell'apposita sezione. ;)
     
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  7. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (PIETROL @ 30/7/2014, 09:24) 
    ok scusate ...risposta ovvio che art.26 dpr ..io pubblico per equitalia tramite poste edeposito atti nella casa comunale ,ma questa soc. deve sicuramente riscutere dei tributi da nostri residenti ....non e convenzionata da accertamenti fatti con il nostro comune solo equitalia tramite poste ...

    e mi citano art. 26 dpr notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente senza atti ovvio solo elenco e n. di cartella

    questo è l'elenco degli Agenti/Società di Riscossione autorizzate alla Riscossione,vedi se la Società che Tu ne parli ne faccia parte:

    Provincia Denominazione Agente/Società

    AG SERIT SICILIA S.p.A.
    AL EQUITALIA NORD S.p.A.
    AN EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    AO EQUITALIA NORD S.p.A.
    AP EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    AQ EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    AR EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    AT EQUITALIA NORD S.p.A.
    AV EQUITALIA SUD S.p.A.
    BA EQUITALIA SUD S.p.A.
    BG EQUITALIA NORD S.p.A.
    BI EQUITALIA NORD S.p.A.
    BL EQUITALIA NORD S.p.A.
    BN EQUITALIA SUD S.p.A.
    BO EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    BR EQUITALIA SUD S.p.A.
    BS EQUITALIA NORD S.p.A.
    BZ EQUITALIA NORD S.p.A.
    CA EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    CB ESATTORIE S.p.A.
    CE EQUITALIA SUD S.p.A.
    CH SO.G.E.T. - SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.p.A.
    CL SERIT SICILIA S.p.A.
    CN G.E.C. - GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE S.p.A.
    CO CRESET SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.
    CR EQUITALIA NORD S.p.A.
    CS EQUITALIA SUD S.p.A.
    CT SERIT SICILIA S.p.A.
    CZ EQUITALIA SUD S.p.A.
    EN SERIT SICILIA S.p.A.
    FC CO.RI.T. - RISCOSSIONI LOCALI S.p.A.
    FE EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    FG GEMA S.p.A.
    FI EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    FR EQUITALIA SUD S.p.A.
    GE EQUITALIA NORD S.p.A.
    GO EQUITALIA NORD S.p.A.
    GR EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    IM EQUITALIA NORD S.p.A.
    IS ESATTORIE S.p.A.
    KR EQUITALIA SUD S.p.A.
    LC CRESET SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.
    LE EQUITALIA SUD S.p.A.
    LI EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    LO EQUITALIA NORD S.p.A.
    LT EQUITALIA SUD S.p.A.
    LU EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    MC EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    ME SERIT SICILIA S.p.A.
    MI EQUITALIA NORD S.p.A.
    MN EQUITALIA NORD S.p.A.
    MO EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    MS EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    MT EQUITALIA SUD S.p.A.
    NA EQUITALIA SUD S.p.A.
    NO EQUITALIA NORD S.p.A.
    NU EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    OR EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PA SERIT SICILIA S.p.A.
    PC EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PD EQUITALIA NORD S.p.A.
    PE SO.G.E.T. - SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.p.A.
    PG EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PI EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PN EQUITALIA NORD S.p.A.
    PO EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PR EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PT EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PU EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    PV EQUITALIA NORD S.p.A.
    PZ EQUITALIA SUD S.p.A.
    RA SO.R.IT. - SOCIETA´ RISCOSSIONI ITALIA S.p.A.
    RC EQUITALIA SUD S.p.A.
    RE EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    RG SERIT SICILIA S.p.A.
    RI EQUITALIA SUD S.p.A.
    RM EQUITALIA SUD S.p.A.
    RN CO.RI.T. - RISCOSSIONI LOCALI S.p.A.
    RO EQUITALIA NORD S.p.A.
    SA EQUITALIA SUD S.p.A.
    SI EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    SO EQUITALIA NORD S.p.A.
    SP GE.FI.L. - GESTIONE FISCALITA´ LOCALE S.p.A.
    SR SERIT SICILIA S.p.A.
    SS EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    SV EQUITALIA NORD S.p.A.
    TA SO.G.E.T. - SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.p.A.
    TE SO.G.E.T. - SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.p.A.
    TN EQUITALIA NORD S.p.A.
    TO EQUITALIA NORD S.p.A.
    TP SERIT SICILIA S.p.A.
    TR EQUITALIA CENTRO S.p.A.
    TS EQUITALIA NORD S.p.A.
    TV EQUITALIA NORD S.p.A.
    UD EQUITALIA NORD S.p.A.
    VA EQUITALIA NORD S.p.A.
    VB EQUITALIA NORD S.p.A.
    VC EQUITALIA NORD S.p.A.
    VE EQUITALIA NORD S.p.A.
    VI EQUITALIA NORD S.p.A.
    VR EQUITALIA NORD S.p.A.
    VT ESATTORIE S.p.A.
    VV EQUITALIA SUD S.p.A.
     
