Notifiche, fino al 30/11 la carta non va in soffitta

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    Un emendamento governativo al ddl di conversione del DL 51/2023 (disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi ed iniziative di solidarietà sociale) prevede che le notifiche delle PA avvengano in forma mista fino al 30 novembre 2023.
    Più precisamente, al fine di non escludere i cittadini sprovvisti di domicilio digitale e quindi privi di casella di posta elettronica certificata, i destinatari di notificazioni da parte della PA riceveranno insieme all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto.
    L'istituzione della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA è un target previsto dal PNRR che il recovery plan chiede all'Italia di realizzare entro la fine del 2023.
    Per consentire il raggiungimento di questo obiettivo agenzia per l'Italia digitale ha istituito l'indice nazionale dei domicili digitali, un database a cui a partire dal 6 giugno i cittadini possono registrarsi con il proprio indirizzo pec in modo da ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni ufficiali da parte della pa. (CERISANO F., Italia Oggi n. 140 del 15/6/2023, pag. 29)
     
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    Domanda, chi non ha la PEC e non attiverà di conseguenza il domicilio digitale presso l'INAD, le notifiche le riceverà sempre in forma tradizionale, cioè analogica, a mezzo posta ovvero tramite messo comunale?
     
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 19/6/2023, 12:02) 
    Domanda, chi non ha la PEC e non attiverà di conseguenza il domicilio digitale presso l'INAD, le notifiche le riceverà sempre in forma tradizionale, cioè analogica, a mezzo posta ovvero tramite messo comunale?

    Beh si.
    Peraltro il governo ha fatto un emendamento al decreto Pa-omnibus. Fino al 30 novembre le notifiche digitali saranno accompagnate dalla loro copia analogica, per rispondere a due esigenze: quella di non escludere i cittadini ancora poco pratici con gli strumenti digitali, e quella di consentire alla Pa di completare la propria organizzazione in vista del passaggio informatico.
    INAD è uno degli obiettivi del PNRR e per avere i soldi, gli obiettivi vanno centrati.
    La missione 1, componente 1-128, prevede l’avvio delle notifiche digitali in almeno 800 amministrazioni centrali e Comuni entro la fine di quest’anno.
     
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    No no. Fatto salvo il periodo transitorio fino al 30/11 dove sostanzialmente, si "castra" la piattaforma notifiche inviando l'atto in cartaceo....successivamente, con la piattaforma digitale non si riceverà più l'atto. Si riceverà, per gli sprovvisti di domicilio digitale, una comunicazione dove mediante web si potrà attingere scaricando l'atto. Se non si ha web, si va in posta e te lo stampa la posta l'atto (servizio non gratuito).
    Salvo proroghe, con la piattaforma digitale, non si riceverà più l'atto. Ma un codice "IUN" che permetterà di scaricarsi l'atto.
    E' la piattaforma il notificatore. La portata è rivoluzionaria, soprattutto per quanto concerne l'irreperibilità assoluta che tanto ci ha fatto tribolare.
    Di fatto, se posso azzardare un parallelismo, l'assenza di domicilio digitale, rappresenta una sorta di 140 cpc, dove l'atto è depositato on line(anzichè alla casa comunale), e l'avviso di deposito simil 140 cpc inviato a mezzo raccomandata, non contiene l'atto, ma le indicazioni per poter attingere dal web l'atto stesso depositato on line in piattaforma.
    Il carattere rivoluzionario sta nel fatto che la notifica si perfeziona anche se la raccomandata in cui si comunica l'avvenuto deposito i piattaforma non va a buon fine.
    Più in generale, per l'ente notificante, la notifica si perfeziona al momento del deposito dell'atto in piattaforma (che è il soggetto notificatore). Per il destinatario la notifica si perfezione, con la ricezione della raccomandata di avvenuto deposito in piattaforma se va a buon fine, oppure , se non va a buon fine la raccomandata, decorsi tot giorni (se ben ricordo 10 giorni) dall'avvenuto deposito in piattaforma (nessuna incidenza ha l'esito della raccomandata che avvisa dell'avvenuto deposito in piattaforma).
    Questo è rivoluzionario colleghi.
     
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    Quindi, se l'uso di tale piattaforma verrà esteso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, compresa Agenzia delle Entrate e INPS, il messo comunale avrà terminato il suo compito e dovrà essere dunque ricollocato in altri uffici?
     
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 22/6/2023, 21:41) 
    Quindi, se l'uso di tale piattaforma verrà esteso a tutti gli atti della pubblica amministrazione, compresa Agenzia delle Entrate e INPS, il messo comunale avrà terminato il suo compito e dovrà essere dunque ricollocato in altri uffici?

