Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    ciao,
    il dispositivo dice:
    "Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria

    Quindi il messo comunale non ha competenza. Spetta alla Polizia Giudiziaria cioè Vigili
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    si capitato.
    Io faccio relata negativa e inoltro l'atto alla casa circondariale dov'è detenuto il destiantario, per la notifica.
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    Carissimi
    Per l'appicazione dell'art. 65 del DPR 600/1973 deve essere espressamente richiesta la notifica ai sensi art 65.
    Se l'atto arriva senza indicazione di eredi e senza indicazione di usare l'art 65, direi che è meglio non prendere iniziative.

    Se l'atto arriva con richiesta di notifica agli eredi ed espressa richiesta di procedere applicando art. 65 del DPR 600/1973, come giustamente avete detto, notificate alla persona che si è dichiarata erede e che avrete trovato all'indirizzo del de cuius.
    Se nella casa del de cuius non trovi persone che si dichiarano eredi, in caso di atto amministrativo (tasse locali tipo TARI), di applicherà art. 143; se invece si tratta di atto tributario(cioè atti AdE) allora si aplpicherà ex art 60 co.1 lett. E.

    Se non è espressamente chiesto di applicare ex art 65, io faccio relata negativa e restituisco l'atto.
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    L'ufficio richiedente deve indicare gli eredi.

    Se non li indica non puoi procedere. Io faccio relata negativa e restituisco l'atto con la relata in calce all'atto.

    Se ti hanno chiesto di applicare l'art 65 del dpr 600/1973 in realtà puoi procedere se si tratta di un tributo locale. Attento però che l'art. 65 da indicazioni sul luogo di notifica.

    La sentenza di Corte di Cassazione n. 15437/2019 ha ritenuto nulla una notificazione effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’abitazione di un erede anziché presso l’ultimo domicilio del de cuius. Quindi l’ultimo domicilio del de cuius è ritenuto luogo vincolato. Questa sentenza di cassazione è relativa ad un avviso di accertamento ICI, in seguito a decesso del contribuente, ....quindi la notifica impersonale e collettiva agli eredi prevista dall’art. 65, 4° comma, del DPR 600/73 si applica anche ai tributi degli enti locali.
    L’art. 65 non introduce una procedura speciale di notificazione; si limita a definire il luogo di notifica (ultimo domicilio de de cuius) e i destinatari dell’atto, cioè gli eredi, impersonalmente e collettivamente e poiché per i tributi degli enti locali le norme di settore non dispongono che si notifichi con la procedura prevista per le imposte dei redditi, nell’eventualità che all’ultimo domicilio del cuius non sia possibile reperire alcun erede, si ricorre all’art. 143 c.p.c. (invece per gli atti AdE uso l’art. 60 lett. e DPR 600/1973)
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    Ciao Cutt,
    con la dematerializzazione direi che sarebbe ora obbligatorio fare tutto con applicativi.
    Devo dire che ero un poco resistente ma l'uso mi ha semplificato la vita.

    Ho un registro per le notificazioni.
    Un altro registro per i depositi.
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    Scusa Rita se non sono intervenuto prima ma potevo collegarmi

    CITAZIONE (RITA@ @ 25/9/2023, 08:08) 
    Buongiorno, scusate se ritorno sul dubbio 140 o 143.
    Partendo dal fatto che nel caso 140 se ritorna indietro la raccomandata con dicitura irreperibile significa che la notifica 140 è nulla, e in caso di contenzioso prevale l'operato dell'ufficio postale.

    questa interpretazione è completamente sbagliata. Purtroppo il collega fa delle conclusioni fantasione che ora mi toccherà chiarire punto per punto.
    Primo: se la notificazione eseguita ai sensi art 140 è eseguita correttamente con adempimenti fatti a norma di legge, il fatto che la comunicazione inviata con raccomandata ritorni indietro con dicitura irreperibile NON, ripeto NON significa che la notifica sia nulla.
    Secondo: in caso di contenzioso ogni caso fa da se. NON è vero che prevalga l'operato dell'ufficio postale.

