Il Messo Notificatore

Posts written by ISTRICE41

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    CITAZIONE (Fulmicotone @ 8/6/2023, 15:46) 
    .....rispettare la territorialità del comune di residenza. Io credo che ciò che dicono ad Anna sia sempre da prendere come riferimento, poi in merito a questa tematica(per me dibattuta) quello da sentire sarebbe il relatore di annamessi che lavora presso un unione

    ecco rispettare la residenza del destiantario come luogo di notificazione penso potrebbe essere importante fino ad un certo punto.
    Supponendo che sei gia passato preso la residenza del destinatario a Topolinia. Ti rechi a Paperopoli e trovi il destinatario. Essendo tu messo comunale di entrambi i comuni, potresti eseguire la notifica a mani proprie senza problemi, penso.
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    Ciao Fulmicotone,
    non mi sono spiegato molto bene. Provo a descrivere meglio quello che intendo facendo un esempio teorco che spero possa calzare.

    Il fatto che tu abbia una sede presso l'Unione non ti impedisce di essere Messo di Topolinia e di PAperopoli contemporaneamente, secondo me.
    Rileggiamo la disposizione di cui al comma 159 ad esempio: I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate... nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita

    In buona sostanza il dirigente dell'Unione, supponendo che sia competente per gli atti di nomina, ti può nominare Messo di tutti i comuni per i quali ha competenza.
    A mio parere il fatto che la tua sede fisica di ufficio sia nel territorio di Paperopoli è irrilevante ai fini del tuo Ufficio (inteso come incarico). Se tu stai operando nel territorio di Topolinia, in veste di Messo di Topolinia, come tale ti devi firmare e nella Casa Comunale di Topolinia farai il deposito degli atti notificati nel terriotrio di Topolinia.
    Comunque ti consiglio di sentire gli esperti di Anna perchè come detto già prima questa è la mia opinione formata in questi due giorni di riflessione, su un interessantissimo argomento che non avevo mai affrontato. A parte questo breve scambio con te non mi ero mai cofrontato prima su questo problema.
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    Fulmicotone i quesito è davvero interessante.
    Non ho esperienze in merito. Ma ragionando in termini logici, secondo me per tutelare te e la correttezza del tuo operato, quanto meno ci deve essere una nomina a Messo Comunale e a Messo Notificatore fatta da parte di tutti i Comuni o più probabilmente una nomina fatta dai Responsabili delle Aree compententi dell'Unione per i Comuni aderenti all'Unione, di te come Messo Comunale e Messo Notificatore per ognuno dei comuni nel territorio dei quali tu operi.

    In nessuna disposizione di legge trovo l'esistenza del Messo "unionale". Ci sono i Messi Comunale e quello Provinciale.

    L'art. 109 del Dlgs 267/2000 al 2° comma prevede la possibilità di affidare e le funzioni dirigenziali, nei comuni dove non ci sono dirigenti, ai responsabili dei servizi ed uffici con decreto motivato del Sindaco. Immagino che queste funzioni siano state delegate ad un unico responsabile per tutti i Comuni.

    La legge 296/2006 art. 1 comma 158 attribuisce chiaramente la competenza alla nomina del messo notificatore al dirigente del settore che gestisce il servizio di recupero crediti dell'ente locale.

    In assenza di dirigenti è il Segretario Generale che si occupa degli atti di nomina

    Guardiamo ad esempio la Legge 296/2006 art. 1 comma 158. Dice: Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive... nonche' degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi notificatori.

    E il comma 159 dice: I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate... nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneita'.

    Prova a parlarne con il Segretario

    CITAZIONE (Barbara.dg @ 3/6/2023, 19:42) 
    Ciao, io sono messo in una unione di comuni (2). Le relate le ho intestate ai relativi comuni e le notifiche le ho sempre fatte nei relativi comuni di residenza dei soggetti. E' comunque un quesito che mi sono sempre posta quello del territorio di competenza per la consegna a mano proprie. Fino ad adesso non ho mai affrontato l'argomento col responsabile perché mi muovo io essendo le distanze abbastanza lontane per far spostare i soggetti, ci sono almeno 15 km fra un comune ed un altro. Anche i depositi nli tengo separati logisticamente presso le relative sedi comunali.

