Verbali del C.d.S. - rigetto notifica

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    Ciao a tutti,
    ci e' pervenuta una comunicazione preventiva da parte di un Ente che lo stesso restituirà / rigetterà le richieste di notifica relative al C.D.S. sulla base di una norma che sotto vi illustro con la dicitura usata pervenuta ..ovviamente gettando malumore e rabbia al comando di P.L. .....secondo voi e' lecito un rigetto ... che ne dite ???? ........ecco la dicitura arrivata

    ................
    Rivelato che il comma 3 dell’art. 201 del d.l.g.s. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che testualmente dispone “alla notificazione si procede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 (….)ovvero a mezzo della posta secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale (…)”,precisa,inoltre, che le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dell’archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Dipartimento per i Trasportio Terrestri o dal P.R.A. o dalla patente del conducente.
    Considerato anche le disposizioni recate dalla legge 20/11/1982 n. 890 e s.m.i. “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni connesse con la notificazioni di atti giudiziari “, nel disciplinare l’intera procedura di notificazione a mezzo servizio postale nel dettare,tra l’alro, gli art. 7 e 8 la dispcfiplina relativa al recapito della notifica , stabiliscono, all’art. 12 che : le norme sulla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1995 n . 29 e successive notificazioni, da parte dell’ufficio che adotta l’atto stesso “. Pertanto ,per le ragioi suesposte, si invita gli enti a non trasmettere piu’ ai fini della notificazione,all’ufficio messi, i verbali per violazione del codice della strada- nel caso in cui giungano verranno resituiti al ai mittenti con la specifica di cui sopra.

    :huh: :huh: :huh:
     
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    Credo che questa comunicazione (se è così come riportato il testo non è certo molto chiaro <_< ) abbia lo scopo di rigettare le richieste di notifica ingiustificate, ovvero senza prova, o perlomeno con dichiarazione di tentata notifica postale con esito negativo, che purtroppo poche, ma ancora ci sono. :angry:
     
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    ...il mio primo pensiero invece e' andato sul fatto che i postini , comunque , si sono aggiornati, si fa per dire, seguono le modalità previste dal c.p.c..ed hanno o dovrebbero aver seguito un corso di notificazioni atti poiché utilizzano
    138 in mani proprie
    139 in altre mani nel domiciliio/residenza
    140 deposito (con di raccomandata di avvenuto deposito )
    143 irreperibile
    e pensavo si riferisse a questo poiché a volte conoscono piu' loro il territorio e i residenti che noi ...almeno me ...
     
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  4. cantoanto
     
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    Credo che sia la "risposta preventiva" al tentativo che alcuni Comandi di Polizia Municipale hanno fatto (fanno ancora ?) di bypassare la spedizione postale e di inviare i verbali direttamente ai Messi Comunali...anche io ho a volte la sensazione che mi si mandi un verbale per la notifica SENZA aver prima cercato di effettuare la stessa a mezzo posta...
     
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    allora... la risposta è lunga ma spero esaustiva.
    Tale comunicazione preventiva non ha senso. Secondo me dobbiamo partire sempre dal presupposto che il richiedente la notifica non può eseguire utilmente la notifica in altro modo.

    Il testo della norma citata dice testualmente: Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, OVVERO a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
    La parola OVVERO significa che si può fare in alternativa, non significa cioè. Non esiste nessun obbligo di usare preventivamente il servizio postale. La norma è chiarissima: il responsabile di procedimento può far eseguire la notifica secondo diverse possibilità.
    Se il funzionario/responsabile vuole usare il CPC può:
    - utilizzare gli organi indicati nell'art.12, tra i quali gli agenti di PL (andate a vedere quanti e quali sono che è divertente... c'è di tutto)
    - i Messi Comunali
    - un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
    In alternativa può usare il servizio postale.

    NON E' ASSOLUTAMENTE UN OBBLIGO. E' una facoltà. E tale facoltà è esercitata dal RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO tenendo sempre a mente che l'azione amministrativa deve essere rapida, efficace, efficiente ed economica.

    Questa facoltà è ricordata nell'art. 10 comma 1 della Legge 265/1999: Le pubbliche amministrazioni ...omissis.... possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
    Al limite è questa la norma un poco più "obbligante"; eseguire utilmente significa che se posso fare più semplicemente ed efficacemente la notifica via posta, è bene usarla ma se non posso... e quali sono le cause di impossibilità di eseguire utilmente? non può certo saperle il messo comunale o l'ente che ha ricevuto la richiesta di notifica.