    CITAZIONE (RITA@ @ 25/9/2023, 08:08) 
    Ora mi chiedo, perché l'operato dell'ufficio postale prevale su quello del messo? Quante volte mi è capitato che sia ritornata indietro una raccomandata ma il destinatario ha ritirato l'atto perché in possesso del mio avviso lasciato sulla porta.Insomma il nostro operato è sempre discutibile il loro come in quest'ultimo caso, no, loro la fanno franca.
    Ma! Questa legge della nullità in questo caso è da rivedere proprio non è coerente.
    Io continuo con il mio 140 anche se so per certo che dall'ufficio postale tornerà indietro.Cosa devo fare altrimenti? Che grosso problema!

    Infatti NON prevale l'operato dell'ufficio postale. La legge della nullità della notifica nel caso in cui la raccomandata con la comunicazione di deposito torni non recapitata NON esiste.

    Se il destinatario abita effettivamente all'indirizzo e il postino restituisce le raccomandate perché manca il nome del destinatario sulla cassetta postale, è meglio riportare in relata la causa del mancato recapito e cioè la mancanza di cassetta postale col nome del destinatario, condizione questa necessaria a poter ricevere la corrispondenza come previsto dal regolamento postale. L'eventuale giudice chiamato a decidere sulla validità della notificazione possa attribuire la mancata ricezione della raccomandata a colpa del destinatario e non annullare la notificazione.

    Comunque se non si hanno informazioni circa l'abbandono dell'alloggio non è possibile ricorrere all'art. 143 cpc poiché tali elementi devono essere presenti in relata per superare le risultanze anagrafiche.

    Considera inoltre che l'avviso alla porta contiene le stesse informazioni della raccomandata ar e quello è stato effettivamente consegnato presso l'abitazione del destinatario.

    In ogni caso ricorda sempre di seguire dei corsi fatti da persone competenti. La frequenza dei corsi toglie i dubbi e le confuzioni e ci permette di riconoscere suggerimenti giusti da quelli sbagliati.
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    CITAZIONE (LAURES @ 9/9/2023, 08:37) 
    Quindi se il ritirante firma una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere persona legittimata a ritirare si potrebbe anche fare a meno della delega scritta giusto? aspetto che mi interessa particolarmente in quanto capita spesso che persone vengano a ritirare per conto di altri senza una delega scritta....

    Si, uso questa procedura se chi viene a ritirare non ha la delega scritta ma la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sempre rilasciata consapevoli degli aspetti penali previsti dall'art 76 dello stesso DPR 445/2000. A volte capita che la persona presentatasi per ritirare prefesca procurarsi la delega.

    CITAZIONE (LAURES @ 9/9/2023, 08:37) 
    Un'altra cosa: che accorgimenti consigliate di adottare per conservare la documentazione delle persone che ritirano tipo copie o estremi documenti, oppure le firme stesse del ritiro, visto che se tale documentazione rimanesse nelle cartelle degli
    elenchi potrebbe poi un giorno andare al macero dopo tipo due anni o cinque anni congiuntamente alle stesse cartelle... come vi regolate conservate copia a parte? Oppure digitalizzate ? oppure conservate semplicemente la documentazione negli elenchi archiviandola congiuntamente agli stessi? Grazie a chi potrà darmi suggerimenti

    Io conservo le ricevute di ritiro insieme alle cartelle/depositi per cui poi vanno allo scarto con lo stesso tempo previsto per le cartelle depositi. Invece il registro degli atti depositati è conservato per 20 anni. L'ideale sarebbe conservare le ricevute di ritiro e dichiarazioni sostitutive insieme al registro... purtroppo nel mio ente l'archiviazione non è considerata un servizio importante. :(
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 7/9/2023, 22:15) 
    "Siccome però è proprio sbagliato fare un art. 143 dopo aver individuato la dimora del destinatario solo perchè il postino stagionale è un poco frettoloso o perchè il destinatario ha un concetto distorto della protezione dati..."

