Il Messo Notificatore

Posts written by novellinØ

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    CITAZIONE (cursorTV @ 21/3/2019, 11:21) 
    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 21/3/2019, 08:55) 
    Cari colleghi, alla luce delle ultime, è possibile consegnare -presso un laboratorio medico - a mani del dott. che si qualifica collega, in assenza del destinatario? Premetto che entrambi non risiedono nel mio paese.
    Ringrazio anticipatamente.
    Claudio

    Beh, non mi pare ci sia stato nessun tentativo di notifica a norma dell'art. 138 c.p.c. presso l'abitazione del destinatario, ed anche l'art. 139 c.p.c. dice che se la notificazione non avviene come previsto dall'articolo precedente, deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, in questo caso non lo è, quindi salvo l'eventuale consegna a mani proprie (con tutte le cautele del caso, in parte già evidenziate in questa discussione), eviterei assolutamente la consegna a terze persone. <_<

    Cursor, fammi capire bene
    In pratica il 139 è applicabile solo se il luogo di lavoro (ufficio o azienda) si trova nel medesimo Comune di residenza?

    Poi, rimanendo nel quesito, il Dt. collega del destinatario, dovrebbe essere addetto alla ricezione della notifica ed inoltre il destinatario titolare del laboratorio?

    Grazie
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    Si si certo, il portiere ha il diritto a rifiutare....

    La domanda era un po polemica : ma allora che sta a fare? :huh:
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    CITAZIONE (cursorTV @ 3/9/2017, 09:22) 
    CITAZIONE (Franca9 @ 1/9/2017, 15:22) 
    Fatti dare pure altro stipendio visto che tuteli il richiedente. Fai il tuo lavoro e basta di scrivere Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con ordinanza n. 458 del 13/01/2005 che te frega se hai fatto il tuo lavoro?

    Daccordo, potrei anche evitare d'inserire questa frase nella nota di trasmissione:

    "Nonostante la raccomandata sia stata inviata correttamente all’indirizzo di effettiva residenza riscontrata del destinatario, la restituzione della stessa potrebbe creare problemi di validità della notifica a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con ordinanza n. 458 del 13/01/2005."

    è una scelta personale, una semplice precisazione che non mi costa nulla, non mi sembra certo una tutela per l'ente richiedente! <_<

    Ciao Cursor

    Stavo leggendo questa tua risposta, ottima come sempre.

    Però, purtroppo i postini non ci perdono troppo tempo nell'accertare se una persona abita effettivamente a quell'indirizzo.

    Anzi, sono molte le volte che restituiscono con "sconosciuto" o "irreperibile".

    Se in base alle sentenze da te postate, il 140 cpc è condizionato o meglio, può essere condizionato a seconda dell'esito della raccomandata, a quali rischi può andare incontro il messo per un'ipotetica notifica non portata a termine?

    Sulla base di quelle sentenze, in caso di raccomandata irreperibile o sconosciuto, si potrebbe valutare un 143?

    Quali effetti potrebbero esserci su di un 139 a vicino di casa o portiere, per una raccomandata irreperibile o sconosciuta?

    Grazie
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    Grazie Cursor,
    anch'io propenderei per il 140 cpc, per un fatto descritto tempo fa.

    Non posso sapere quali accordi ci siano tra i privati.

    Nei loro giochetti non vorrei finirci io.
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    Non lo so, ma il numero della porta me lo daranno credo, è per ragioni di servizio e se vogliono mi accompagnano, anzi lo chiedo.

    Non affiggo alla porta, perché parliamo sempre di un albergo e non credo che me lo permettano, visto che ci sono clienti. Poi, veramente c'è il rischio che persone sconosciute possano staccarlo o comunque venirne in possesso.

    Però certo, non lo escludo, nel senso che se ci sono le condizioni, lo chiederei, ma in alternativa posso infilarlo sotto la porta, ovviamente dandone atto nella relata, magari anche il motivo per cui non l'ho affisso alla porta.

    Stavo pensando, ma il portiere perché dovrebbe rifiutare la consegna di un atto art. 139 cpc?
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    CITAZIONE (cursorTV @ 4/3/2020, 20:54) 
    Beh, ammesso che nessuno voglia ritirare l'atto in assenza del destinatario, l'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. dubito che ti sia permesso affiggerlo alla porta della camera dove alloggia e dubito anche alla porta dell'albergo, quindi se è così non ti resta che consegnarlo alla reception o inserirlo nella cassetta della posta dell'albergo. :rolleyes:

    Non hai risposto alla domanda:
    CITAZIONE
    E... se si rifiutano di firmare cosa? :huh:

    Scusami Cursor, se lui ha la residenza, procederò col 140 cpc.

