Notifica atto dell'Agenzia delle Entrate

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  1. robyanna
     
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    Buongiorno a tutti! Non sono nuova a questo forum, ma data una lunga assenza ho dovuto reiscrivermi.
    Volevo sottoporvi questo caso, accaduto in questi giorni nel nostro ufficio.
    Notifica di avviso di accertamento da parte della AdE. Il collega (come del resto avrei fatto anch'io) , poiché il destinatario era assente al momento della notifica, (non irreperibile ma solo momentaneamente assente) procede con l'art. 140.
    L'Agenzia delle Entrate ci contesta che avremmo dovuto procedere in tutti i modi con l'art. 60 lett. e, quindi con il deposito, la raccomandata e l'affissione per otto giorni.
    Poiché l'atto era di svariate decine di migliaia di euro, ovviamente ne è nato subito un caso, a cui si porrà semplicemente rimedio con la notifica ex novo degli atti suddetti, in accordo con l'Agenzia.
    A me però interessa capire, perchè altrimenti la prossima volta non so come comportarmi.

    Da quel che ho capito, loro trattano l'avviso di accertamento come una cartella di pagamento, e quindi applicano l'art. 26 del D:P:R: 602/1973.
    Tuttavia la cosa non mi convince. Pensavo si applicasse solo alle cartelle Equitalia, in caso contrario confesso anni di notifiche sbagliate.....
    Voi come vi comportate?
    Grazie
     
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    Sicuramente per irreperibilità temporanea del destinatario è corretta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. a cui l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 non pone nessuna modifica, ed anche l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento è stato adeguato in tal senso a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 258/2012.
    Tra l'altro la procedura ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 600/1973 è prevista nel caso:

    " quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;"

    e non è certo questa la situazione riscontrata, <_< comunque non c'è da meravigliarsi che certi uffici delle Agenzia delle Entrate (ma non solo) o singoli loro dirigenti/impiegati/ecc..., spesso con iniziativa personale ritenendosi grandi saccenti diano intrepretazioni della norma e indicazioni di procedure alquanto discutibili, purtroppo difficilmente si riescono a far ragionare. :angry:
    Nel caso specifico se proprio sarà da assecondare la richiesta di procedere ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 600/1973 (non necessita di spedizione di raccomandata), mi preoccuperei di evidenziare in relata a scanso di responsabilità, che si procede in tal senso su espressa disposizione dell'Agenzia delle Entrate, indicando anche il nominativo e qualifica della persona che richiede tale procedura. ;)
     
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  3. robyanna
     
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    Grazie mille la tua risposta mi rincuora.... già le leggi sono contorte se poi ci mettiamo anche noi a creare confusione non ne usciamo più!
    Ora vado a vedermi quella sentenza che hai citato.
    Buon lavoro!
     
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  4. salvatore Calamo
     
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    CITAZIONE (robyanna @ 3/9/2014, 13:54) 
    Buongiorno a tutti! Non sono nuova a questo forum, ma data una lunga assenza ho dovuto reiscrivermi.
    Volevo sottoporvi questo caso, accaduto in questi giorni nel nostro ufficio.
    Notifica di avviso di accertamento da parte della AdE. Il collega (come del resto avrei fatto anch'io) , poiché il destinatario era assente al momento della notifica, (non irreperibile ma solo momentaneamente assente) procede con l'art. 140.
    L'Agenzia delle Entrate ci contesta che avremmo dovuto procedere in tutti i modi con l'art. 60 lett. e, quindi con il deposito, la raccomandata e l'affissione per otto giorni.
    Poiché l'atto era di svariate decine di migliaia di euro, ovviamente ne è nato subito un caso, a cui si porrà semplicemente rimedio con la notifica ex novo degli atti suddetti, in accordo con l'Agenzia.
    A me però interessa capire, perchè altrimenti la prossima volta non so come comportarmi.