    Siccome l'art. 6 della legge 241/1990 dispone che il responsabile del procedimento CURA le notifiche, è il RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO a decidere quale sia la modalità di notifica che soddisfi tutti i requisiti sopra citati. Mi spiego meglio: per ogni singolo atto da notificare, il responsabile del procedimento che ha la cura di tale procedimento (cioè ne è responsabile anche dal punto di vista economico), decide in piena autonomia qual'è la possible modalità di notifica utile, rapida, efficace, efficiente ed economica.

    LA notifica diretta fatta dal funzionario tramite il servizio postale, ha valore di notifica sempre se la raccomandata è ritirata. Nel caso in cui la raccomandata non sia ritirata, la validità di notifica c'è solo nell'ambito del territorio di competenza.
    Cioè le raccomandate con busta verde fuori dal territorio comunale, sono inutilmente pagate 7.20 euro poiché valgono come una semplice raccomandata AR .
    La raccomandata AR ha il limite di non prevedere la compiuta giacenza e deve avere esito certo. Quindi se ritorna l’atto non consegnato occorre fare la NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE. Ti accorgi del problema dopo oltre 30 giorni.

    La posta raccomandata AR, pur essendo facile ed economica, comporta dei rischi ed è poco garantita. E’ onere dell’Ente trovare rimedio ai rischi.
    Come posso io contestare o impedire al responsabile di procedimento di CURARE una notifica? Come posso valutare io se il responsabile non ha già valutato l'utilità della notifica tramite posta? Devo, per forza, pensare che l'abbia già fatto, quindi dare soddisfazione alla richiesta, salvo che io voglia farmi carico di responsabilità non di mia competenza.

    Giusto come esempio... proprio ora sto inviando ad una altro comune richiesta di notifica di un atto di cui non è stata tentata la notifica via posta. E' un atto "peloso", economicamente molto consistente, destinato ad una ditta ed al suo rappresentante che si stanno inventando di tutto per evitare di ricevere notifiche. Secondo voi ha senso perdere tempo (almeno 30 giorni) ad attendere il sicuro esito negativo di una raccomandata? Il funzionario che ha deciso la modalità di notifica ha valutato non sia possibile eseguire utilmente la notificazione ricorrendo al servizio postale.
    Se il messo o l'ente destinatario della richiesta si rifiuta di fare la notifica, provocando un danno erariale, secondo voi chi pagherà?
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 24/10/2014, 11:54) 
    La notifica diretta fatta dal funzionario tramite il servizio postale, ha valore di notifica sempre se la raccomandata è ritirata. Nel caso in cui la raccomandata non sia ritirata, la validità di notifica c'è solo nell'ambito del territorio di competenza.
    Cioè le raccomandate con busta verde fuori dal territorio comunale, sono inutilmente pagate 7.20 euro poiché valgono come una semplice raccomandata AR .

    Scusa ma non mi è chiaro quanto evidenziato! :huh:

    CITAZIONE
    La raccomandata AR ha il limite di non prevedere la compiuta giacenza e deve avere esito certo. Quindi se ritorna l’atto non consegnato occorre fare la NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE. Ti accorgi del problema dopo oltre 30 giorni.

    La posta raccomandata AR, pur essendo facile ed economica, comporta dei rischi ed è poco garantita.

    E' vero che certe Commissioni Tributarie non ritengono valida la notifica effettuata tramite normale raccomandata A.R. in caso di "compiuta giacenza", ma il quesito del collega riguarda i verbali del C.d.S. che non mi risulta si possano notificare con semplice raccomandata A.R. <_<

    A mio avviso le richieste di notifica dovrebbero essere sempre adeguatamente giustificate, sia che si tratti di tentata notifica postale con esito negativo o altra motivazione, anche considerato che si farà utilizzare personale di un'altro ente con tempi e costi non certo compensati dal rimborso di quei 5,88 €!! -_-
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 26/10/2014, 09:23) 
    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 24/10/2014, 11:54) 
    La notifica diretta fatta dal funzionario tramite il servizio postale, ha valore di notifica sempre se la raccomandata è ritirata. Nel caso in cui la raccomandata non sia ritirata, la validità di notifica c'è solo nell'ambito del territorio di competenza.
    Cioè le raccomandate con busta verde fuori dal territorio comunale, sono inutilmente pagate 7.20 euro poiché valgono come una semplice raccomandata AR .

