Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    Ciao,
    dipende. Se l'atto viene da un altro ente certamente non è da usare la PEC. Il motivo sarebbe che il richiedente dovrebbe aver già provato lui a fare la nodifica diretta tramite PEC. Quindi se si rivolge al Messo di un altro comune è da supporre che abbia già egli tentato l'uso di quella PEC.

    Se invece l'atto è del tuo stesso ente la faccenda è un poco diversa.
    Vedi questo post.
    :woot:

    Edited by ISTRICE41 - 30/8/2023, 12:00
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    Ciao Riammesso,
    io munisco di relata di notificazione in calce sempre gli atti che passano dalle mie mani.
    Quindi fai bene ma non metterei la "non menzione di notifica agli eredi". Voglio dire una cosa che ho imparato nel tempo (e faccio sempre un poco fatica a rispettare): rispondo solo alle domande che espressamente sono fatte.
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    Ciao Raimmesso,
    per favore postresti scrivere esattamente cosa ha chiede AdE? senza entrare in particolari o interpretazioni che non ci competono.

    Ti è richiesto di notificare a ROSSI MArio nato nel 1899?
    Oppure di notificare agli eredi?

    Il sig. ROSSI MArio nato nel 1899 in anagrafe risulta registrato come deceduto?
    questo lo chiedo perchè mi è capitato che il destinatario si era trasferito all'estero, mai nessuno aveva dichiarato il decesso e quindi risultava ancora vivo.

    Se ROSSI Mario è "anagraficamente" vivo, dovrai procedere alla notificazione, anche ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettera E del DPR 600/1973, se necessario.
    Se invece ROSSI Mario risulterà "anagraficamente" deceduto io restituirei l'atto con relata negativa, a meno che non mi sia stato espressamente chiesto di notificare collettivamente e impersonalmente agli eredi, presso l'ultima residenza conosciuta, ai sensi art 65 del DPR 600/1973. Ma me lo devono aver chiesto espressamente.
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    CITAZIONE (Riammesso @ 28/8/2023, 10:01) 
    Buongiorno, Ho ricevuto una notifica dalle AdE intestato al sig. Mario Rossi Residente in Via Paperopoli (già quì c'è una incongruenza, senza numero civico) anche perchè in una via se non è citato il civico è difficile che la notifica arrivi a buon fine, a meno che non lo si conosca personalmente. Ma non è questo il problema. Sono risalito al sig. Mario Rossi perchè gli hanno mandato una annotazione di riserva negli atti catastali e con mia sorpresa il Rossi era nato nel 1899. ...

    Ora la mia domanda è: Notifico con pubblicazione all'albo per 8 gg? Oppure agli intestatari con titolo e quota in parte, perchè altri due intestatari residenti in altri comuni. Anche perchè l'AdE gli intestatari catastali non li cita come eredi, ma solo come intestatari catastali con usufrutto per 1/1 di un intestatario e di nuda proprietà per 1/3 di altri, tra l'altro questa annotazione di riserva l'AdE l'ha fatta in merito ad una voltura del 2021 (a questo punto presumo da qualche atto notarile degli intestatari in considerazione che Mario Rossi era nato nel 1899 e ne è scaturito un usocapione, quest'ultima interpretazione personale). Grazie

    Ciao Riammesso,
    non ho capito molto bene la questione. Però suppongo che se il sig. Mario ROSSI è nato nel 1899 presumibilmente è morto. Quindi come puoi notificare al morto?
    Se AdE ti ha chiesto di notificare al sig. Mario ROSSI nato 1899 e che agli atti anagrafe risulta morto, dovrai redigere una relazione di notificazione negativa da mettere in calce all'atto e restituire.
    ciao
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    Salute Colleghi!
    scusate ma devo fare una risposta lunga.
    Innanzi tutto immagino che sia Agenzia delle Entrate Area Riscossioni (ex Equitalia da non confondere con Agenzia Entrate) a chiedere la pubblicazione dell'avviso di deposito. Questo è previsto dall'art. 60 lett. e) del DPR 600/73 per un solo giorno perchè è ciò che è disposto dall'art. 26 del DPR 602/73 in riferimento alla notificazione della cartella di pagamento. In ogni caso il tempo di pubblicazione lo deve indicare il soggetto che effettua il deposito dell'atto autorizzato alla notificazione (questo lo specifico perchè è capitato che agenzie private si inventino autorizzazioni che non hanno)

