Il Messo Notificatore

Posts written by cursorTV

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    Se non è espressamente richiesto nella lettera di trasmissione di far proseguire l'atto in caso di emigrazione in altro comune, lo restituisco all'ente emittente.
    A mio avviso, l'impulso al procedimento di notifica è dato dall'ente che la richiede, ciò non sarebbe se proveniente dal mio comune.
    In caso di atto in scadenza, si potrebbe comunque concordare di farsi mandare (via fax, ecc...) una richiesta di prosecuzione.
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    Concordo con la restituzione dell'atto.
    E' strano che venga richiesta la notificazione di un verbale presso il domicilio fiscale, che invece è prevista dal D.P.R. 600/73 per gli atti finanziari, in tal caso, la persona potrebbe anche essere sconosciuta all'anagrafe, ma avere il domicilio fiscale nel comune dove si è prodotto il reddito (art. 58), quindi con la possibilità di notifica, che in questo caso, non essendo reperibile nel territorio comunale, sarebbe ai sensi dell'art. 60, lettera "e".

    Edited by cursorTV - 22/1/2010, 18:27
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    Io uso il sistema di Borghetto e Salvatore, restituisco l'atto subito dopo la spedizione dell'avviso di deposito con raccomandata A.R., e per quanto mi compete la notifica la ritengo conclusa.
    Per quel che riguarda, l'avviso di ricevimento che deve essere allegato all' originale dell'atto notificato, penso sia un problema dell'ente richiedente, che in caso di mancanza, può richiederne un duplicato alle poste, o in caso di restituzione per destinatario irreperibile/sconosciuto/trasferito/ecc..., potrebbe richiederne la rinotifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (art. 60, lett. e per gli atti finanziari), il quel caso ne darei atto in relata di aver notifcato in tal modo su espressa richiesta dell' ente richiedente.
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    CITAZIONE
    Importante quest'utlimo passaggio:

    i dieci giorni sono comparati a quelli fissati dalle norme che disciplinano la notifica a mezzo posta che si effettua tramite raccomandata A.G. (busta verde), mentre la semplice raccomandata a/r da noi utilizzata prevede una giacenza di giorni 30.
    Le cose non combaciano e quindi torna a galla un mio vecchio dubbio:

    nelle notifiche da noi effettuate ai sensi dell'art. 140 C.P.C. , dobbiamo inviare una semplice raccomandata a/r (costo euro 3,40) od una raccomandata A.G. (costo euro 5,60)?

    Per chiudere:

    alla luce di questa sentenza è ovvio che il legislatore dovrà modificare l'art. 140 C.P.C.

    A me pare che questa sentenza voglia comparare l'avviso di deposito dell'art. 140 c.p.c. alla CAD (comunicazione di avvenuto deposito) nella notifica a mezzo posta di atti giudiziari o equiparati dalla L. 890/82, che ne allunga i termini di notificazione per il destinatario (10 giorni dalla spedizione della CAD, sempre che non sia ritirato prima), rispetto al 140 c.p.c. che dà per notificato l'atto dalla data spedizione della raccomandata A.R.
    La CAD postale, pur essendo spedita con busta e ricevuta "verdi",ha lo stesso costo (€ 3,40) e la stessa valenza di una raccomandata A.R., anzi, in caso di assenza del destinatario o di altra persona legittimata a riceverla, il postino può affiggere la busta contenente l'avviso alla porta dell'abitazione o immetterla nella cassetta della posta, e quindi restituirne l'avviso di ricevimento (anche se non effettivamente ricevuto) al mittente.
    A seguito di questa sentenza, penso che il legislatore, sicuramente dovrà adeguare l'art. 140 c.p.c., sperando che lo adegui anche prevedendo la possibilità di mettere l'avviso di deposito nella cassetta della posta come per la CAD.
    C'è comunque il rischio, che in seguito a questa sentenza, per analogia, si equipari anche la CAN (comunicazione di avvenuta notifica), tra l'altro già prevista per gli atti finanziari dall'art. 60, lettera b-bis, con la possibile conseguenza di dover sempre spedire una raccomandata, in caso di non notifica a mani proprie.

    Edited by 9,8 m/s - 18/1/2010, 23:10
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    CITAZIONE (exenon99 @ 19/12/2009, 19:31)
    Per quanto riguarda la firma per gli atti amministrativi, rimango sempre del parere che è meglio se hai la firma del consegnatario, se non altro in caso di ripensamenti non può sognarsi di dire non ho ricevuto l'atto, anche se credo che... anche senza firma gli verrebbe ugualmente difficile,però perchè rischiare in fondo a mettere una firma non ci vuole niente.

    Forse sarò troppo ottimista su eventuali future contestazioni, come avevo già dichiarato in un mio precedente intervento, rispetto comunque le scelte dei colleghi, ma si consideri che:
    sia applicando l'art. 138 c.p.c. o l'art. 60, lettera "b" del D.P.R. 600/1973, nella notifica a mani proprie quando il destinatario rifiuta l'atto o di sottoscriverlo;
    sia applicando l'art. 140, l'art. 143 c.p.c. o l'art. 60, lettera "e" del D.P.R. 600/1973;
    la notifica è resa valida dalla sola dichiarazione del messo in relata, che fa fede fino a querela di falso.
    Anche applicando l'art. 139 c.p.c. per gli atti amministrativi, il consegnatario, può ritirare l'atto in busta chiusa e sigillata e rifiutare di sottoscrivere la ricevuta, anche in questo caso, la notifica (come sopra) è resa valida dalla sola dichiarazione del messo in relata.
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    CITAZIONE (exenon99 @ 19/12/2009, 11:50)
    CITAZIONE (cursorTV @ 18/12/2009, 19:13)
    Comunque, la moglie solo dopo aver accettato l'atto in busta chiusa e sigillata potrebbe eventualmemente visionarlo e, considerato che per gli atti amministrativi non è obbligatoria la sottoscrizione, l'atto sarebbe già notificato ai sensi dell'art 139 c.p.c. indipendentemente dal suo rifiuto.

