Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    ciao
    corso avanzato è per chi sa già notificare con una certa sicurezza ma ha qualche dubbio (sempre).
    Corso base se non hai mai fatto notifiche o se stai facendo attività da poco tempo.
    Col corso base si parte dall'art 137 e via via si va avanti con 138, 139, 140.... di solito non si riesce ad approfondire gli aspetti più complessi dall'art 140 in poi.
    Con il corso avanzato si dovrebbe parlare dagli art 140 in poi e problematiche PEC ecc..

    Da come poni la domanda ti consiglierei di iniziare dal corso base: da solo non basterà per essere un Messo sicuro del suo lavoro :woot:

    ma ce la farai
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    sicuramente do un protocollo in uscita. Anche perchè l'atto restituito, che avrò digitalizzato, deve andare in conservazione.
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    CITAZIONE (LAURES @ 10/1/2023, 10:38) 
    In relazione all'attestazione di conformità in entrata, la stessa sarebbe un'attestazione di conformità a documento informatico? Apponendo l'attestazione quando si restituisce l'atto non dovrebbe già bastare quest'ultima? Grazie a chi vorrà rispondermi

    ciao, no, sono due attività diverse.
    quando fai l'attestazione di conformità dell'atto ricevuto, stai dichiarando la conformità dell' atto SU CARTA al documento informatico.

    Quando invece restitusci l'atto notificato, a cui hai aggiunto la tua relata IN CALCE, dichiari la conformità del documento informatico al documento
    cartaceo


    Tutto quello che esce dall'Ente deve essere protocollato. Anche perchè quando fai la dichiarazione di conformità hai necessità di conservare l'originale. Nel momento in cui l'atto è digitalizzato e conservato a protocollo, non hai più il problema di conservare la carta.
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    Ciao Laures,
    dipende...

    se intendi di chiarare la conformità di un atto da notificare ricevuto via PEC e di cui prepari una copia cartacea, al Messo non serve particolare autorizzazione perchè già l'art. 137 cpc ti autorizza alla dichiarazione di conformità. io di solito scrivo in relata l'attestazione.

    Se invece intendi la RESTITUZIONE tramite PEC dell'atto notificato, dovrai trasformare l'atto cartaceo in formato digitale e poi dichiararlo conforme con attestazione ai sensi art. 23ter del CAD. Quindi in questo caso serve la firma digitale. Siccome ai fini della notifica , ai sensi art 137 cpc ci è consentito rilasciare attestazioni di conformità si ritiene che anche in questo caso il Messo possa firmare; tuttavia nulla vieta di di conferire apposita delega al Messo COmunale. Ad esempio io ho preferito muovermi in questo modo cioè mi hanno dato apposita delega.
    Ciao
    :woot:
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    Ciao,
    io restituirei la notifica ma munita di relata negativa, riportando tutte le ricerche effettuate e le motivazioni che ti hanno portato a decidere di non eseguire la notifica.

    Ipotizzando che non siano noti gli eredi, penso si debba procere (nel solo caso di atti tributari o tributi locali) nei confronti degli eredi impersonalmene e collettivamente nell'ultimo luogo di residenza conosciuta del defunto
    Ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (G76 @ 5/1/2023, 11:58) 
    Ripeto non conowco la terminologia corretti delle missive e relative modalita, ma so per certo che sono state "esposte" al comune per perfezionare il tutto

    Caro G76, come ti ha detto il collega in comune non è stato esposto nulla. Tuttalpiù è stato fatto un deposito presso la Casa Comunale ma tale deposito non può averlo fatto il tuo avvocato. Lo puàò fare l'Ufficiale Giudiziario quindi se così fosse, non penso tu ti debba preoccupare di alcunché: lanotifica è eseguita correttamente.

    RElativamente al discorso "errore del Comune" questa cosa NON PUO' ESSERE. Il motivo è "presto" detto:
    Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità:
    - garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
    - assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

    Detto questo, antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi.
    Per fare un esempio...si poteva chiedere la residenza anche su una panchina del parco pubblico e venivi iscritto nei residenti senza fissa dimora.

    In ogni caso la "residenza" è una dichiarazione che l'interessato fa, consapevole delle conseguenze penali per dichiarazioni mendaci.
    Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
  7. .
    Ugualmente la responsabilità della eventuale notifica nulla è di chi cura la notifica.

    Mi spiace che non capisci. Questa volta ho spiegato bene.
    Forse non capisci quale è il significato di NOTIFICA e del verbo CURARE in senso legale del termine perchè non sei professionista del settore.
    Il tuo avvocato dovrebbe o meglio deve capire bene il significato di queste parole.