    Da quel che ho capito, loro trattano l'avviso di accertamento come una cartella di pagamento, e quindi applicano l'art. 26 del D:P:R: 602/1973.
    Tuttavia la cosa non mi convince. Pensavo si applicasse solo alle cartelle Equitalia, in caso contrario confesso anni di notifiche sbagliate.....
    Voi come vi comportate?
    Grazie

    scusa se rispondo in ritardo, ma per quanto riguarda la procedura notificatoria io non mi faccio spiegare dagli uffici emittenti quale articolo applicare, per quanto riguarda l'atto da voi notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per momentanea assenza del contribuente e/o di altro soggetto abilitato al ritiro dell'atto, la procedura è esatta.
    L'art. 60 lett. e) del D.P.R. 600 del 29/09/1973 è prevista in caso di assoluta irreperibilità del destinatario dell'atto.
    C'è anche da chiarire che il dipendente o funzionario dell'A.d.E. che ha chiesto la notificazione ai sensi dell'art. 60 con deposito dell'atto nella casa comunale,invio di raccomandata e affissione di avviso all'albo On-Line, ha dimostrato di non conoscere le procedure notificatorie in quanto l'art. 60 non prevede la spedizione di raccomandata..
    Fosse capitato a Me gli avrei risposto che l'atto è notificato secondo le procedure previste dal C.P.C. ed in caso di ulteriore invio di atto intestato al medesimo destinatario lo avrei notificato come quello precedente.
    L'atto non può essere contestabile, pertanto, alla luce di quanto esposto, ti dico di non preoccuparti, perchè quel personaggio ha scambiato capra e cavoli.
    Ciao.
     
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  5. cosimop
     
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    Buongiorno a tutti.
    Hai ragione per quanto riguarda sia il dipendente o funzionario dell'A.D.E., in quanto fanno delle richieste assurde, e ultimamente me ne capitano di tutti i colori.
    Una cosa mai successa prima.......due atti con lo stesso numero, intestati uno alla società e uno al legale rappresentante.........
    sulla parte finale della lettera di trasmissione mi mettono la dicitura N.B. NOTIFICARE PRESSO LA SEDE a quello intestato alla società, e N.B. NOTIFICARE PRESSO LA RESIDENZA a quello intestato al legale rappresentante.
    Dico io.......se mi reco presso la sede e trovo anche il legale rappresentante....che faccio secondo loro......dico al rappr. che il suo poi lo notifico in seguito a casa sua? <_< <_<
    a volte mi prendo la briga di chiamarli e farmi dare spiegazioni in merito alle tante richieste assurde....infatti poi a cominciare dall'impiegato in poi, non mi sanno dare una risposta in merito.......
    Ciao
     
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  6. Cristian876
     
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    Ciao io sono nuovo del mestiere.
    Anche a me è successa la stessa situazione L' AdE mi chiede di fare una notifica a una ditta che già a loro non aveva ritirato le raccomandate, e io so che non sono più reperibili all'indirizzo gia tempo,ero andato e i vicini mi hanno detto che sono spariti ma dai miei controlli la ditta è ancora attiva. Io gli ho fatto deposito 30 g e publicazione online, ho fatto bene?
     
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    CITAZIONE (Cristian876 @ 29/10/2018, 20:39) 
    Io gli ho fatto deposito 30 g e publicazione online, ho fatto bene?

    Perchè deposito per 30 giorni? :huh:
    L'art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973 prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale, e lì vi deve rimanere (se non viene ritirato prima) almeno 2 anni e l'affissione all'albo di avviso di deposito per 8 giorni! :B):
     
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  8. Cristian876
     
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    Quindi non devo dare una scadenza al deposito ma solo comunicazione di 8 giorni online.?
     
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    CITAZIONE (Cristian876 @ 30/10/2018, 20:16) 
    Quindi non devo dare una scadenza al deposito ma solo comunicazione di 8 giorni online.?