    A me, di solito, arrivano i postini a chiedere tali pubblicazioni perchè AdE-RISCOSSIONE ha affidato a Poste la notificazione delle cartelle di pagamento.
    Purtroppo, spesso i colleghi di poste non pare si rendano ben conto della differenza tra attività notificatoria e recapito corrispondenza ma tant'è.

    Si noti che il Garante della privacy con delibera inerente la gestione degli albi comunali online precisa che non si può pubblicare un atto che contiene dati personali se un'apposita norma non ne dispone la pubblicazione. I sopracitati DPR prevedono pubblicazione ma se la pubblicazione all'albo non reca il nome del destinatario è perfettamente inutile perchè il soggetto destinatario di quell'avviso non potrà capire che è rivolto a lui.

    Da una decina di anni l'albo pretorio è esclusivamente digitale quindi, ai sensi dell'art 47 comma 1 e comma 1 bis del CAD (DLgs 82/2005) "Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; ... L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.".
    Se poi consideriamo le LINEE GUIDA Agid art.10 relative alla PUBBLICITA' LEGALE (cioè l'albo pretorio), dal 2016 le richiesta di pubblicazione deve avvenire esclusivamente in modalità informatica e le pubblicazioni e le richieste di pubblicazione cartacee sono nulle.

    Quindi l'avviso di pubblicazione dovrebbe arrivare esclusivamente via telematica, con atto digitale formato correttamente secono le indicazioni delle varie LINEE GUIDA Agid.

    Come già detto da altri colleghi, non si deve chiamare nessuno. Tuttavia è bene chiarire che se è richiesta la pubblicazione all'albo del'avviso di deposito, il destinatario dell'atto è stato considerato dall'agente notificatore AdE RISCOSSIONE come persona senza abitazione, domicio, ufficio o azienda, quindi non riceverà direttamente nessun tipo di avviso.
    Ciao ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (Annalisa Gurian @ 23/8/2023, 13:17) 
    I documenti da notificare erano in carico alla collega che non ha provveduto e sono già trascorsi i 30 giorni dalla ricezione della richiesta di notifica.
    Quello che volevo capire è se posso comunque procedere alla notifica?
    Grazie

    io procederei tempestivamente. Naturalmente informa la tua responsabile del fatto, meglio per iscritto.
    Probabilmente la tua responsabile già sa del problema e probaiblmente la collega pensionanda non poteva, ma penso sia bene rinfrescare la memoria.
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    Ciao Annalisa,
    ben arrivata!

    diciamo che i procedimenti amministrativi andrebbero conclusi entro 90 giorni, con estensione a massimo 180 nei casi di particolare complessità. I termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni, al fine di acquisire informazioni, certificazioni o comunque documentazione mancante in considerazione di problemi organizzativi e gestionali di particolare gravità.

    Io come termini per la notifica la devo eseguire entro 30 giorni dalla ricezione o entro la scadenza richiesta dal richiedente la notifica.

    Ad esempio AdE di solito da i termini.
    I verbali di accertamento di violazione al CDS cerco di rispettare i 90 giorni dalla data di emissione del verbale...siccome spesso tale termine è già scaduto, notifico entro i 30 giorni dalla ricezione come detto.

    Poi la restituzione la faccio quando riesco... :(
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    consulta INAD
    https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home...lic/#!/home

    oppure potrebbe essere che ce ne sia uno disponibile nella banca dati del Comune?
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    CITAZIONE (giov1962 @ 22/8/2023, 20:11) 
    grazie per le risposte il curatore fallimentare non e' residente nel mio comune,il funzionario responsabili del procedimento dell'A.DE. non risponde , probabilmente avra' gia' provato a notificare al curatore fallimentare e forse vogliono anche la notifica dei soci. sono indeciso se rimandare indietro la loro richiesta o provare a contattare qualche socio della soc. fallita. che ne pensate?

    rimandare indietro la notifica è da escludere.
    In questo caso proverei ad andare presso la sede indicata in atto, come suggerito da Sterob64 e, nell'impossibilità di notificare a qualcuno, applicherei l'art 60 comma 1 lettera E.