    Anche supponendo che il comune abbia fornito indirizzi sbagliati (probabilmente non è successo perchè si può prendere la residenza anche in un negozio o si può cambiare il numero esposto sulla porta proprio per indurre in errore gli altri), il tuo avvocato doveva preoccuparsi del fatto che le citazioni non risultavano NOTIFICATE (nota che non ho usato i verbi recapitare o comunicare perchè hanno un valore legale diverso).

    CITAZIONE (G76 @ 3/1/2023, 18:19) 
    Non capisco cosa centri la posta, io vado al comune il comune mi da estratto anagrafico di TIZIO, con su scritto "VIA CAIO N.2" io metto su la notifica l indirizzo datomi dal comune di TIZIO "VIA CAIO N.2" spedisco.. il postino va a "VIA CAIO N.2" e giustamente si trova di fronte ad una pelletteria di nome SEMPRONIO che nulla ha a che fare con TIZIO, il postino che c entra in tutto cio?

    il postino di Poste Italiane è agente postale (cioè un pubblico ufficiale) e se si trova di fronte alla pelletteria SEMPRONIO deve indicare sulla raccomandata TIZIO sconosciuto all'indirizzo. Oppure può applicare l'art. 9 della Legge 890/1982 e imbucare l'avviso all'indirizzo corretto, raccogliendo la firma del ricevente con data e sua firma (e la notifica è perfettamente valida)
    Se invece il postino indica MESSO AVVISO IN CASSETTA il .... e poi ti ritorna la raccomandata come non ritirata, al tuo avvocato potrebbe sembrare che la notifica sia correttamente eseguita.

    Comunque la si gira, è l'avvocato che si deve accorgere del difetto di notifica.
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    CITAZIONE (G76 @ 3/1/2023, 14:28) 
    Sterob, grazie mille per la risposta, intentare un'altra causa quando ancora non finisco queata la vedo improbabile tanti meno a colossi come poste italiane, il problema come come su scritto, non é cmq di poste italiane ma che al comune hanno un idirizzo diverso dal reale. Di un numero (uno fronte all altro) ora di chi é la colpa?
    Del comune che non ha controllato?
    Dichiarazione mendace?
    Errore umano? (Ricade sempre cmq nel comune che non ha verificato?)

    RISULTATO
    Chi paga sono io?

    Caro G76 parti da un presupposto completamente sbagliato: il Comune NON ha sbagliato.
    Forse ignori alcune cose che ora mi impegno a spiegare meglio.

    L'indirizzo di residenza del soggetto è una dichiarazione del soggetto stesso. Poi il comune verifica e conferma. Ed è quella la RESIDENZA "REALE".
    Se il Comune ha in Anagrafe che Tizio ha residenza al n. 2, vuol dire che l'Ufficiale di Anagrafe ha verificato, tramite un Agente di Polizia Locale, e quindi quello è il giusto indirizzo di RESIDENZA. Su tali basi il COmune poi rilascia Certificati, Doumenti, Atti, emette tasse ed a cascata tutti gli altri Enti pubblici si basano su qeull'indirizzo.

    Se però Tizio si sposta al n.3, è Tizio che lo deve dire. Quel diverso indirizzo potrebbe essere un DOMICILIO oppure una DIMORA oppure una ABITAZIONE.

    Quindi le tue notifiche sono fatte nel luogo corretto cioè dove Tizio ha la RESIDENZA....
    il problema è come sono fatte le notifiche ovvero le relate di notifica.

    Ti faccio un esempio didattico.
    Io ho RESIDENZA a Brennero in via rossi 3. Ma, avendo io un concetto sbagliato di privacy, non metto la cassetta lettere e neanche il nome sulla campanello. :woot:
    Tuttavia ho una altra casa a Canicattì in Via Rossi 2 e mi piace trascorrevi almeno 10 mesi all'anno anche perchè ho li un'attività commerciale in via Bianchi 4. In quel luogo ho la reale mia abitazione cioè DIMORA. L'attività commerciale è un DOMICILIO. Ho una cassetta lettere e un camapanello col mio nome scritto sopra e la posta mi arriva regolarmente perchè ho anche attivato il servizio seguimi presso la posta. Tuttavia la posta di altri gestori di servizio postale hanno difficoltà a trovarmi perchè non fanno il servizio seguimi.