    Perchè dovresti fare un 143 se hai individuato la dimora (ossia, la presenza non prevalente ma attuale) del destinatario? Non penso di avere detto questo.

    direi che, si, L'hai praticamente detto.
    Anna1996 ha scritto ho inviato la raccomandata. sicuramente tornerà in comune la raccomandata inviata. è comunque notificato?
    Di Venti Carmelo ha risposto : Se hai fatto le tre procedure corrette dell'art 140 c.p.c , si .
    tu Ricki sei intervenuto prima dicendo Assolutamente no, se ti torna indietro la ricevuta della raccomandata con dichiarazione dell'agente postale che ti dichiara il soggetto, sconosciuto irreperibile, trasferito (insomma nei casi in cui non fa la compiuta giacenza), l'atto non è notificato.
    quindi quando Anna1996 ha chiesto Quindi quando mi torna la raccomandata posso fare la relata con il 143?
    tu ricky hai risposto Esattamente

    Questo tuo suggerimento è sbagliato e confonde la collega.. Per favore Ricki fai attenzione.
    Per favore Anna ti sconsiglio di considerare la rinotifica ex art.143 di un atto che ha già ritenuto corretto notificare con l'art. 140.

    Come ha detto Sterob64, come ho detto poi io e ribadito con ironia da lgabelli e prima detto da DI VENTI, fatte le tre formalità previste dall'art 140 cpc,non va fatto altro.
    Naturalmente le tre formalità vanno fatte in modo corretto.

    Il portalettere può NON consegnare la corrispondenza all'indirizzo del destinatario sul semplice presupposto che manca la cassetta postale senza precisare che è questa circostanza e non una sua reale conoscenza della situazione abitativa del destinatario a determinare la restituzione della raccomandata con la dicitura "Trasferito-Irreperibile sconosciuto."

    Vero è che ci sono state sentenze che hanno ritenuto le notifiche non eseguite per le dichiarazioni del servizio postale ma NON si può pretendere che il messo notifichi per irreperibilità assoluta del destinatario se non ha raccolto informazioni sull'abbandono dell'alloggio.
    TAntomeno non si può rinotificare un atto già notificato riprendendo lo stesso. Al limite sarà il richiedente la notifica a chiederti di rifare.

    Attenzione che la relata di notifica è un atto pubblico e per notificare ai sensi dell'art. 143 bisogna dichiarare che il destinatario non ha abitazione, ufficio o azienda nel suo domicilio fiscale e riportare le ricerche in base alle quali ha determinato l'abbandono dell'alloggio.

    Personalemente, quando applico l'art. 140 e vedo che ci potrebbero essere difficoltà per il postino, ho l'abitudine di scrivere, Dalle ricerche fatte il destinatario è tuttora residente e non sono emerse informazioni circa l'abbandono dell'alloggio da parte dello stesso..

    :woot:
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    io li faccio
    ciao
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    Secondo me lo puoi applicare.

    Apparentemente sembrerebbe un caso da secondo comma dell'art. 143 cpc ma questo è un modo di notificazione per la notificazione di atti processuali.
    Se vuoi usare il 2° comma dell'art. 143 cpc un problema è l'individuazione del PM di riferimento. E' quello del luogo di emanazione atto o quello del tribunale di riferimento nella cui circoscrizione ricade il comune a cui appartiene il messo comunale?

    ricordo che il dott. Asirelli a un quesito ANNA aveva detto che i messi comunali raramente ricorrono al 2° comma dell'art. 143 cpc e suggeriva di usare l'art. 143 cpc 1° comma.

    Il ragionamento era che la "residenza", per la notificazione (Art. 139 CPC) è il luogo in cui il destinatario vive abitualmente e può anche divergere da quella ufficiale.
    Tra l'altro invio al PM non aggiunge alcuna garanzia per il destinatario.