    Poi quando restituirai l'atto, il più in fretta possibile, farei presente il tutto al funzionario AdE.
    ciao
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    Carissimi,
    rammento una cosa che mi pare sia disattesa da tanti colleghi.

    La richiesta di pubblicazione di Atti all'Albo pretorio avviene esclusivamente in modalità informatica o con sistemi in cooperazione applicativa.
    Le pubblicazioni e le richieste di pubblicazione cartacee sono nulle.

    Questo è quello che dice l'art. 10 delle Linee Guida AGID che sono reperibili qui
    e anche in allegato.

    Accettando pubblicazioni in formato cartaceo vi assumete responsabilità che non vi competono.
    :woot:
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    Ciao Monia,
    personalmente tento sempre di usare l'art. 140 anche per i presunti irreperibili.
    Per applicare l'art. 143 io controllo:
    - se c'è campanello o casetta lettere
    - cerco di individuare comunque la porta di casa cercando informazioni dal portiere o vicini (se non vogliono ritirare)
    - se non trovo niente torno in sede e controllo se il destinatario ha un domicilio digitale o se ha un'utenza TARI attiva
    - guardo a protocollo se c'è qualche nota protocollata con informazioni
    - se ho il dubbio che possa essere finito in carcere chiedo informazioni ai Carabinieri

    Il fatto che un art 140 abbia come risultato il ritorno della raccomandata AR non recapitata non pregiudica nulla, a mio parere.
    Purtroppo, a volte, le dichiarazioni del portalettere non corrispondono alla situazione reale. Il regolamento postale prevede la non esecuzione della consegna se il destinatario non mette il suo nome sulla cassetta ma le diciture utilizzate non chiariscono com'è la situazione.

    Infatti spesso il destinatario dell'atto notificato ex art. 140 cpc arriva alla casa comunale perchè ha trovato l'avviso del Messo ma non la raccomandata subito restituita per irreperibilità.
    Quindi la restituzione della raccomandata non è un elemento sufficiente per determinare il ricorso all'art. 143 cpc.

    Potrebbe essere utile controllare se all'indirizzo di notifica c'è il nome del destinatario sulla cassetta postale ed evidenziare la mancanza del recapito precisando che anche che il destinatario è tuttora residente e che dalle ricerche non sono emerse informazioni circa l'abbandono dell'alloggio.

    Quanto sopra io lo controllo sempre ma eventulamente si può aggiungere questi elementi anche a posteriori per consentire la giudice di valutare a chi imputare la mancata consegna della raccomandata del 140 cpc.

    Se invece emerge qualche ragionevole dubbio sull'abbandono dell'alloggio da parte del destinatario, si può andare di nuovo all'indirizzo e se emergono nuove informazioni si può fare ulteriore relata con le ulteriori ricerche fatte successivamente al 140 cpc, riportando gli elementi che ti hanno fatto ritenere che in realtà il destinatario sia ora irreperibile in assoluto e notificare ai sensi dell'art. 143 cpc.
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    Essendo la società fallita, il curatore fallimentare diventa il destinatario della notificazione poichè il curatore si sostituisce agli organi societari quindi si tratterebbe di notifica a persona fisica, quindi senza necessità di applicare l'art. 145 cpc ma intestando la relazione di notificazione direttamente al curatore.
    E' residente presso il tuo Comune?
    forse è bene che senti comunque prima il funzionario AdE perchè forse ha già richiesto la medesima notifica al Messo competente nel caso in cui il curatore fallimentare non fosse residente nel territorio di tua competenza.
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    CITAZIONE (Linda80 @ 16/8/2023, 09:15) 
    buongiorno, non so voi ma a me ogni tanto sorgono dubbi!!! Per il 138 o il 139 voi consegnate anche una copia della relata a chi ritira o nulla? io l'ho sempre consegnata perchè almeno si ricordano in che data in caso di scadenze, ma credo che sia un di piu'. Cosa ne pensate?