    Se il tuo avvocatò mi manda una raccomandata presso la mia residenza, a seconda del gestore di posta che userà, potrei ricevere o non ricevere perchè il postino restituirà la raccomandata scrivendo che sono sconosciuto oppure mi inoltrerà un avviso all'indirizzo indicato nel servizio "seguimi".
    Se invece il tuo avvocato mi fa una notifica tramite Ufficiale Giudiziario, questo mi metterà un avviso sulla porta della mia RESIDENZA (a lui non basta non trovare il nome sulla porta o la cassetta lettere) e depositerà l'atto in Comune cioè presso la Casa Comunale.

    Tornando a noi...ancora non sai come il giudice dichiarerà le notifiche fatte dal tuo avvocato, ma se dovesse dichiararle nulle, non te la devi prendere con il comune bensì con chi ha fatto materialmente le notifiche (poste? Uffciale Giudizioario?) ovvero con chi le ha curate (avvocato).
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    CITAZIONE (leonardo1969 @ 2/1/2023, 17:24) 
    ciao, io avendo una firma lunga per vari motivi l'ho cambiata registrandola all'anagrafe del mio comune, e tutti i miei documenti (C.I. - C.F.) sono firmati con una sigla composta di due lettere, anche in banca anche documenti importanti li firmo con la sigla, senta contare che comunque i vari documenti inerenti le notifiche vi è sempre il mio nome e cognome per esteso leggibile e poi firmo.
    così facendo non dovrebbe essere messa in dubbio l'autenticità.
    cosa ne pensate?

    mi sembra un ottimo ragionamento. :b: :D
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    CITAZIONE (G76 @ 29/12/2022, 16:01) 
    Buonasera ISTRICE41,
    grazie per la risposta,
    Si é perfettamente cosi, abbiamo chiesto al comune l indirizzo di residenza e ci é stato fornito "via tar dei tali n.2" invece quello "reale é "via tar dwi tali n.3" (di fronte al n,2) a questo indirizzo abbiamo mandato le notifiche che puntualmente tornavano dietro, il giudice ha verificato se l indirizzo delle ns notifiche corrispendesse con quello del comune, e cosi é. Fatto ciò il giudice a sentenziato. A seguito della sentenza, la controparte é venuta a conoscenza del giudizio, il loro avvocato dichiara nulle le notifiche perche l indirizzo reale é diverso da quello delle notifiche.

    Cmq per farla piu chiara, al comune l indirizzo é sbagliato.

    Ciao G76,
    se chiedi il certificato di residenza di un soggetto al comune di residenza, quest'ultimo rilascerà un certificato, che è un ATTO pubblico.

    Ora capire per quale motivo il destinatario delle notifiche abbia abitazione in un luogo diverso dalla RESIDENZA CERTIFICATA è problema direi improbabile imputare al Comune.
    Potrebbe la personafisica aver fatto una dichiarazione mendace (e questo è un reato penale che rientra nella categoria falso ideologico), inducendo in errore il Comune oppure potrebbe aver più banalmente spostato la propria abitazione senza comunicare lo spostamento (magari anche in modo strumentale cioè per trarne vantaggio).
    Un esempio strumentale per trarre vantaggio è questo. Il destinatario dell'atto sa bene che abita al 3 invece che al 2 e magari le ha anche ricevute le notifiche. Consapevole di aver torto nel merito e consapevole dell'errore di indirizzo fa finta di niente chiedendo (non dichiarando) la nullità della notifica solo dopo la sentenza (se la chiede prima, le notifiche sono sanate). Così facendo cioè se l'avvocato otterrà la dichiarazione di nulità della notifica, otterrà anche la nullità della sentenza.

    L'avvocato di controparte chiede, sarà il giudice che dichiarerà l'eventuale nullità. Ma la notifica è perfettamente valida se ben eseguita all'indirizzo certificato dal Comune.

    Purtroppo capita spesso che l'agente notificatore non scriva una corretta e dettagliata relata di notifica, soprattutto per le notifiche chiuse con irreperibilità del destinatario. Per questo il nostro lavoro è importante.
    :woot:
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    CITAZIONE (Paco8712 @ 29/12/2022, 19:47) 
    Scusate volevo dire consegnato atto giudiziario. È sulla sigla mi riferisco alla mia di addetto alla consegna

    Ciao Paco8712 consegnando le raccomandate, firmi non come addetto ma come AGENTE. La differenza è importante.