    Nella realtà mi identifico come messo del comune X oppure comune Y

    Nella realtà indico sempre l'indirizzo esatto dove la eseguo

    RELATA volevo dire :wacko:

    Ciao Barbara, a me sembra che operi correttamente ma credo sia opportuno che tu sia nominata Messo Comunale e Messo Notificatore per tutti i comuni dell'Unione. E' bene che t affronti l'argomento col tuo resposnabile
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    ciao Ute-Dennis,
    E' corretto notificare all'indirizzo che hai trovato. Ricorda di mettere in relata di notifica l'indirizzo ovvero il luogo di notifica. Questa è una cosa che va sempre fatta. :woot: :woot:
    Ciao
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    CITAZIONE (Bruno Marco @ 30/5/2023, 12:39) 
    Ciao vorrei farti notare che la raccomandata di un 140 tornata indietro con la dicitura "Sconosiuto" non può considerarsi notificata come puoi leggere dall'allegato.
    Marco

    per favore Bruno MArco non confondiamo i colleghi, grazie! ;)

    la sentenza che hai citato riguarda la necessità di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita acompimento delle formalità previste dalla indicata disposizione. Chi ha fatto ricorso non aveva l' Avviso di Ricevimento. Non ha senso fare un'interpretazione estensiva della sentenza citata..

    Se sull'avviso di ricevimento c'è scritto sconosciuto e tale avviso di ricevimento lo produci in giudizio, non ci saranno problemi.

    La notifica ex art 140 cpc è perfezionata fatti i tre adempimenti:
    - deposito nella casa comunale
    - avvissione avviso sulla porta del destinatario
    - invio comunicazione con raccomandata AR

    Infatti nella sentenza che hai citato è scritto "...prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio...". Se manca l'avviso di ricevimento non puoi provare di aver fatto il terzo adempimento.

    Aggiungo, visto che è citata anche la sentenza Cort. Cost. 3/2010, mentre per il notificante la data di notificazione è la data di esecuzione di tutti e tre gli adempimenti, per il destinatario la data di notificazione efficace ai fini ricorsivi decorrono da dieci giorni dalla spedizione o dal ricevimento della raccomandata se questo è avvenuto prima.

    Se le raccomandate vengono restituite dal portalettere il destinatario potrebbe tentare di annullare la notificazione per mancata ricezione della raccomandata.
    In effeti è consigliabile aggiungere sotto la relata che si è verificato che all'indirizzo non c'è una cassetta postale con il nome del destinatario, condizione prevista dal regolamento postale per la consegna della corrispondenza e che al momento della notificazione il destinatario risiedeva anagraficamente all'indirizzo di notifica.
    Ciò potrebbe essere utile in caso di contestazione sulla validità della notificazione.
    Il giudice infatti potrebbe comunque ritenere che la mancata ricezione sia da addebitarsi al destinatario dell'atto e decidere per il non annullamento in quanto la causa dello stesso sarebbe da attribuirsi proprio alla parte che sta richiedendo l'annullamento per una sua mancanza.

    CITAZIONE (Bruno Marco @ 30/5/2023, 17:38) 
    scusa, ma se il messo spedisce la raccomandata per momentanea assenza del destinatario significa che si è recato alla residenza ha trovato il suo nome e ha lasciato l'avviso di giacenza per cui come fa il postino a dichiararlo irreperibile o sconosciuto?