    Direi che ogni dubbio sarebbe fugato se il richiedente la notifica, ti avesse ufficialmente chiesto di eseguire la notificazione mediante deposito alla casa comunale. E riporterei la richiesta in relata.
    Ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 7/9/2023, 10:03) 
    Assolutamente no, se ti torna indietro la ricevuta della raccomandata con dichiarazione dell'agente postale che ti dichiara il soggetto, sconosciuto irreperibile, trasferito (insomma nei casi in cui non fa la compiuta giacenza), l'atto non è notificato.
    Cosa intendi con "la casa è disabitata??"..intendi che nel momento in cui sei andata sul posto, non c'era nessuno a casa perchè momentaneamente assenti, oppure la situazione è più compatibile col fatto che in realtà, nonostante la risultanza anagrafica, di fatto non ci abita nessuno?
    Perchè nel secondo caso....non devi applicare il 140 cpc ma il 143. E in caso di contenzioso, il fatto che la raccomandata sia stata "respinta" dall'agente postale, non verte certo a tuo favore.
    Quanto riscontrato dal postino non vale più di quello che stabilisce il messo. Ma è anche vero il contrario.
    Il consiglio è effettuare ricerche, rischieste informazioni, sulla base delle quali giustifichi l'applicazione dell'irreperibilità assoluta o relativa sulla base di quanto emerso, e non semplicemente sulla base della situazione anagrafica. Se un soggetto risulta residente all'indirizzo, ma la situazione di fatto è che trattasi di residenza fittizia, non effettiva, applica serenamente il 143 cpc, riportando in relazione le informazioni e le ricerche effettuate che ti hanno fatto trarre questa conclusione. Io in questi casi, ad esempio, uso la dicitura "informazioni assunte dai vicini di casa confermano l'abbandono dello stabile da parte del destinatario, per trasferimento ignorasi dove".

    Ciao Anna1996
    Questo che dice Ricki1978 ha dei profili di verità ma è bene precisare alcune cose. Capita purtroppo spesso che ritorna al mittente la Comunicazione raccomandata di avviso di deposito atto nella Casa COmunale, con la dicitura sconosciuto o irreperibile o trasferito malgrado tu abbia trovato la porta di casa e i vicini ti abbiano confermato la presenza. I postini sono oberati di lavoro e se non trovano campanello o cassetta lettere o la porta non è visibile, non lasciano la raccomandata. Putroppo è molto frequente.
    Come giustamente dice Ricky, potrebbe essere che un giudice, in caso di ricorso, decida di dare più peso alla versione del postino.
    Siccome però è proprio sbagliato fare un art. 143 dopo aver individuato la dimora del destinatario solo perchè il postino stagionale è un poco frettoloso o perchè il destinatario ha un concetto distorto della protezione dati, io ho l'abitudine di scrivere in relata diciture tipo ....L'edificio è un condominio privo di portineria. Dalle ricerche fatte il destinatario è tuttora residente e non sono emerse informazioni circa l'abbandono dell'alloggio da parte dello stesso.
    Naturalmente le diciture in relata devono corrispondere all'assoluta verità.

    Nel mio terrritorio ho, per esempio, un signore che è presente, malgrado gli sia stato chiesto di mettere nome su campanello e cassetta, lui non li mette. Io faccio notifiche ex art. 140 e le raccomandate ritornano tutte con la dicitura sconosciuto. Ma il destinatario viene sempre a ritirare perchè trova sulla porta il mio avviso.
    se poi il destinatario ha deciso di non mettere la cassetta lettere per trarre in inganno il postino, almeno non ricadono su di me guai.
    Capito? :woot:
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    ciao Laures
    concordo con te nel tentare comunque una notifica.
    Condivido quanto dice Ricki1978,
    aggiungo in modo esplicito che, anche se non residente, io nomalmente mi reco comunque sul luogo indicato in atto per la notificazione.
    Se poi non trovo il soggetto, comunque posso tentare gli articoli 139 e 140 cpc. Il luogo potrebbe essere un albergo ad esempio.
    Tempo fa in effetti mi è capitato di un cittadino straniero che aveva dichiarato come domicilio e domiciliatario un albergo e in quel particolare caso avrei potuto anche applicare l'art. 138 a mani del domiciliatario.

    Tuttavia, se non riesco a fare consegna in mani proprie, se non trovo nessuna delle figure previste dall'art. 139 e non è possibile applicare l'art. 140, restituirei con relata negativa.

    mi rimane un dubbio se il destinatario sia un cittadino straniero che mai ha avuto residenza in Italia e non è nato in Italia. Prbabilmente in questo caso applicherei l'art. 143.
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    Cari amici e colleghe,
    stiamo attraversando un'epoca caratterizzata da una crescente liberalizzazione economica, con una redistribuzione delle risorse che va verso l'alto.

    Per affrontare il nostro impoverimento, serve azione collettiva: è necessario iscriversi al sindacato.

