Comunicazione revisione modulistica di Poste Italiane

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  1. VALENZANO57
     
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    Michele ti chiedo cortesemente quando ricevi le buste inseriscili cosi li faccio fare pure io. Grazie
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 30/1/2018, 17:33) 
    E' appena arrivata questa comunicazione da Poste Italiane:

    PROROGA TERMINE


    Il termine ultimo del 31 gennaio 2018 previsto per l’utilizzo della precedente modulistica degli atti giudiziari e delle raccomandate giudiziarie (comunicazioni connesse alle notifiche) è stato prorogato al 28 febbraio 2018.
    Dal 1° marzo 2018 i clienti dovranno utilizzare inderogabilmente i nuovi modelli.

    Oggi è arrivato avviso di ulteriore proroga al 30 aprile 2018, con specificato "Dal 2 maggio 2018 i clienti dovranno utilizzare inderogabilmente i nuovi modelli.", ma inderogabilmente, ed era già la data del 1° marzo 2018, non significa: SENZA POSSIBILITA' DI DEROGA? :D :lol: :wacko:
     
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    CITAZIONE (VALENZANO57 @ 27/2/2018, 15:58) 
    Michele ti chiedo cortesemente quando ricevi le buste inseriscili cosi li faccio fare pure io. Grazie

    Al momento ti inserisco la busta che utilizzano gli ufficiali giudiziari della mia zona,
    ma c'è da dire che.... considerato che le buste acquistate dalle Poste misurano mm. 229 X 162, ho appurato contrariamente a quanto dichiarato da diversi operatori di sportello dello stesso ufficio postale che me le ha formite, che non superano le dimensioni massime standard definite dal D.M. del 19/06/2009 (mm. 353 X 250) per applicare la tariffa dello scaglione di peso successivo anche se il peso della raccomandata è minore di 20 g., D.M. che è proprio citato nel tariffario delle Poste. :wacko:
    A questo punto stamane mi son recato, con copia del D.M. del 19/06/2009 dal direttore dell'ufficio postale per chiarire la questione, questi ha effettivamente convenuto, smentendo quanto precedentemente dichiarato dagli operatori di sportello che tra l'altro mi hanno già fatto pagare un paio di spedizioni € 7,40, che la tariffa da applicare è quella di una normale raccomandata, ovvero € 5,95 con A.R. e 5,00 senza A.R.! :sick:
    Evito di fare commenti!!! :angry:

    Edited by cursorTV - 9/4/2018, 15:47
    File Allegato
    Busta_Ufficiale_Giudiziario.pdf
    (Number of downloads: 127)

     
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    Com'è noto ieri è scaduto il termine per l'utilizzo del vecchia modulistica che è stata sostituita così della nuova:

    1) per gli atti giudiziari (AG) è stato istituito un nuovo modello 23L (avviso di ricevimento) che ha un'etichetta staccabile da apporre sulla busta riportante in sostanza il numero di raccomandata;

    2) per le comunicazioni di cui all'art. 139 e 140 c.p.c e art. 60 DPR 600/1973 è stata istituita la cosiddetta raccomandata giudiziaria (RAG).

    Se il comune, nonostante lo abbiate chiesto non vi fornisce la nuova modulistica come vi regolate?

    Grazie per le rispsoste
     
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    CITAZIONE (zoe @ 1/3/2018, 06:45) 
    Com'è noto ieri è scaduto il termine per l'utilizzo del vecchia modulistica che è stata sostituita così della nuova:

    Come riportato sopra il termine è stato riprorogato al 30 aprile 2018.
     
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    Buongiorno.
    Scusate l'ignoranza che regna sovrana per chi, come me e altri colleghi, fa il messo notificatore solamente "per grazia ricevuta" o perchè essendo anche vigile ti affidano questa mansione delicata.
    Un nostro collega messo, che è anche vigile, di un comune limitrofo mi ha portato la modulistica della RAG, fattogli comprare da nota ditta di modulistica e stampati della Romagna, chiedendomi un'illuminazione su quale procedura debba utilizzare per la notifica di un verbale CdS: con busta verde e avviso di ricevimento (AG/AR) oppure con la RAG?
    Non sono stato in grado di dargli nessuna risposta, senonchè per me son la stessa cosa, a parte che l'AG/AR comporta il CAN o il CAD (come riportato dal sito delle Poste Italiane) e il costo.
    Avete qualche risposta illuminante anche per il sottoscritto, che deve procedere con notifica con buste verdi? AG/AR o RAG????? :wacko: :wacko:
     
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    CITAZIONE (Casinò @ 14/3/2018, 12:31) 
    Avete qualche risposta illuminante anche per il sottoscritto, che deve procedere con notifica con buste verdi? AG/AR o RAG????? :wacko: :wacko:

