Regio Decreto N. 639 del 1910

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    Buongiorno a tutti.
    Chiedo se qualcuno è a conoscenza se c'è stata qualche modifica al procedimento di notifica in oggetto ?
    Mi spiego meglio. Un mio collega di un Comune limitrofo con qualifica di messo comunale, riceve richiesta di notifica da altro Comune di ingiunzione pagamento. Lui rimanda indietro il plico, adducendo che non riveste appunto, figura professionale abilitata alla notifica di ingiunzioni ai sensi del R.D. n. 639 del 1910.
    A seguito di questo, sempre il mio collega, riceve una mail in cui gli si dice di provvedere alla notifica altrimenti sarà denunciato per omissione di atti d'ufficio richiamando un articolo su Italia Oggi del 6 luglio 2017 di un professore aggregato di fiscalità di nome Tommaso Ventre e sul quale articolo, è citata una sentenza della Corte di Cassazione del 28 settembre 2017 che, ( penso sua interpretazione), abiliterebbe i messi comunali a notificare tali atti.
    Grata a chi ci illuminerà a riguardo.
    Vi allego articolo e sentenza ( mattone )

    Donatella malfer.
     
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    Scusate...gli allegati son qui.
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    Ne avevano già discusso ampiamente! essendo solamente una "comunicazione" può essere tranquillamente notificata dai messi. il legislatore ha introdotto nel sistema l’art. 1, comma 158 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione ha significativamente inciso sulla disciplina in questione: in particolare, ha concesso ai dirigenti degli enti locali la facoltà di nominare messi - con funzione di notificatore - tra i dipendenti comunali e provinciali nonché tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

    Più specificatamente con riguardo all’ingiunzione fiscale il legislatore ne ha previsto la notifica:

    tramite messo comunale o notificatore nominato con provvedimento formale del dirigente dell’ufficio competente (art. 1, co. 158, L. n. 296/2006) e secondo le disposizioni del codice di procedura civile;
    tramite il funzionario responsabile della riscossione (art. 7, co. 2 lett. gg-sexies), d.l. n. 70/2011);
    tramite ufficiale giudiziario e secondo le disposizioni del c.p.c. (art. 2 r.d. n. 639/1910).

    Nel silenzio del legislatore, mentre non vi è dubbio che il messo possa effettuare la notifica dell’ingiunzione anche servendosi del servizio postale è oggetto, al contrario, di discussione, se l’ingiunzione possa essere notificata direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 14 L. n. 890/1982.

    In proposito si segnala come la prassi ritiene sostenibile che possa notificare l’ingiunzione anche il messo comunale oltre all’ente locale stesso direttamente a mezzo posta, ai sensi della L. n. 265/1999 e per assimilazione alla cartella esattoriale in ragione del disposto dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 che comporta però, ai fini della validità delle notifiche a mezzo posta, il rispetto delle procedure in precedenza esposte in materia di accertamento.
     
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    Grazie mille Totò le mocò.
     
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    Personalmente, come già riferito in altre discussioni, le richieste di notifica di ingiunzioni fiscali/di pagamento ai sensi del R.D. 639/1910, le ho sempre restituite con la seguente nota di trasmissione, finora nessuno ha reitetrato la richiesta, né tantomento minacciato ritorsioni per la mancata notificazione! :rolleyes:


    Si restituisce l’atto in oggetto, in quanto, il Messo Comunale non è espressamente individuato quale soggetto competente alla notifica delle ingiunzioni fiscali. Ai sensi del R.D. 639/1910 art. 2, a detta notifica sono, infatti, titolati a provvedere, l’Ufficiale Giudiziario, il Messo di Conciliazione (ora Messo del Giudice di Pace), ed eventualmente, se nominato ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, commi 158, 159, 160, il Messo Notificatore (per atti dell’ente/ufficio che lo ha nominato).
     
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    arrivato oggi.... io lo restituirei... Voi ?

    https://ibb.co/v309279

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    Anche a mio avviso la restituirei! ;)
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 13/8/2020, 18:49) 
    Anche a mio avviso la restituirei! ;)

    Grazie e buon ferragosto :b: :b: :b:
     
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    Buondì, questa la richiesta originale: La scrivente XXXXXXXX spa, nella sua qualità di concessionaria della riscossione del Comune di XXXXXX ex art.52 D.Lgs.446/97 e s.m.i. Le ingiunge di pagare ai sensi dell’art. 2 del R.D. 639 del 1910, entro e non oltre 30 giorni dalla
    notifica, la presente ingiunzione di pagamento relativa alle somme da lei ancora dovute e di seguito analiticamente
    descritte-

    Restituito il tutto ed ecco la loro risposta :