    Ok! ;)
     
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  10. Calicantus
     
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    In caso di notifica di un atto di natura finanziaria nei confronti di una persona giuridica irreperibile, nella relata predisposta dall'Agenzia delle Entrate cosa deve essere indicato come luogo di notifica (righe 4 e 5) quando si procede ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. E) del DPR 600/1973?
    Si indica solo il Comune senza la via, oppure il Comune e l'indirizzo della casa comunale (ove rimane depositato l'atto), oppure la sede della persona giuridica? Come avrete capito, sono una principiante e non vorrei commettere errori grossolani che possono pregiudicare la validità della notifica...

    Edited by Calicantus - 16/1/2019, 21:16
     
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    Normalmente nell'applicazione dell'art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973, non utilizzo la relata predisposta dall'Agenzia delle Entrata, ma altresì una relata "personalizzata" simile a quelle proposte QUI, c'è da dire inoltre che a norma dell'art. 148 c.p.c. "Relazione di notificazione" (comma 2), ovvero:

    La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

    il luogo di consegna andrebbe indicato solo se c'è stata una materiale consegna dell'atto, se invece non c'è stata come accade nell'applicazione dell'art. 60, comma 1, lettera e) del D.P.R. 600/1973, vanno indicate "le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".
    Se proprio si vuol utilizzare la relata di notifica predisposta dall'Agenzia delle Entrate, direi che sarebbe da indicare solo nella riga 4 "nel comune di ........." e STOP, poi sarebbe da compilare la parte di relata proposta in basso nell'ultima casistica, ma francamente lo spazio è troppo esiguo per riportare le ricerche effettuate! <_<
     
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    A volte essere pignoli ci potrebbe stare. l'AdE mi manda un atto da notificare alla società Pinco via Pinca rappresentata da Pinco sempre in via Pinca. La richiesta chiaramente è "Con Urgenza" . La missiva è indirizzata al Sindaco, poi prosegue si trasmettono in duplice copia atti numero 1 TR00000 omissis... a mezzo "Messo Notificatore". Poi mi indicano che in assenza di: nè di abitazione nè di ufficio nel comune la notifica sarà operata ai sensi dell'art. 60, c.1) lett.e) del D.P.R. 600/73. Fin quì ci sta, ma il mio dubbio è: E' per prassi che l'AdE richiedono la notifica al Messo Notificatore, oppure posso rimandare indietro l'atto dicendo che non vi è il Messo Notificatore ma solo il Messo Comunale? Chiaramente il soggetto è residente e se proprio dovessi fare la notifica applico il 140 non alla società ma al legale rappresentante momentaneamente irreperibile.
     
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    CITAZIONE (Riammesso @ 22/11/2019, 13:41) 
    Fin quì ci sta, ma il mio dubbio è: E' per prassi che l'AdE richiedono la notifica al Messo Notificatore

    Non è per prassi, ma è chiaro che certe Agenzie delle Entrate (e non solo) non sono ancora consapevoli :sick: che dire e trasmettere i propri atti a norma della legge 265/1999 al Messo Comunale o al Messo Notificatore non è la stessa cosa, specialmente dopo la Legge 296/2006 che di fatto istituisce la figura professionale del Messo Notificatore assegnandogli specifiche competenze notificatorie! :wacko:

    CITAZIONE (Riammesso @ 22/11/2019, 13:41) 
    oppure posso rimandare indietro l'atto dicendo che non vi è il Messo Notificatore ma solo il Messo Comunale?

    Anche se non direttamente, è chiara che l'intenzione sarebbe di trasmettere l'atto al Messo Comunale, anche perchè l'art. 60 del D.P.R. 600/1973, articolo che detta la procedura di notifica per la "quasi" totalità degli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, definisce che la competenza notificatoria è (comma 1, lettera a): a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, quindi direi di procedere regolarmente alla notificazione, ovviamente qualificandosi "Messo Comunale"! :B):
     
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    Grazie CursorTV, già lo avevo intuito, ma a volte ti viene una rabbia e non esagero :angry:
     
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13 replies since 3/9/2014, 12:54   2616 views
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