    l'avviso di deposito va affisso sulla porta. Spesso capita che non ci sia la cassetta lettere.
    Fare un 143 dopo avviso bonario e non richiamato è una cosa che ti sconsiglio fortemente
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    Il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può, e deve, procedere direttamente alla notificazione tramite Posta raccomandata AR con cartolina bianca, senza limite territoriale cioè su tutto il territorio italiano.
    Per i tributi locali in particolare, la L 296/2006 (finanziaria 2007) art. 1 comma 161 estende la possibilità di provvedere alla notifica degli avvisi di accertamento mediante raccomandata AR.
    È fondamentale però avere indietro, ed allegare all’atto originale, la ricevuta di ricevimento completa in ogni sua parte (firma del ricevente, firma dell’agente postale, data e bollo dell’agenzia postale).
    Se non si ha la ricevuta di ricevimento la notificazione è INESISTENTE.
    Se la ricevuta di ricevimento è incompleta, è come se la ricevuta non ci fosse; quindi la notifica è INESISTENTE. In questo caso l’Ente si può rivalere su Poste perché l’Agente Postale è Pubblico Ufficiale.
    Una comunicazione a mezzo posta connessa con la notificazione, quindi ai sensi dell'art. 4 Dlgs 261/1999, rientra tra i servizi affidati in esclusiva al fornitore del Servizio Universale che è POSTE ITALIANE fino al 2026. Non è possibile avvalersi di fornitore di servizio alternativo a Poste Italiane.
    (da non confondere con il servizio di notifica via posta AG perchè la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 ha abolito la riserva a favore di Poste Italiane. Quindi per le AG si possono usare altri operatori privati autorizzati).

    La raccomandata AR ha il limite di non prevedere la compiuta giacenza e deve avere esito certo. Quindi se ritorna l’atto non consegnato occorre ri-fare la NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE.
    Ciao ciao
    :D
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    Lunedì 26 giugno 2023
    Orario 9:00 - 13:00
    e
    Martedì 27 giugno 2023
    Orario 9:00 - 13:00

    per info e iscrizione QUI
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    in realtà il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può, e deve, procedere direttamente alla notificazione tramite Posta raccomandata AR con cartolina bianca, senza limite territoriale cioè su tutto il territorio italiano. Proprio per risparmiare perchè la notificazione fatta dal messo costa sempre comunque di più (5.88 euro di diritti di notifica non coprono certamente l'effettivo costo).

    Tuttavia ci si può avvalere del messo quando non è possibile fare "utilmente " la notifica postale tramite raccomandata AR. (ad esempio se non ci sono i tempi tecnici perchè la notifica postale rispetti i termini di prescrizione).

    Diciamo che nell'ottica del rispetto del nostro lavoro, che io pretendo dai miei colleghi, non esiste che io vada in giro a fare il "fattorino" (con tutto il rispetto per i fattorini). E se mi vengono a raccontare la faccenda der "risparmio spesa", rispondo che proprio in tale ottica devono fare le raccomandate, se possibile: costa meno una raccomndata che mandare in giro per un'ora il messo che usa un mezzo di servizio.
    Inoltre non si permettono: non sono mica qui a grattarmi, ho tantissimo da fare. Quindi le notifiche se le fanno da soli via posta e se non ci sono i tempi, allora mi possono chiedere direttamente la notifica.

    Dagli enti esterni si da per scontato che non hanno potuto fare utilmente la notifica via posta.
    saluti!

    :woot:
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    CITAZIONE (cri56789 @ 25/5/2023, 13:56) 
    Perché non procedono via PEC?

    forse hanno già provato senza esito.

    La risposta che ti ha dato Di Venti Carmelo riporta la dicitura "Non è stato inoltre possibile notificare l’atto a mezzo del legale rappresentante in quanto lo stesso non risulta risiedere in questo Comune" però non sai chi sia il rappresentante legale.
    Prima di fare tale dichiarazione, prova a fare una visura camerale. Se effettivamente il rappresentante risiede altrove, puoi rilasciare tale dichiarazioe.

    Se invece scopri che il rappresentatne legale è residente nel territorio di tua competenza, allora potrai procedere nei suoi confronti come notifica a persona fisica.

    ciao ciao
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    Ciao Cri56789,
    inoltra la richiesta alla casa circondariale competente. Gli agenti carcerari possono notificare e penseranno loro alla notifica in mani proprie.
    :woot:
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    Ciao Giuseppe1965,
    è meglio se senti il tuo responsabile. Credo che la possibilità di chiedere il rimborso spese dipenda dal contratto in essere con Sapidata.
    Ciao
    :unsure:
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    Caro Jubber,
    anche io concordo con quanto ti ha detto ALberto Messo.