    Spettabile Ente,
    a seguito del rifiuto da Voi opposto ad effettuare le notifiche richieste, si ricorda che le disposizioni contenute nell’art. 14 L.
    890/1982 prevedono che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati al Contribuente,
    possa essere eseguita a mezzo del servizio postale direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura
    degli Ufficiali Giudiziari, dei Messi Comunali ovvero dei Messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria.
    Poiché l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 e ss.mm.ii., seppure in maniera residuale per quanto riguarda i tributi secondo quanto
    disposto dalla L. 160/2019, è lo strumento tipico per avviare le attività di riscossione coattiva al di fuori del ruolo,
    quest’ultimo appannaggio esclusivo dell’Agente della Riscossione, le modalità di notifica previste dalla L. 890/1982 vanno a
    completare (e non a contrastare) il quadro notificatorio previsto originariamente dal R.D. summenzionato. Inoltre, diversamente
    dall’Ufficiale Giudiziario, la figura del Messo Comunale non è mai stata oggetto di una precisa definizione normativa, così che la
    sua figura e le sue competenze sono state elaborate in riferimento all’Ufficiale Giudiziario.
    A confermare tale evoluzione normativa è stata la Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10958/2005, la quale ha
    operato un parallelo tra l’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e la cartella di pagamento, la cui notifica è regolamentata
    dall’art. 26 DPR 602/1973, estendendo pertanto all’ingiunzione fiscale quanto previsto anche dall’art. 10 L. 265/1999. Sulla base di
    un ulteriore orientamento giurisprudenziale, stando alla sentenza n. 1089 del 17/01/2013 della Corte di Cassazione, l’art. 16 c. 4
    D. Lgs. 546/1992 equipara il Messo comunale, nelle attività di notifica per conto degli Enti Locali o del Ministero delle Finanze,
    all’Ufficiale Giudiziario, facendo così decadere le differenze che venivano lasciate trasparire tra l’art. 45 D. Lgs. 112/1999, che
    regolamenta la figura del Messo Notificatore, e la L. 265/1999, che regolamenta le attività del Messo Comunale.
    Se ne deduce, pertanto, che il Messo Comunale possa notificare, all’interno del proprio territorio comunale di competenza, sia atti
    di carattere amministrativo che di altra natura, sia per conto della propria Amministrazione Comunale, che per conto di altri Enti
    Locali e degli Uffici del Ministero delle Finanze.
    Alla luce di quanto sopraesposto e della normativa sopracitata si richiede, pertanto, la notifica ad opera dei Messi Comunali,
    secondo quanto previsto dall’art. 60 DPR 600/1973 e a norma degli artt. 138 e ss. del Codice di Procedura Civile.
    Distinti saluti

    E adesso ? Sigh
     
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    allora personalmente ho preferito chiudere la faccenda, in modo preventivo, chiedendo ai mie responsabili (mia area e area tributi) di valutare la mia nomina a Messo Notificatore oltre che Messo Comunale.
    Ma questa valutazione è anche economica oltre che organizzative perchè essendo nominato "Notificatore" ho chiesto l'indennità prevista dal CCNL.

    Detto questo, nella contingenza attuale cioè non essendo tu nominato Notificatore oltre che Messo Comunale, non potrai che ribadire quanto già detto.

    Faccio riferimento alle indicazioni e suggerimenti di ANNA (a cui coinsiglio sempre di iscriversi) ovvero del dott. Asirelli.

    In ordine sparso:
    - il riferimento al DPR 600/1973 è proprio fuori luogo. E' risaputo che le ingiunzioni si notificano con il procedimento ordinario. Non deve essere dimostrato perchè è la possibilità di usare il DPR 600/1973 che deve essere dimostrato.

    - l’art. 2 del R.D. 639/1910 dispone che l’ingiunzione di pagamento sia effettuata nella forma delle citazioni e a mezzo di Ufficiale Giudiziario; E' forma speciale di notificazione prevista dalla legge che nel caso specifico affida all’Ufficiale Giudiziario e non al Messo Comunale la competenza notificatoria.
    - laffermazione "le modalità di notifica previste dalla L. 890/1982 vanno a completare (e non a contrastare) il quadro notificatorio previsto originariamente dal R.D. summenzionato" è una conclusione errata perchè il RD 639/1910 è una legge speciale e prevale il principio per cui Lex spececialis derogat legi generali ma poiché la legge generale in tal caso è successiva, la soluzione dell’antinomia risiede più precisamente nel principio affermato dallo stesso brocardo per cui lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
    - L’art. 10 della legge 265/1999 ha, tra gli altri, pure lo scopo di salvaguardare l’autonomia del Comune e infatti consente il ricorso al Messo Comunale quale “ultima spiaggia” e quindi è legittimo che il Comune richiesto di notificazione voglia evitare di darvi seguito se le condizioni previste dal legislatore vengono disattese, soprattutto oggi che gli enti locali hanno carenze sempre più importanti di organico e quando il richiedente la notifica abbia altri strumenti previsti dalla legge a cui far ricorso come ad esempio l’Ufficiale Giudiziario.
    - viene citata la Legge 890/1982 (che in ogni caso non deroga la legge speciale) ma non mi pare sia citato l'art. 14 che dice " Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.” Quindi è fatto salvo anche il RD 639/1910 e non è possibile attribuire competenza notificatoria al Messo Comunale che invece, per espressa previsione normativa è competente a notificare ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973 e art. 60 DPR 600/1973.