    Scusa ma non mi è chiaro quanto evidenziato! :huh:

    CITAZIONE
    La raccomandata AR ha il limite di non prevedere la compiuta giacenza e deve avere esito certo. Quindi se ritorna l’atto non consegnato occorre fare la NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE. Ti accorgi del problema dopo oltre 30 giorni.

    La posta raccomandata AR, pur essendo facile ed economica, comporta dei rischi ed è poco garantita.

    E' vero che certe Commissioni Tributarie non ritengono valida la notifica effettuata tramite normale raccomandata A.R. in caso di "compiuta giacenza", ma il quesito del collega riguarda i verbali del C.d.S. che non mi risulta si possano notificare con semplice raccomandata A.R. <_<

    bisogna sempre tenere a mente la competenza territoriale. L'unico soggetto abilitato a notificare via posta su tutto il territorio italiano è l'Ufficiale Giudiziario.
    Io Messo COmunale di Topolinia, a Paperopoli sono una persona qualsiasi.
    Ma ANCHE il Funzionario di PL di Topolinia è un signore qualsiasi a Paperopoli. Quindi una raccomandata AG inviata dal Funzionario di Topolinia nel territorio di Topolinia è una notifica.
    Una busta di colore verde pagata 7.20, inviata dal Funzionario di Topolinia nel territorio di Paperopoli, ha "valore di notifica" uguale ad una raccomandata AR fatta con busta bianca (a causa della competenza territoriale). I verbali CDS inviati con busta verde fuori territorio di competenza sono, di fatto, semplici raccomandate AR.
    Questo è il motivo per il quale, nel caso in cui il destinatario non riceve, è richiesta notifica da parte del Messo competente. Perché una raccomandata AR non prevede compiuta giacenza e, in caso di difficoltà nella consegna da parte dell'Agente Postale (art 22 del DM 1/1/2008), la notifica non è perfezionata.

    IMPORTANTE: una busta verde inviata fuori territorio di competenza è una notifica NULLA.
     
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    Ok, :( avevo inteso notifica a mezzo posta effettuata dall'ufficio che ha emesso il provvedimento con relata firmata dal funzionario, non effettuata a mezzo posta direttamente dal funzionario.

    CITAZIONE
    Perché una raccomandata AR non prevede compiuta giacenza

    Beh....... la raccomandata A.R. la prevede la compiuta giacenza (30 giorni). :huh:
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 27/10/2014, 12:55) 
    CITAZIONE
    Perché una raccomandata AR non prevede compiuta giacenza

    Beh....... la raccomandata A.R. la prevede la compiuta giacenza (30 giorni). :huh:

    direi che siamo andati ampiamente OT.... che pessimo moderatore! -_-

    Però, se ho ben capito, non c'è compiuta giacenza perché l'art. 7 e 8 della 890/82 prevedono degli adempimenti che non sono fatti per le raccomandate bianche.
    Nello specifico se l'agente postale non può' recapitare la raccomandata per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, non fa il CAD.

    Penso che Poste chiami "compiuta giacenza" tutte le raccomandate non ritirate per semplice comodità. Tanto è vero che per gli atti notificati con le raccomandate AG, è restituito il solo avviso di ricevimento dell'atto compilato nelle parti necessarie (non sempre... :cry: ). E l'atto rimane in posta per sei mesi.
    Invece per le raccomandate AR è restituito tutto, con un timbro che dice "al mittente per compiuta giacenza".... ma non c'è nulla che attesti i motivi della mancata consegna e se è stato fatto il CAD (giustamente. Il CAD non è stato fatto), ne quando è stato fatto il deposito.
     
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    :woot: ...confusione...... spro di aver capito male.....un verbale cds restituito per compiuta giacenza e' notificato .......mentre una RR restituita per compita giacenza non da la certezza di avvenuta notifica...... ?????????
     
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    CITAZIONE (always2012 @ 29/10/2014, 13:08) 
    :woot: ...confusione...... spero di aver capito male.....un verbale cds restituito per compiuta giacenza è notificato .......mentre una RR restituita per compita giacenza non da la certezza di avvenuta notifica...... ?????????

    E' proprio così, ;) comunque per i verbali del C.d.S. non è prevista la notifica tramite semplice raccomandata A.R., ma:

    Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

    quindi con le modalità previste dalla Legge 890/1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari."
     
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