    Addetto = assegnato allo svolgimento di un compito (nessuno sforzo intellettivo e nessuna responsabilità)
    Agente = persona fisica (o giuridica) che, a titolo professionale, rappresenta un'organizzazione più o meno autonoma e conclude operazioni nel predefinito dominio, fisico o astratto

    Consegnando una raccomandata, e controfirmando l'avviso di ricevimento, tu, in qualità di agente, certifichi l'esecuzione di un compito in un determinato modo in rapprensentanza dell'organizzazione per cui lavori.

    Mi vien da dire che il tuo responsabile fa bene a pretendere da te una firma leggibile. Le ragioni potrebbero essere anche esterne alla tua organizzazione. Ad esempio utenti spesso fanno dichiarazioni che negano il corretto svolgimento del servizio di recapito delle raccomandate; questo potrebbe voler dire che o gli utenti mentono oppure ci sono "colleghi" che firmano recapiti che non hanno effettivamente svolto. Forse perchè i "colleghi" non sono pienamente consapevoli di essere AGENTI che hanno anche delle responsabilità con ricadute sulla vita altrui. Sei io fossi il responsabile servizio vorrei sapere con certezza se una determinata raccomandata è stata recapitata tramite l'agente Pinco Pallino piuttosto che da Pippo Pappa (entrambi con sigla PP :woot: )

    A mio modesto parere la strada da percorrere non è polemizzare e perdere inutilmente tempo nel difendere un'abitudine sbagliata (firmare con le sigle) ma piuttosto sforzarsi e pretendere tutti gli strumenti per svolgere correttamente e in sicurezza il compito di AGENTE.
    Ciao :woot:
  12. .
    Concordo con 4marzo66.
    In casi di consegna al coabitante la raccomandata non è necessaria. Lo è solo nel caso di notifica di atti FINANZIARI ma qui si sta parlando di atto amministrativo
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    Ciao G76,
    alcuni chiarimenti sono necessari:
    1) cosa intendi nel titolo? così com'è scritto sembra che la residenza anagrafica sia sbagliata ma questa cosa non è possibile. E' più probabile che il soggetto abbia fatto delle dichiarazioni non corrette. Per favore definisci meglio l'affermazione.
    Preciso che UN numero di differenza può rappresentare anche una grande distanza. Nel caso di Piazze no ma nel caso di strade i numeri pari sono a destra e i dispari a sinistra della via
    2) il tuo avvocato avrà ricevuto indietro l'Avviso di Ricevimento con le attestazioni dell'Agente Postale. Voglio dire che anche se fosse confermato un luogo di indirizzo sbagliato, potrebbe benissimo essere che l'agente Postale ha comunque consegnato la raccomandata. Quindi consiglio di controllare le risultanze della AR.
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    Ciao Paco8712
    non c’è alcuna legge che prescrive la firma leggibile.
    tuttavia la cartolina (l'avviso di ricevimento) delle AG la firmi in qualità di Agente Postale cioè Pubblico Ufficiale.

    Nei documenti sottoscritti dinanzi a pubblici ufficiali è necessario che la firma sia leggibile proprio per consentire all’ufficio di ricondurre la stessa al suo autore.

    Per quanto riguarda gli Atti pubblici, la Cassazione ha detto che l’illeggibilità della firma non comporta l’invalidità del contratto anche quando è la stessa legge a imporre la forma scritta. Tutt’al più, potranno essere disposte delle sanzioni disciplinari nei confronti del notaio che ha fatto sottoscrivere un atto con una sigla illeggibile.

    In conclusione ti raccomanderei di firmare in modo leggibile anche perchè il tuo superiore ti ha dato un preciso ordine di servizio che devi rispettare. La sanzione disciplinare, a mio parere, è fondata sul mancato rispetto della precisa direttiva.
    Ciao :woot:
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    CITAZIONE (cri56789 @ 14/12/2022, 16:43) 
    Io invierei anche racciomandata con avviso al legale rappresentante

    La notifica di un avviso di accertamento direttamente ai soci, intestato alla società estinta, è valido, perché trova fondamento nel nuovo fenomeno successorio sui generis inquadrato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7168 del 15/03/2021)

    www.fiscooggi.it/rubrica/giurispru...da-entro-5-anni

    Avviso a società estinta: notifica al liquidatore valida entro 5 anni

    se si fa un art. 138 come giustificheresti una raccomandata AR? la paghi tu?

    Noi dobbiamo notificare a chi ci è richiesto e non fare altre attività. Quindi ci penserà il richiedente a fare notifiche ad altri soggetti se lo ritiene necessario.

    Dal momento che la PERSONA FISICA, in qualità di LR della società si presenta in comune e fai un art. 138 non c'è altro che puoi fare.
1033 replies since 15/6/2010
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