Nuovo art. 60

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    Buongiorno a tutti, qualcuno è informato sul nuovo art. 60 del dpr 600/1973 che entrerà in vigore dal 01/07/2017 in cosa consiste?
     
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    A quanto pare l’art. 60 del D.P.R. 600/73 viene integrato e sarà prevista la possibilità da parte dell’ufficio che li emette di effettuare a mezzo PEC la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditte individuali/società/lavoratori autonomi iscritti in albi/elenchi.
     
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    Allora per quanto riguarda le nostre procedure di notifica degli atti tributari non dovrebbe cambiare nulla?
     
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    CITAZIONE (messogaeta @ 24/1/2017, 13:12) 
    Allora per quanto riguarda le nostre procedure di notifica degli atti tributari non dovrebbe cambiare nulla?

    Per il momento sembrerebbe così, parteciperò al corso/giornata di studio del 2 febbraio 2017 a Montegrotto Terme (PD), vedremo se ci saranno previste prospettive diverse. <_<
     
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    OK grazie. Buona giornata
     
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  6. VALENZANO57
     
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    Michele che novità ci sono sull'art. 60. Ciao
     
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    CITAZIONE (VALENZANO57 @ 3/2/2017, 12:17) 
    Michele che novità ci sono sull'art. 60. Ciao

    Perchè chiedi informazioni sull'art. 60?
    Lo sai che devi inoltrare la domanda nella categoria Art. 60?
     
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    Questo è quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


    «In deroga all'articolo 149‐bis del codice di procedura civile e
    alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle
    singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente
    comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
    devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in
    forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi
    istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente
    dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
    68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del
    destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
    posta elettronica certificata (INI‐PEC). All'ufficio sono consentite
    la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva,
    di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
    l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno
    sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
    casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di
    posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la
    notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
    dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa'
    InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
    quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la
    durata di quindici giorni; l'ufficio inoltre da' notizia al
    destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
    raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini
    del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la
    notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel
    momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica
    certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
    attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del
    messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla
    data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore
    della casella di posta elettronica certificata del destinatario
    trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel
    quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
    dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa. Nelle
    more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della
    popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad
    avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire
    nell'INI‐PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro che ne
    facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di
    cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata
    di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un
    parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63,
    secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente
    incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati,
    secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
    dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo
    precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai
    fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a
    quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
    Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato
    la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo
    di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a
    seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta
    satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del
    contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le
    disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri
    atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese
    le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente
    comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non
    modificate, con esclusione dell'articolo 149‐bis del codice di
    procedura civile».
     
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