(S)coordinamento ufficiale giudiziario e poste

Art. 140 c.p.c. incompleto

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  1. avv.gtv
     
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    Boonasera a tutti,
    Devo notificare un precetto e successivamente un preavviso di sfratto per morosità: ho già provato a notificare precetto e preavviso di sfratto ma è accaduto quanto segue: il conduttore dell'immobile, residente in loco, ha provveduto a rimuovere la targhetta con il suo nominativo dalla cassetta postale e dal campanello. Con tanto di certificazione di residenza da me fornito e da info assunte in loco, l'ufficiale giudiziario, non rinvenendo nessuno, ha notificato a mani ai sensi dell'art. 140 cpc; ha inviato l'avviso previsto dall'art. e il portalettere, non rinvenendo nessun nominativo su campanello e cassetta postale ha rispedito al mittente (ovvero a me) l'avviso del 140 barrando la casella "per irreperibilità del destinatario". Ho parlato con un funzionario delle poste locali e mi ha riferito che in caso di assenza del nominativo dal campanello e dalla cassetta le poste devono restituire al mittente la corrispondenza ma io leggo nel regolamento delle poste: art. 18 Atti giudiziari: "Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni." Allora mi domando: perchè pur essendo in vigore la stessa legge uff. giud e poste si comportano diversamente? chi è che sbaglia? e soprattutto: come faccio a notificare questi benedetti atti? Ritenendo che questa sia una problematica di interesse generale è gradito il contributo di tutti i partecipanti al forum.
    Grazie
    avv.gtv
     
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    La situazione è nota, anche se ufficiale giudiziario applicando la giusta procedura dettata dall'art. 140 c.p.c. e agente postale applicando quanto regolato dalla L. 20-11-1982 n. 890 (vedi art. 9 e 10) per la comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione quale è la prevista raccomandata A.R. hanno agito correttamente, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con ordinanza n° 458 del 13/01/2005, la notificazione è potenzialmente nulla e purtroppo il problema della validità dell'art. 140 c.p.c. in mancanza di ricezione della raccomandata non è ancora stato risolto, ma andrebbe affrontato a livello legislativo o giurisprudenziale.
     
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  3. avv.gtv
     
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    Grazie per la risposta, penso che provvederò a notificare ex art. 143, facendo presente che l'irreperibilità è acclarata dagli avvisi rispediti indietro dai portalettere. Come posso tutelarmi in caso di opposizione, qualora questo tizio si inventasse che non ha ricevuto niente e quindi la notifica è nulla: faccio le foto del campanello senza indicazioni? porto testimoni a visionare il luogo?
    Visto che è un problema già noto, come è stato risolto?
    grazie ancora!!
     
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    Come detto sopra il problema non è stato ancora risolto a livello legislativo o giurisprudenziale ed il rischio che una notifica regolarmente effettuata in collaborazione tra ufficiale giudiziario ed agente postale possa essere considerata nulla è reale.
    Richiedere la rinotifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. forse potrebbe essere una soluzione però l'ufficiale giudiziario non potrebbe applicarlo, o perlomeno se volesse assecondare tale richiesta non potrebbe certo prendersene la responsabilità in quanto se ha precedentemente regolarmente motivato ed applicato l'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario, o ecc..., quindi con residenza/luogo di notifica ben noto e definito dove ha anche affisso l'avviso di deposito alla porta, come potrebbe ora dichiarare tutt'altro in relata ed asserire che è sconosciuta la sua residenza, dimora o domicilio?
     
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3 replies since 13/10/2014, 17:06   234 views
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