    Questo processo di ridistribuzione verso l’alto, il neoliberismo, si sviluppa in diverse fasi:
    - Inizia con la deregolamentazione economica, che comporta tagli alla progressività delle tasse e un aumento di quelle regressive, come quelle sui carburanti. Nel frattempo, lo Stato fa finta di niente riguardo agli extraprofitti di banche e multinazionali che evitano di pagare tasse. Come si fa a evidenziare questa ingiustizia? Iscrivendosi a sindacato o associazione categoria per far sentire la nostra voce.

    - Poi viene la privatizzazione di aziende pubbliche e servizi essenziali, come la sanità, trasporti, scuole e i servizi anche sociali, una tendenza che è già ben avviata. Come si fa a invertire questa tendenza? Iscrivendosi a gruppo di pressione, sindacato o associazione, che può far sentire la nostra voce.

    - Oramai consideriamo il welfare come un costo, anziché come un ammortizzatore sociale. Questo ci è stato inculcato nel tempo con la cattiva informazione e si traduce in considerare normale, ad esempio, i tagli alle pensioni, sia dal punto di soldi che di tempo.

    - Continuando, assistiamo alla riduzione dell'intervento dello Stato, che spesso affida i suoi compiti ad "agenzie". (di vigilanza, regolazione mercato ecc.)

    - Prosegue ancora con la flessibilizzazione del mercato del lavoro, che oggi è presente anche nel settore pubblico. Quanti dei nostri colleghi sono ora dipendenti o soci di cooperative? Sarebbe bello che anche loro si iscrivessero a sindacato o associazione di categoria ma spesso non lo fanno.

    - Infine, con questa flessibilità (che forse dovremmo chiamare precariato), si giunge alla delocalizzazione del lavoro. Nel settore pubblico, ad esempio, vediamo sempre più servizi gestiti da società “informatiche” private. Come si fa a capire che queste azioni sono contro di noi? È il sindacato che può fare informazione e pressione (esterna ed interna) ma ha bisogno di forza data dai numerosi iscritti…che oggi non ci sono.

    - Un aspetto che emergerà con calma e in modo discontinuo è l'autoritarismo, che sarà attuato, per mantenere l'ordine pubblico in situazioni di “pericolo”. Questo lo vediamo già oggi che hanno iniziato a manifestarsi coloro che subiscono i tagli. L’ideale non è fare manifestazioni di piazza ma pressioni tramite l’iscrizione a chi ci può rappresentare.

    Ci fanno credere che il benessere collettivo sia garantito dalla libertà di impresa individuale, all'interno di un quadro istituzionale caratterizzato dal primato del libero mercato. I rapporti tra le persone sono diventati come un affare economico. Ma questo è un mito che favorisce chi ha il potere economico. Libero denaro, libero amore = Libera volpe in libero pollaio. (Joyce J., Ulisse, 1920)

    Questa redistribuzione di ricchezza e privatizzazione avviene attraverso una rivoluzione culturale, cioè attraverso la distruzione del senso di appartenenza tra le persone che lavorano nello stesso luogo o fanno lo stesso lavoro, ma che vengono indotte a credere di essere liberi individui dipendenti. Notare la contraddizione dei termini liberi e dipendenti.

    Le politiche messe in atto vengono spesso presentate come inevitabili, senza alternative, ce lo chiede l’Europa o la BCE e poi gestite da "tecnici" o agenzie, senza coinvolgere davvero la popolazione, magari tramite algoritmi! Questo processo avviene in modo subdolo, sia attraverso politici di "sinistra" sia di "destra", rendendo difficile riconoscere chi ci rappresenta e convincendoci di miti contrari ai nostri interessi. E chi ci rappresenta davvero? Nessuno

    Anche i sindacati sono stati influenzati da queste azioni? Si.

    Confindustria, ad esempio, è un sindacato, un gruppo di pressione a cui tutti gli interessati sono iscritti. Oltre 150.000 aziende che occupano 5 milioni di lavoratori. L’aggregato dei sindacati lavoratori arriva a 11 milioni di iscritti ma oltre il 50% sono pensionati. È urgente per i lavoratori iscriversi, soprattutto i giovani.