    Grazie per la domanda. Cose scontate fa bene ripassarle ogni tanto.

    La disposizione fondamentale è l'art. 148 cpc. Riporto il testo con sottolineato la parte pregnante rispetto al quesito.
    L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto

    Due precisazioni importanti: La relazione di notificazione deve sempre avere la data e la sottoscrizione dell'agente notificatore.
    Quindi la mancanza della data nella relata determina la nullità insanabile della notificazione. La mancanza della sottoscrizione rende la notificazione inesistete.

    Nel caso in cui la relata apposta sull'originale sia difforme da quella redatta sulla copia dell'atto notificato, prevale quest'ultima in virtù del principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.

    Direi che a questo punto sia chiarissimo che non è proprio possibile consegnare un atto privo di relata apposta in calce.

    Raccomando in calce che vuol dire in fondo, a piè di pagina...purtroppo vedo colleghi scrivere la relata in prima pagina: non va bene. O peggio tenere la relazione come foglio separato: non va bene.
    Ciao ciao
    :woot:
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    si esatto
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    Come giustamente dice Facile, le indicazioni contenute nella Relata di notifica (che ha natura di atto pubblico) valgono come prova fino a querela di falso.

    Ora è importante rilevare che la riforma Cartabia 2022 ha introdotto alcune "novità".
    Tra queste la necessità di accertamento dell'identità del portiere o vicino ma non è esplicitamente prevista la possibilità di pretendere l'esibizione del documento di identità. Quindi il portiere o il vicino non sono tenuti a mostrare alcun documento ma l'art. 651 c.p. obbliga il cittadino richiesto dal pubblico ufficiale nelle sue funzioni a dichiarare la propria identità, stato e qualità. ed anch'esso non cita espressamente la possibilità di richiedere l'esibizione di un documento di identità.
    io in relata, come suggerito da ANNA, preciso sembre che il portiere o vicino si è così qualificato e continuo a precisare in relata, come facevo prima, il suo nome e qualifica seguiti dalla espressione "tale qualificatosi". In aggiunta scrivo che ha declinato le proprie generalità oppure ha esibito un documento di riconoscimento.....c.i n. 12345678 (tipo documento e numero) se spontanemante lo esibisce.

    La necessità di ritirare la firma è un obbligo decaduto non essendo più previsto.
    ANNA consiglia di continuare a richiederla a maggior garanzia MA in caso di ritiro dell'atto senza firma di ricevuta si può ritenere l'atto notificato precisando in relata che il portiere ritira l'atto senza firmare.

    Ricorda piuttosto l'obbligo di invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica, che se non effettuata provoca la nullità della notificazione.

    Invece se stai consegnando dentro le mura domestiche del destinatario non hai motivo di far firamre ricevute e mandare raccomandate.

    Naturalmente rimane l'obbligo di consegna dell'atto in busta chiusa a soggetto diverso dal destinatario.

    CITAZIONE (Facile @ 28/7/2023, 11:12) 
    Sì. Da noi (prov. di Modena) l'Agenzia delle Entrate ha l'abitudine di inviarci l'atto da notificare, composto da più fogli, tutto graffettato in modo che nemmeno il messo riesce a vederne il contenuto, anzi fatica pure a contarne i fogli. Però non credo che questo esima il messo dal chiudere l'atto in una busta, se il consegnatario non è il destinatario, perché sotto questo aspetto l'art. 60 è molto chiaro.

    Ecco questa cosa degli atti graffettati...io li apro tutti perchè la consegna dell'atto è per copia conforme quindi controllo che le pagine siano le stesse oltre che lo stesso numero. E faccio bene perchè in passato mi è capitato più volte di trovare le due copie non esattamente uguali. :woot:
1033 replies since 15/6/2010
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