    Mi fermo qui perchè non voglio e non posso riportare tutti gli insegnamenti; servirebbe un libercolo. Suggerisco che il tuo Ente si iscriva ad ANNA e fai formazione continua così potrai rispondere correttamente a richieste sbagliate.

    Naturalmente il tuo responsabile può decidere di farti fare la notifica che sarà comunque NULLA se non hai la contemporanea nomina a Messo Notificatore.

    Mi chiedo però ...per quale motivo la scrivente xxxxxx spa, concessionaria del Comune di xxxxx non si rivolge semplicemente all'Ufficiale Giudiziario competente invece di rompere e fare polemica con i Comuni terzi che hanno difficoltà di personale? :woot: :woot:

    Edited by ISTRICE41 - 11/3/2022, 08:09
     
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    la Massima della sentenza nr 10958 del 25/05/2005 dice" Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario rientrano nella competenza di quest' ultimo tutte le questione concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al primo spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Tale principio è valido anche per la c.d. ingiunzione fiscale di cui al R. D. nr 639 del 1910 tutte le volte in cui sorge contestazione su una norma tributaria.
    Mi viene da dire, forse sbagliando che quando alla base di Ingiunzione Fiscale c'è una Norma Tributaria possa essere usata la norma del DPR 600/1973 art 60 e art 26 del DPR 602/1973 per la notifica della stessa. Cosa ne dite?
     
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    CITAZIONE (sterob64 @ 10/3/2022, 16:28) 
    la Massima della sentenza nr 10958 del 25/05/2005 dice" Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario rientrano nella competenza di quest' ultimo tutte le questione concernenti l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, mentre al primo spettano le controversie che sorgono dopo l'avvio della procedura esecutiva. Tale principio è valido anche per la c.d. ingiunzione fiscale di cui al R. D. nr 639 del 1910 tutte le volte in cui sorge contestazione su una norma tributaria.
    Mi viene da dire, forse sbagliando che quando alla base di Ingiunzione Fiscale c'è una Norma Tributaria possa essere usata la norma del DPR 600/1973 art 60 e art 26 del DPR 602/1973 per la notifica della stessa. Cosa ne dite?

    l'ingiunzione fiscale è o non è una procedura esecutiva?
    la sua definizione è: L'ingiunzione fiscale consiste in un atto di natura complessa, atto amministrativo e titolo esecutivo, per mezzo del quale l'amministrazione accerta il credito (tassa, multa ecc.), con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, sotto pena di esecuzione forzata

    quindi la risposta alla domanda è NO. Non può essere usata la notrma tributaria DPR 600/1973 e nemmeno la DPR 602/1973
    Infatti si usa il procedimento ordinario.
    sucsate devo essere meno categorico.... secondo me no. :lol:
     
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    CITAZIONE (Giuseppe Soncina @ 10/3/2022, 12:40) 
    Poiché l’ingiunzione ex R.D. 639/1910 e ss.mm.ii., seppure in maniera residuale per quanto riguarda i tributi secondo quanto
    disposto dalla L. 160/2019, è lo strumento tipico per avviare le attività di riscossione coattiva al di fuori del ruolo,
    quest’ultimo appannaggio esclusivo dell’Agente della Riscossione......

    scusate ma questa discussione mi appassiona. :woot:
    Mi ero dimenticato del passaggio che sopra cito.
    La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) art. 1 commi 784 ss., permette di applicare la tipologia dell’accertamento esecutivo.
    Quest'ultimo è un atto amministrativo notificabile dal Messo Comunale.
    Vi invito a leggere il contenuto del sopradetto comma 784.... a parte che dopo la lettura di tale comma rimpiangerete il "comitato di salute pubblica" gestito da Robespierre in persona, quando avrete capito il significato della norma converrete con me che le richieste della ditta xxxxx spa non hanno senso.
    perchè non usano l'accertamento esecutivo introdotto dalla L. 160/2019?
    perchè non chiedono la notifica all'Ufficiale Giudiziario?

    Edited by ISTRICE41 - 11/3/2022, 08:05
     
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    Anche io sono d'accordo con te Istrice. Forse questa società di riscossione interpreta la sentenza 10958 nel modo che più le fa' comodo.
     
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