    È sbagliato infilare l'avviso sotto la porta della sua camera anziché affiggere o reception?

    In un libro di Pietro Rizzi, dice che va bene infilarlo sotto la porta, purché darne atto nella relata

    Grazie
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    Buonasera

    Art. 140 cpc.

    Ti chiedono di notificare un atto cds.

    All'indirizzo, è presente il nominativo sia al citofono che nella cassetta della posta esclusiva all'abitazione.

    All'interno, trovo una famiglia che non c'entra nulla col destinatario, un ragazzo ed una ragazza che convivono e non hanno residenza in questo Comune.

    Lori riferiscono di avere un accordo di comodato col proprietario dell'abitazione, risultante residente, ma che di fatto non abita lì, e non sanno nemmeno dirmi dove abita.

    L'unica cosa che dicono, è che il proprietario (destinatario dell'atto) vuole mantenere la residenza lì per convenienza, ma in modo oscuro, affitta l'appartamento.

    I vicini, confermano che il proprietario non abita più in quell'appartamento da almeno 1 anno.

    Faccio 140 o 143?

    Sono tentato sul 140 perché in qualche modo, lui è comunque residente, e tale articolo offre maggiori garanzie che il destinatario, possa venire a conoscenza dell'atto.

    Sto pensando invece al 143, perché di fatto, le persone presenti, non hanno nulla a che fare con lui (solo dichiarato e non vorrei beccarmi una querela), e non conosco altri indirizzi per ricercarlo.

    Grazie
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    Qui ti rispondo come agente di PL.

    La pubblicazione presso il Comune dove ha sede il custode acquirente per 20 gg, è stata superata dall'attuale pubblicazione per 5 gg sul sito della prefettura.

    Comunque resta ferma la notifica all'obbligato in solido/proprietario. Probabilmente i carabinieri questo ti chiedono.

    Non essendo loro materia, non conoscono bene le regole per la notifica secondo cpc.

    Quindi, notificherai secondo le regole che conosci.

    Se è irreperibile perché non si conosce residenza, dimora, domicilio, luogo di lavoro, farai un 143 cpc.

    Lo so, loro chiedono affissione all'albo, ma ripeto, non conoscono la normativa.
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    Grazie Cursor

    ti stressero' ancora, perché la materia mi sembra interessante.

    Ciao
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    Grazie Cursor.

    Quindi,esisterà il consegnatario al di fuori del luogo di residenza, se il destinatario è titolare dell'azienda o ufficio.

    Titolare è inteso anche legale rappresentante di quella azienda o ufficio o sempre e solo titolare?

    Invece, se si tratta di domicilio o dimora, il consegnatario sarà come per il luogo di residenza, ossia persona di famiglia o addetto alla casa. Sbaglio?
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    Buonasera.

    Ho letto, la seguente sentenza:

    Consiglio di stato sentenza n. 3735 del 16 luglio 2014 “La notificazione di un atto giudiziario, ex art. 139, presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri, deve avvenire a mani proprie, potendosi derogare a questa regola solo in presenza di un ufficio ‘creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri’ dal medesimo interessato”.


    Ad un destinatario di un atto, che sia dipendenteb(e non titolare) in una ditta, non si può applicare il 139 cpc, mediante consegna ad un addetto all'azienda o magari al titolare dell'azienda, come consegnatario?

    Grazie
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    Si è vero.

    Sarà che dentro la mia testa, non riesco a concepire altro che il voler mettere l'atto in busta.

    Il mio timore, è quello di divulgare senza volerlo, cose delicate del destinatario, a chiunque lo ritiri
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    CITAZIONE (cursorTV @ 1/6/2020, 08:32) 
    CITAZIONE
    Purtroppo, vista la mia mansione, mi viene chiesto anche di notificare atti del codice di procedura penale, secondo le regole del codice di procedura civile.