    Ciao

    Per il resto, non sarei tanto d'accordo a notificare un Atto per rifiuto a persona che non è titolare, anche perchè l'Art. 139 non lo prevede.
    Nonostante anch'io ho sentito che non sia obbligatoria la firma del ricevente in caso di Atti amministrativi, io la faccio mettere ugualmente,magari non invio la raccomandata di avviso di notifica, ma la firma la devono mettere.
    (Penso che sia una garanzia sia per il Messo che per il ricevente)
    Ciao

    Non intendevo notificare l'atto per rifiuto, in tal caso sarebbe un 140 c.p.c.
    Intendevo che, se in questo caso la moglie, accetta il ritiro dell'atto, glielo consegno in busta chiusa e sigillata, non gli faccio firmare nè atto, nè ricevuta (non è previsto per gli atti amministrativi, è consigliato, ma è una scelta personale), l'atto si intende notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
    Se successivamente apre la busta, visiona l'atto e decide di rifiutarlo, secondo me l'atto è già stato notificato (nel frattempo sono già fuori dal cancello e sgommando con l'auto sono sparito) e non glielo ritiro.

    Se invece è un atto finanziario, l'art. 60, lettera b-bis del D.P.R. 600/1973, dice che il consegnatario "deve"sottoscrivere una ricevuta della busta contenente l'atto, quindi se rifiuta la sottoscrizione, non gli consegno niente ed applico l'art. 140 c.p.c.
    Il rifiuto di sottoscrivere la ricevuta, secondo il mio parere personale, equivale al rifiuto a ritirare l'atto.

    Ciao
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    CITAZIONE (clau 1956 @ 18/12/2009, 12:00)
    NEI VARI CORSI E ANCHE DAL MIO PROGRAMMA DELL ALBO VIENE CONTEGGIATO LO STESSO GIORNO DI PUBBLICAZIONE ESEMPIO PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI DAL 05/12/2009 AL 20/12/2009

    Se viene conteggiato il giorno di pubblicazione, i giorni sono 16.
    Anche noi pubblichiamo così, solo che il conteggio parte dal 06/12/2009, quindi 15 giorni.
    Da noi, per tutti gli atti pubblicati, compresa la busta contenente l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 60, lettera "E" del D.P.R. 600/1973, non viene conteggiato il giorno di pubblicazione.
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    Un caso analogo mi è capitato questi giorni. L'Agenzia delle Entrate mi richiede la notifica di un atto ad un cittadino iscritto A.I.R.E. nel domicilio fiscale nel mio comune.
    La richiesta è stata fatta poichè, l'atto è stato emesso il 3/12/2009 con scadenza il 19/12/2009 e, non essendo certi sull'esito positivo entro il termine della raccomandata spedita all'estero, hanno preferito tutelarsi con la notifica presso il domicilio fiscale in Italia.
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    Anch'io opterei per un 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario e rifiuto della persona legittimata a ricevere l'atto, ivi rinvenuta.
    Comunque, la moglie solo dopo aver accettato l'atto in busta chiusa e sigillata potrebbe eventualmemente visionarlo e, considerato che per gli atti amministrativi non è obbligatoria la sottoscrizione, l'atto sarebbe già notificato ai sensi dell'art 139 c.p.c. indipendentemente dal suo rifiuto.

    Ciao

    Edited by cursorTV - 18/12/2009, 20:01
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    Penso al responsabile dell'area, anche se bisognerebbe sapere la motivazione che impedisce la notifica.

    Ciao
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    Sarò forse troppo ottimista su eventuali future contestazioni, ma, se ritengo ci siano le motivazioni per applicare l'art. 140 c.p.c., non esito ad applicarlo, si potrebbe già al primo accesso.
    Io normalmente se non riesco a notificare l'atto al primo tentativo, lascio una cartolina avviso su cui invito il destinatario nel mio ufficio urgentemente per la notifica di un atto (sarà un pò terroristico, ma sicuramente efficace, mi risolve la quasi totalità dei casi), in un orario limitato, con il recapito telefonico dell'ufficio e del cellulare di servizio (orario 8.00-9.00, essendo l'unico messo, ha più probabilità di reperirmi, e se non gli è possibile, lo costringe a telefonarmi).
    Dopo alcuni giorni, a mia discrezione, se non ci sono stati riscontri, passo per il secondo accesso con l'avviso di deposito già imbustato, se non riesco a notificare l'atto, e la situazione non è cambiata, eseguo tutta la procedura prevista dall'atr. 140 c.p.c.
    Chiaramente ognuno di noi agisce con le modalità che ritiene più opportune, io sono per cercare di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

    Ciao
4691 replies since 12/12/2009
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