    Se ti leggi tutta la discussione dovresti trovare tutte le risposte ai tuoi quesiti, ho postato anche la scansione di tutta la nuova modulistica, comunque per gli AG è praticamente cambiato solo l'avviso di ricevimento che ora ha 2 codici a barre di cui uno da applicare alla busta "verde" dell'atto da notificare, mentre la RAG si utilizza per le comunicazioni connesse con la notifica ex artt. 139, 140, 600 c.p.c. e 157, 161 c.p.p. :)
     
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    thumbup thumbup
     
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  9. Alessandro Siniscalchi
     
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    Buongiorno, qualcuno può fornirmi un documento e darmi indicazioni sul seguente quesito. L ’invio della CAD e della CAN è previsto nel caso in cui si invia l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale ai sensi degli artt. 140, 139 o 660 c.p.c.?
     
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    La CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito) è prevista dalla Legge 890/1982 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", dall'art. 8, ma si tratta di deposito presso un ufficio postale, o comunque altro punto di deposito, considerato che ora che queste notifiche e comunicazioni le potranno effettuare anche vettori di poste private (ottenuta la licenza), ma non è il deposito nella casa comunale, per quanto riguarda la CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica), non sarebbe più prevista dal 1° gennaio 2018, vedi questa recente discussione.
     
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  11. Alessandro Siniscalchi
     
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    Grazie per la risposta avrei bisogno di un ulteriore chiarimento.

    Gli avvisi ex art 140 ( irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) e 660 c.p.c. ( forma dell'intimazione nell'ambito del procedimento di sfratto), vengono dal 28 febbraio 2018 spediti con la nuova modulistica, la c.d. RAG.
    Ho capito che questo cambio di modulistica ha lo scopo di evitare la confusione tra gli avvisi di ricevimento ed evitare che erroneamente venga effettuato il CAN o il CAD per gli avvisi predetti.
    Qualcuno sa indicarmi un regolamento, un qualcosa di scritto da parte di Poste sul fatto che per le RAG non è previsto l'invio del CAN o del CAD ???? Vi sarei molto grato per questa informazione, ci sto lavorando da giorni ma non riesco a trovare niente di ufficiale. Grazie
     
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    Le comunicazioni connesse con la notifica ex artt. 139, 140, 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p. sono quelle che spedisce l'agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale, ecc...), quindi utilizzando la nuova modulistica, ovvero la cosidetta RAG, mentre le CAD e le CAN, anche se quest'ultime come già evidenziato sarebbero state abolite, sono le comunicazioni che spedisce l'agente postale (postino) in relazione alla notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.


    L. 20/11/1982, n. 890
    Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.


    8. 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

    2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilità di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

    3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii.

    4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

    5. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

    6. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

    7. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa.
     
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  13. Alessandro Siniscalchi
     
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    QUINDI, TROVANDOMI NEL CASO PRATICO:
    L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL NOTIFICARE UNO SFRATTO, NON HA TROVATO NESSUNO CHE POTESSE RITIRARE L'ATTO, PERTANTO HA SPEDITO COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 140 E 660 c.p.c. CON LA C.D. RAG.
    ORA IL POSTINO NON TROVANDO NESSUNO NEMMENO LUI, HA MESSO NELLA CASSETTA AVVISO DI DEPOSITO E BASTA.
    HA FATTO BENE? O AVREBBE DOVUTO, "Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito DARE notizia al destinatario, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento "???
    Questo è il problema.
     
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    Se l'ufficiale giudiziario non trova nessuno che può ritirare l'atto, procede ai sensi dell'art. 140 c.p.c.:
    1) deposita copia dell'atto in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale;
    2) affigge avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione del destinatario (più probabile che lo inserisca nella cassetta postale);
    3) né dà notizia al destinatario tramite raccomandata A.R., ovvero con la cosidetta RAG (raccomandata giudiziaria).
    A questo punto interviene il postino per la consegna della RAG, se anch'esso non trova nessuno, inserisce nella cassetta postale avviso per il ritiro della RAG presso l'ufficio postale e ovviamento lì la consegna, STOP!!
     
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  15. Alessandro Siniscalchi
     
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    Appunto!!! quello che sostengo anche io.
    Ma il giudice sostiene che ci dovrebbero essere due ulteriore avvisi e perciò mi ha rinviato la convalida dello sfratto!!!! :angry:
    Appunto per questo mi serve qualche documento scritto che gli posso esibire!!!!
     
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64 replies since 27/2/2017, 13:21   5115 views
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