    Il fattore principale necessario per questo scenario, è che tutta la pubblica amministrazione adotti la piattaforma. E l'adozione non è obbligatoria.
    In secondo luogo tale adozione deve essere estesa a tutta la tipologia di atti. Ci sono diversi moduli da implementare ognuno corrispondente ad una determinata tipologia di atti:
    Polizia Locale: violazioni CDS
    Polizia Locale: Notifiche Violazioni extra Codice della Strada
    Tributi: Notifiche Riscossione Tributi (con pagamento)
    Tributi: Notifiche Riscossione Tributi (senza pagamento)
    Patrimonio: Notifiche riscossione entrate patrimoniali (con pagamento)
    Patrimonio: Notifiche riscossione entrate patrimoniali (senza pagamento)
    Scuola: Notifiche per sollecito pagamento servizi scolastici
    Anagrafe: Notifiche comunicazioni relative ad ufficio anagrafe
    Ufficio Tecnico / SUAP: Notifiche comunicazioni VL Ufficio Tecnico / SUAP
    Ordinanze Comunali (con pagamento)
    Ordinanze Comunali (senza pagamento)
    Riscossione Coattiva: Comunicazioni relative a riscossioni coattive e ingiunzioni fiscali.
    Inizialmente i moduli da attivare necessariamente sono 2 di cui uno obbligatorio (violazioni C.d.S) e l'altro a scelta tra gli altri.
    Quanti anni occorreranno affinchè tutti gli Enti attivino tutto? Inoltre non essendo obbligatoria, è altamente probabile che gran parte degli Enti, benchè aderenti, optino per attivare solo una parte dei moduli, mantenendo la classica notifica C.P.C per determinate tipologie di atti. Classica notifica C.P.C che prevede in determinate circostanze, la necessità di avvalersi del messo comunale. E attenzione, che la piattaforma notifiche digitali non è utilizzabile per le notificazioni di atti emessi da altri Enti. Resta perciò la necessita del messo Comunale e della Casa Comunale, sebbene con una facilmente ipotizzabile riduzione del "carico", probabilmente residuale, ma presente.
    Lo scenario che ipotizzi è in prospettiva futura possibile, inutile negarlo. Certamente non è imminente, e a mio modesto avviso, sarà possibile soltanto quando l'adesione alla piattaforma notifiche per tutti i moduli contemplati, smetterà di essere ad adozione facoltativa, ma diverrà obbligatoria.
    Inoltre, bisognerà anche dare un occhio al contesto giurisprudenziale ma anche legislativo che si creerà, perchè come ho spiegato vi è un netto discrimine in termini di principio tra la procedura CPC e la procedura PND nel caso di irreperibilità.
    In un 143 CPC il messo deve indicare le ricerche effettuate sul cui esito giustifica un irreperibilità assoluta;
    in un 140 CPC l'esito negativo della raccomandata impedisce il perfezionamento della notificazione.
    Con la PND la notifica si fa un "minestrone " delle operazioni previste tra 140 e 143, dove analogamente al 140 si prevede l'invio tramite raccomandata dell'avviso di avvenuto deposito, ma analogamente al 143 C.P.C. il perfezionamento si ha decorsi tot.giorni dall'avvenuto deposito. L'esito della raccomandata di avvenuto deposito è irrilevante.
    Al momento coesistono queste due discipline distinte tra CPC e PND, tuttavia c'è da notare come nel caso del CPC tocchi al notificatore l'onere di cercare il destinatario ed eventualmente relazionare motivando adeguatamente perchè determini l'assoluta irreperibilità di un soggetto; con la PND è invece il destinatario ad accollarsi l'onere per poter ricevere gli atti: stabilendo un domicilio digitale, o ponendo in essere quelle azioni (ad esempio inserendo denominazione su campanello e cassetta corrispondenza) che possano consentirgli di ricevere l'avviso di deposito analogico inviatogli tramite raccomandata. Poichè, l'eventuale esito negativo della raccomandata non sortisce effetti ostativi sul perfezionamento della notifica.
    Ritengo possibile che col corso del tempo questi due principi così differenti, per certi versi addirittura opposti, tra le due procedure, dovranno convergere. Vedremo quale delle due procedure convergerà facendo propri i principi dell'altra. Ad esempio, basterebbe che il 140 CPC si perfezionasse per il destinatario decorsi tot. giorni dall'avvenuto deposito (o dall'invio raccomandata) indipendentemente dal buon esito della stessa, per determinare una coerenza di principi tra le due procedure.
    O viceversa, l'esito della raccomandata inviata dalla Piattaforma Notifiche Digitali, a differenza da come è attualmente previsto attualmente dalla norma di riferimento...sarà resa determinante ai fini del perfezionamento, convergendo verso la disciplina CPC.

    Edited by Ricki1978 - 23/6/2023, 10:23
     
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    Grazie davvero per la risposta dettagliata ed esaustiva.
    Perché non organizzi un corso ufficioso per tutti gli utenti del forum in cui tu sarai il relatore? ;)
     
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    CITAZIONE (4marzo66 @ 23/6/2023, 12:38) 
    Grazie davvero per la risposta dettagliata ed esaustiva.
    Perché non organizzi un corso ufficioso per tutti gli utenti del forum in cui tu sarai il relatore? ;)

    Perchè non credo sia utile. Perchè la PND è decisamente rivoluzionaria. Riassumo il perchè.

