Notifica atto dell'Agenzia delle Entrate

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  1. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (robyanna @ 3/9/2014, 13:54) 
    Buongiorno a tutti! Non sono nuova a questo forum, ma data una lunga assenza ho dovuto reiscrivermi.
    Volevo sottoporvi questo caso, accaduto in questi giorni nel nostro ufficio.
    Notifica di avviso di accertamento da parte della AdE. Il collega (come del resto avrei fatto anch'io) , poiché il destinatario era assente al momento della notifica, (non irreperibile ma solo momentaneamente assente) procede con l'art. 140.
    L'Agenzia delle Entrate ci contesta che avremmo dovuto procedere in tutti i modi con l'art. 60 lett. e, quindi con il deposito, la raccomandata e l'affissione per otto giorni.
    Poiché l'atto era di svariate decine di migliaia di euro, ovviamente ne è nato subito un caso, a cui si porrà semplicemente rimedio con la notifica ex novo degli atti suddetti, in accordo con l'Agenzia.
    A me però interessa capire, perchè altrimenti la prossima volta non so come comportarmi.

    Da quel che ho capito, loro trattano l'avviso di accertamento come una cartella di pagamento, e quindi applicano l'art. 26 del D:P:R: 602/1973.
    Tuttavia la cosa non mi convince. Pensavo si applicasse solo alle cartelle Equitalia, in caso contrario confesso anni di notifiche sbagliate.....
    Voi come vi comportate?
    Grazie

    scusa se rispondo in ritardo, ma per quanto riguarda la procedura notificatoria io non mi faccio spiegare dagli uffici emittenti quale articolo applicare, per quanto riguarda l'atto da voi notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per momentanea assenza del contribuente e/o di altro soggetto abilitato al ritiro dell'atto, la procedura è esatta.
    L'art. 60 lett. e) del D.P.R. 600 del 29/09/1973 è prevista in caso di assoluta irreperibilità del destinatario dell'atto.
    C'è anche da chiarire che il dipendente o funzionario dell'A.d.E. che ha chiesto la notificazione ai sensi dell'art. 60 con deposito dell'atto nella casa comunale,invio di raccomandata e affissione di avviso all'albo On-Line, ha dimostrato di non conoscere le procedure notificatorie in quanto l'art. 60 non prevede la spedizione di raccomandata..
    Fosse capitato a Me gli avrei risposto che l'atto è notificato secondo le procedure previste dal C.P.C. ed in caso di ulteriore invio di atto intestato al medesimo destinatario lo avrei notificato come quello precedente.
    L'atto non può essere contestabile, pertanto, alla luce di quanto esposto, ti dico di non preoccuparti, perchè quel personaggio ha scambiato capra e cavoli.
    Ciao.
     
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13 replies since 3/9/2014, 12:54   2629 views
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