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  8. PIETROL
     
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    buon giorno e' una soc. da voi mensionata e cioe' soget di pescara quindi devono girare il tutto a equitalia e poi poste del mio comune e loro di seguito come fanno sempre portarmi sia la relata che le cartelle per la pubblicazione ...giusto
     
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    CITAZIONE (PIETROL @ 31/7/2014, 09:34) 
    buon giorno e' una soc. da voi mensionata e cioe' soget di pescara quindi devono girare il tutto a equitalia e poi poste del mio comune e loro di seguito come fanno sempre portarmi sia la relata che le cartelle per la pubblicazione ...giusto

    A mio avviso devi rapportarti direttamente con la società che ha richiesto la pubblicazione.
    Nella mia zona depositano cartelle esattoriali e richiedono la relativa pubblicazione per gli irreperibili, sia Poste Italiane spa (tramite C.P.D. locale), sia Equitalia Nord spa (tramite ufficiale di riscossione) e quando c'è stata qualche problematica ci siamo rivolti agli specifici depositari.
     
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  10. luigirai
     
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    CITAZIONE (salvatore Calamo @ 30/7/2014, 09:54) 
    CITAZIONE (PIETROL @ 30/7/2014, 09:24) 
    ok scusate ...risposta ovvio che art.26 dpr ..io pubblico per equitalia tramite poste edeposito atti nella casa comunale ,ma questa soc. deve sicuramente riscutere dei tributi da nostri residenti ....non e convenzionata da accertamenti fatti con il nostro comune solo equitalia tramite poste ...

    e mi citano art. 26 dpr notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente senza atti ovvio solo elenco e n. di cartella

    La cartella esattoriale e' una richiesta coattiva di un tributo di varia natura emesso da un agente della riscossione iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento da parte di un cittadino debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

    Possono essere riscosse con cartella tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali, tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

    Sono comprese le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

    A partire dal 01.10.2006 il sistema di affidamento in concessione e' stato soppresso, e la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps, attraverso la società "Equitalia spa" (ex' "Riscossione spa"), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie", come la Cerit che è Equitalia Cerit, Esatri - Equitalia Esatri.

    La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

    Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore con la relata di notifica, che serebbe la dichiarazione di attestazione di data, ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati.

    Se viene inviata attraverso la posta la relata di notifica deve essere scritta prima dell'invio e completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.

    La relata di notifica e' un atto pubblico ed è opponibile o contestabile solo con una querela penale.

    Alla luce di quanto sopra descritto, secondo un mio parere personale, aspettando la risposta dei Moderatori, la richiesta di Affissione deve essere restituita all'Ufficio emittente. Ciao

    la notifica è un atto pubblico che lo si può demolire solo con la querela di falso........ la querela di falso non è una querela penale ma è una causa civile che si fa dinnanzi al tribunale civile in composizione di tre giudici con l'intervento del pubblico ministero.. essa va a dichiarare solo se l'atto dice il falso o meno, e se il messo lo ha fatto con dolo o meno.. la sentenza e di accertamento della falsità. SUCCESSIVAMENTE il pubblico ministero potrà trascinarlo in galera o meno con un ALTRO processo questa volta penale....... non sono riuscito a capire perché lo chiamano querela visto che non ha nulla a che fare con la querela che si va a fare dai carabinieri ad esempio.....
     
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    Ciao, a me è successo la stessa cosa qualche tempo fa, e mi sono rifiutato di fare la pubblicazione.
    Semplicemente mi sono posto delle domande:
    1) può chiunque chiedere di pubblicare all'Albo Pretorio? La risposta è no. Possono farlo, oltre l'ente "proprietario" dell'albo, solo altre PA e soggetti esterni abilitati.
    2) I soggetti esterni che possono pubblicare perchè lo possono fare? perchè c'è una specifica norma che lo consente. Quindi se mi chiedono di pubblicare mi devono dire sulla base di quale norma lo possono fare.
    3) il file da pubblicare come deve arrivare? Siccome è un documento che prenderà una validità legale deve essere ORIGINALE. Quindi se me lo mandi anche via PEC deve essere firmato con firma digitale (una firma qualificata con un certificato pubblico).

    Nel mio caso era capitato che il soggetto richiedente non era abilitato: la società richiedente non aveva convezione e non ci sono agenti notificatori di tale società nominati dal mio ente. Attenzione: i soggetti abilitati alla pubblicazione sono i notificatori non le società. Persone fisiche. PEr fare un esempio.... l'Ufficiale Giudiziario che deposita atti è il sig. PINCO PALLINO, non il dipendente del tribunale.

    Pur facendo finta che il soggetto fosse abilitato, la norma richiamata non aveva nulla a che fare con il richiedente. Per intendersi, le cartelle esattoriali le possono fare solo EQUITALIA. Gli altri agenti della riscossione possono usare solo l'ingiunzione (ma questa è una vecchia diatriba).

    Pur facendo finta che il richiedente fosse abilitato a fare le cartelle di pagamento, l'avviso di deposito dichiarava un evento mai accaduto cioè il deposito presso la casa comunale di atti mai depositati.

    In particolare per questo ultimo aspetto, la società richiedente ha poi rinnovato la richiesta, modificando e scrivendo sull'avviso che gli atti erano in deposito presso le loro sedi per cinque anni!!!!!. In pratica usavano un comma dell'art. 26 DPR 602/1973 che obbliga l'agente della riscossione a conservare, anche presso il loro ufficio, l'atto depositato presso la casa comunale.

    In ogni caso mi sono rifiutato di pubblicare poiché il documento da pubblicare non era in originale (ad un certo punto lo hanno firmato digitalmente ma non con una firma qualificata) ed il richiedente (una persona fisica peraltro non riconoscibile appunto per assenza della firma digitale) non aveva nessuna abilitazione.
     
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