    In realtà, i sindacati lavoratori sono stati indeboliti mediaticamente, e il loro potere contrattuale è basso; risultato ottenuto distruggendo la fiducia e il senso di appartenenza delle persone e promuovendo l'individualismo. Le chiavi per un'azione collettiva di successo sono l'unità e la rappresentatività di massa. Quando negoziamo, la parte pubblica detiene il potere, ma la nostra collaborazione può scalfire quel potere ed è fondamentale per il successo di una trattativa.

    Affrontare questa strategia di impoverimento di massa a vantaggio di pochi è una sfida complessa che richiede un impegno a lungo termine.

    Tuttavia, solo se siamo uniti collettivamente e riceviamo il sostegno individuale del maggior numero possibile di dipendenti, è possibile fare qualcosa. Se siamo divisi e i sindacati rappresentano solo 20% dei lavoratori, quale forza contrattuale potremo mai avere? Posso garantirvi che il tempo è prezioso, e con le attuali condizioni, stiamo perdendo tempo. Un cambiamento nelle condizioni porterà a un cambiamento nelle intenzioni.

    Vi invito a riflettere su quali sono i vostri obiettivi individuali, e soprattutto quali sono i vostri problemi che vorreste vedere risolti o almeno attenuati. Sul lavoro vi sembra di avere accesso alle informazioni rilevanti? Vi sembra di essere in un ambiente inclusivo e vi sentite valorizzati? Non pensate che, se si raggiungessero degli obiettivi di gruppo si potrebbero più facilmente raggiungere obiettivi individuali? Non sentite mai la necessità di sentirvi supportati?

    Vi invito quindi a unirvi, a sottoscrivere l’iscrizione a ANNA e sindacato, a partecipare ai sindacati e a sostenervi a vicenda, perché rappresentiamo tutti noi, non solo singoli individui. Solo insieme possiamo cambiare il futuro, con amore reciproco e solidarietà.
    Riflettete. Iscrivetevi che farà bene a tutti noi.
    Grazie.

    Edited by ISTRICE41 - 7/9/2023, 08:01
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    Ciao Rita,
    gli avvisi INPS sono Atti Amministrativi quindi il DPR 600/1973 non c'entra.
    Tante volte abbiamo detto questa cosa. Se ora INPS ha smesso di chiedere la notifica ex DPR 600/1973 è una cosa positiva. :]

    In caso di irreperibilità assoluta è corretto usare l'art 143 cpc ma non pubblicare niente all'albo pretorio.
    La necessità di pubblicazione non c'è più dal 2003, quando il d.lgs 196/2003 soppresse le parole del primo comma dell'art 143 che prevedevano la pubblicazione.

    Addiritttura se fai pubblicazione rischi sanzione dal Garante protezione dati.
    ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (LAURES @ 2/9/2023, 09:03) 
    Salve .....per quanto riguarda il ritiro delle cartelle esattoriali con la delega come vi regolate nel caso in cui il delegante sia una persona impossibilitata a firmare ?c'è la necessità che venga direttamente l'interessato..... ?

    La delega deve essere firmata. Se non è firmata io considero il ritirante come persona senza delega, quindi o mi firma una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ex art 46 DPR 445/2000) con la quale il ritirante dichiara che è il legale rappresentante legale delle persona fisica o giuridica che sia.
    Oppure firma una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ex art. 47 DPR 445/2000) con la quale il ritirante dichiara di essere persona legittimata a ritirare.

    CITAZIONE (LAURES @ 2/9/2023, 09:03) 
    Per quanto riguarda invece il ritiro degli atti giudiziari, constatato che sugli avvisi lasciati dall'ufficiale giudiziario non c'è un modello di delega.....per consegnare l'atto ad un delegato e' già sufficiente solo annotare gli estremi del documento di chi ritira oppure predisporre delega da far firmare al delegante? Grazie a chi potrà essermi d'aiuto

    come detto la delega firmata ci deve per forza essere e sulla stessa delega firmata dal delegante ci devono essere i dati identificativi del delegato (nome cognome luogo e data di nascita), la delega deve essere accompagnata da copia documento identità del delegante e il delgato dovrà esibire un documento di riconoscimento.
    Io uso la stessa modulistica. In realtà non esiste un modulistica standard.
1033 replies since 15/6/2010
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