    Aggiungo un aspetto: Il Responsabile del Procedimento che emette l’atto, secondo il combinato disposto dell’art. 6 della L. 241/90 e dell’art. 10 della L. 265/99., può, e deve, procedere direttamente alla notificazione tramite Posta raccomandata AR con cartolina bianca, senza limite territoriale cioè su tutto il territorio italiano.
    Quindi se è presente una casella postale intestata al destinatario, il richiedente la notifica avrà già tentato l'invio di una raccomandata AR presso il luogo di riferimento valido per ricevere comunicazioni con valore di notificazione.
    Se il richiedente si è rivolto a te è perchè la raccomandata non ha funzionato.
    Ciao ciao
    <3
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    Ciao Ute-Dennis,
    forse l'ufficio anagrafe intende chiedere la notificazione dell'atto tramite deposito presso la casa comunale.

    Presumo, ma conferma tu per favore, che l'ufficio anagrafe abbia emesso il Preavviso di rigetto d'istanza di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente che va comunicato alla persona presso la dimora dichiarata sul modello d'istanza che ha sottoscritto.
    In realtà non c'è nessuna esigenza di procedere con la notifica dell'atto. L'art. 10-bis della legge 241/1990 non prevede che tale avviso si notifichi, bensì che si comunichi.
    E' possibile provvedere alla comunicazione con una notifica dell'atto, poiché una notificazione è anche comunicazione (non è vero il contrario). L'invio di una raccomandata ar all'indirizzo anagrafico consentirebbe di assolvere all'obbligo normativo senza ulteriori formalità. Anche non consegnata non inficerebbe il procedimento, poiché la comunicazione non richiede particolari formalità.

    Forse il collega dell'anagrafe vuole essere più tranquillo e preferisce che sia fatta la notificazione. L'Ufficiale d'anagrafe non può depositare l'atto (possono gli agenti notificatori) ma può chiederdi la notificazione, anche tempestiva.

    Consiglierei di sentire il collega d'anagrafe per chiarire e poi agisci tempestivamente se necessario perchè i tempi per la conclusione del procedimento oggi non si interrompono più come una volta.
    ciao ciao
    :woot:
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    CITAZIONE (Ricki1978 @ 15/5/2023, 13:39) 
    Nel linguaggio forense si Usa il termine relata comunemente. Ma che polemica è? Qualche giudice per caso invalida il procedimento per L uso di un termine anziché un altro? Sono entrambi corretti.
    Anche il termine notifica, se per queso, riguarda il linguaggio forense, mentre il termine italianissimo è notificazione. Ok poi sono arrivate le app e gli smartphone e il termine notifica è diventato di uso comune. Comunque.. Lana caprina.

    Caro Ricki1978,
    la polemica la vuoi scatenare tu. Leggi bene l'inizio discussione. Il collega riferisce di altro collega che fa una distinzione tra relata e relazione come se esistessero entrambi.
    Come hai dimostrato di capire persino tu, e ti mando un abbraccio per questo citando me, "la parola RELATA non esiste; è la denominazione corrente della RELAZIONE DI NOTIFICA"
    E' necessario fare lana caprina quando ci sono persone o colleghi che danno indicazioni sbagliate inventando distinzioni che non hanno fondamento. Capito! :woot:
    <3 :]
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    CITAZIONE (sterob64 @ 15/5/2023, 13:54) 
    Si ho sentito il Comune che mi ha richiesto la notifica di tale atto. Praticamente la persona era stata cancellata dall'anagrafe ma è poi ricomparsa nel mio Comune. Io ho comunque notificato. Rimane la mia domanda se devo richiedere il rimborso spese di notifica. Grazie

    Comunque una richiesta insensata. Se è ricomparso nel tuo comune è ovvio che sarà iscritto nelle liste elettorali del tuo comune e sarà cancellato d'Ufficio nell'altro; anzi il cittadino era già cancellato.

    Hai fatto bene a notificare però ora, secondo me, devono pagare il rimborso spese. :lol:
1033 replies since 15/6/2010
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