    Con la PND, la notifica per l'Ente si perfeziona con l'inserimento dell'atto in piattaforma. Stop, fine delle incombenze per l'Ente.
    Il soggetto notificatore in senso stretto, è la piattaforma PND. E' lei che verifica l'esistenza del domicilio digitale, è lei che eventualmente stampa imbusta e spedisce la raccomandata analogica. Ed è lei, che è soggetta all'eventuale contenzioso con il cittadino sul tema notificazione.
    Ovviamente resta a carico dell'Ente, l'eventuale contenzioso riguardante il contenuto dell'atto, ma sulla procedura di notificazione, (fatto salvo il caso di caricamento dell'atto in piattaforma, oltre i termini utili per la notifica da parte dell'Ente), se la gratta il gestore della Piattaforma (che non ricordo trattasi della società PagoPa o Poste Italiane).
    Cosa deve fare quindi un Ente? Redigere un atto regolare e inserirlo in PND. Poi aspetta l'esito dalla piattafoirma per conoscere quando si è perfezionata la notifica per il destinatario, per eventuali altri adempimenti successivi.
    Dal momento che per l'Ente stesso c'è perfezionamento con il semplice inserimento in piattaforma....c'è solo da imparare a inserire questo atto, non oltre i termini consentiti per la notifica.
     
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    Nel caso in cui dopo vari tentativi di notifica tramite piattaforma nel caso in cui vi è la "irreperibilità assoluta" il software invia una raccomandata ar che qualunque sia l'esito, sarà l'ultimo passaggio definitivo di sollecito. saluti
     
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    A coloro che non hanno alcun domicilio digitale l'avviso di avvenuta ricezione (non l'atto, ma l'avviso di ricezione dell'atto da notificare) e' notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge. In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione (ancora ripeto, non l'atto)avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali puo' essere consegnato il plico (cioè in caso di irreperibilità assoluta), l'addetto al recapito postale (non il messo) svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione;
    in caso contrario, (cioè irreperibilità assoluta, non lo trova nè sa devo trovare il destinatario) deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo puo' in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20 (praticamente Poste Italiane), con le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.

    I plurimi tentativi a cui fai riferimento, sono in caso di non perfezionamento di notifica digitale.
    Se invece il postino determina l'irreperibilità assoluta del soggetto privo di domicilio digitale... deposito in piattaforma dell'avviso di avvenuta ricezione (ancora, non dell'atto) e buonanotte.Dieci giorni dopo c'è perfezionamento
     
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 28/6/2023, 12:16) 
    I plurimi tentativi a cui fai riferimento, sono in caso di non perfezionamento di notifica digitale.
    Se invece il postino determina l'irreperibilità assoluta del soggetto privo di domicilio digitale... deposito in piattaforma dell'avviso di avvenuta ricezione (ancora, non dell'atto) e buonanotte.Dieci giorni dopo c'è perfezionamento

    Peccato che i postini, anzi agenti postali, dichiarano l'irreperibilità sulla base del regolamento postale ovvero delle circolari interne.

    se ne vedranno delle belle nei tribunali. L'incostituzionalità della procedura direi che è lapalissiana (art.3, 24 e 111 Cost.).
    In ogni caso così funziona e per qualche anno adrà così.
     
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    Speriamo cambino prima di arrivare alle sentenze dei tribunali.
     
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    CITAZIONE (ISTRICE41 @ 28/6/2023, 14:33) 
    CITAZIONE (Ricki1978 @ 28/6/2023, 12:16) 
    I plurimi tentativi a cui fai riferimento, sono in caso di non perfezionamento di notifica digitale.
    Se invece il postino determina l'irreperibilità assoluta del soggetto privo di domicilio digitale... deposito in piattaforma dell'avviso di avvenuta ricezione (ancora, non dell'atto) e buonanotte.Dieci giorni dopo c'è perfezionamento

    Peccato che i postini, anzi agenti postali, dichiarano l'irreperibilità sulla base del regolamento postale ovvero delle circolari interne.

    se ne vedranno delle belle nei tribunali. L'incostituzionalità della procedura direi che è lapalissiana (art.3, 24 e 111 Cost.).
    In ogni caso così funziona e per qualche anno adrà così.

    E invece a sto giro il loro operato è stabilito dalla legge. Con tutto il rispetto per il regolamento postale, ma...la gerarchia delle fonti non è elemento trascurabile.
    Hanno l'onere di assumere informazioni cercando un eventuale indirizzo alternativo...

    " l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale e' stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione;
    in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende cosi' disponibile al destinatario.[...bla bla] "

    Finita l'era del regolamento postale. In alternativo..pioggia di contenziosi per Poste Italiane. Che dite, la smettono di pararsi dietro al regolamento postale?

    Edited by Ricki1978 - 28/6/2023, 21:03
     
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