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Sicuramente per irreperibilità temporanea del destinatario è corretta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. a cui l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 non pone nessuna modifica, ed anche l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento è stato adeguato in tal senso a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 258/2012. Tra l'altro la procedura ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 600/1973 è prevista nel caso:
" quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;"
e non è certo questa la situazione riscontrata, comunque non c'è da meravigliarsi che certi uffici delle Agenzia delle Entrate (ma non solo) o singoli loro dirigenti/impiegati/ecc..., spesso con iniziativa personale ritenendosi grandi saccenti diano intrepretazioni della norma e indicazioni di procedure alquanto discutibili, purtroppo difficilmente si riescono a far ragionare. Nel caso specifico se proprio sarà da assecondare la richiesta di procedere ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 600/1973 (non necessita di spedizione di raccomandata), mi preoccuperei di evidenziare in relata a scanso di responsabilità, che si procede in tal senso su espressa disposizione dell'Agenzia delle Entrate, indicando anche il nominativo e qualifica della persona che richiede tale procedura.
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