    Innanzitutto bisogna chiarire, ci sono atti in materia penale per le cui notificazioni si fa riferimento al c.p.p., quindi ex art. 148 c.p.p. e seguenti e atti in materia civile/amministrativa per le cui notificazioni si fa riferimento al c.p.c., quindi ex art. 137 c.p.c. e seguenti, non c'è una procedura mista! :wacko:

    CITAZIONE
    1. Se il domiciliatario è presente presso il luogo eletto, la notifica avviene ai sensi del 141 cpc, e art. 138 cpc, in quanto il domiciliatario è come se fosse il destinatario.
    Di conseguenza, se procedo ai sensi del 138 cpc, l’atto con in calce la relata, non andrebbe chiuso in busta. Sbaglio?
    Però, essendo comunque due persone diverse, se io lo metto in busta scrivendo nella relata il motivo ossia a garanzia del destinatario per il contenuto, cosa succede? Il pubblico ufficiale sono io e se attesto che la notifica è avvenuta direttamente nelle mani del domiciliatario, l’atto sia che lo consegno oppure che non lo consegno per rifiuto, la notifica è comunque fatta. Cosa cambia se lo metto in busta?
    Lo chiedo, perché come ho anticipato sopra, alcuni atti che mi passano tra le mani, sono di polizia giudiziaria. Quindi immaginate che il contenuto può essere delicato. Se devo usare le regole del cpc, per la privacy cosa accade se lo imbusto?
    Comunque, indipendentemente dall’atto di polizia giudiziaria, ditemi come la vedete sul fatto della busta

    L'art. 141 c.p.c. specifica chiaramente che la consegna alla persona o al capo dell'ufficio presso cui si è eletto domicilio, equivale a notifica a mani proprie del destinatario, ritengo sia del tutto superfluo consegnargli l'atto imbustato, comunque a mio avviso poco cambia, può sempre aprirsela successivamente.

    CITAZIONE
    2. Se vero quanto sopra, nel caso in cui il domiciliatario rifiuta l’atto, ai sensi del 138 cpc dovrebbe essere notificato.

    Ok!

    CITAZIONE
    Perché in alcuni testi, si parla dell’art. 140 cpc? Forse nel caso in cui il domiciliatario è assente e chi presente della famiglia si rifiuta?

    Ok, o anche se non vengono rinvenute in loco altre persone legittimate al ritiro in assenza del domiciliatario.

    CITAZIONE
    3. E’ possibile l’elezione domicilio presso una ditta o un ufficio senza indicare il domiciliatario?
    Chi sarebbe il domiciliatario?

    L'elezione di domicilio può essere fatta presso una persona o un ufficio e per l'ufficio la persona che equivale al destinatario è il capo dell'ufficio, quindi a mio avviso recatomi sul posto, considero destinatario la persona che si qualifica come tale, anche se il nominativo non è indicato nell'atto o richiesta di notifica.

    Cursor, grazie ancora.

    Ho trovato questo

    Art. 148 c. 3 cpp

    Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.


    Quindi, per il cpp metto in busta.

    Per cpc non è previsto, ma se lo metto non credo di invalidare nulla

    CITAZIONE (cursorTV @ 1/6/2020, 09:18) 
    CITAZIONE (novellinØ @ 1/6/2020, 09:05) 
    Si capisco la tua perplessità, ma gli artt. 138 e 139 ricalcano la procedura 157 cpp.

    Ok, è vero che in certe situazioni la procedura è praticamente uguale, ma non mi sembra corretto dire che si notificano atti del codice di procedura penale secondo le regole del codice di procedura civile, gli atti di natura penale si notificano con le regole del codice di procedura penale e STOP! :rolleyes:

    Si, ovviamente hai ragione.

    Il cpc è molto più dettagliato e se non vietato dalle disposizioni del cpp, sono più tranquillo nel notificare.

    Grazie ancora
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    [QUOTE=cursorTV,1/6/2020, 08:32 ?t=77675454#entry641121464]

    CITAZIONE
    Innanzitutto bisogna chiarire, ci sono atti in materia penale per le cui notificazioni si fa riferimento al c.p.p., quindi ex art. 148 c.p.p. e seguenti e atti in materia civile/amministrativa per le cui notificazioni si fa riferimento al c.p.c., quindi ex art. 137 c.p.c. e seguenti, non c'è una procedura mista!

    Si capisco la tua perplessità, ma gli artt. 138 e 139 ricalcano la procedura 157 cpp.

    Ovvio non procedo per 140 e 143 perché in quel caso mi chiedono un verbale di vane ricerche

    Però sull'elezione domicilio, va bene il 141, ma capisci che trattasi di atti delicato e non me la sento di far firmare il domiciliatario sull'atto.



    CITAZIONE
    L'elezione di domicilio può essere fatta presso una persona o un ufficio e per l'ufficio la persona che equivale al destinatario è il capo dell'ufficio, quindi a mio avviso recatomi sul posto, considero destinatario la persona che si qualifica come tale, anche se il nominativo non è indicato nell'atto o richiesta di notifica.

    Ecco, se devo notificare ad una persona, direttamente nelle mani, un atto delicato, preferisco metterglielo in busta.

    La mia preoccupazione, è che il destinatario possa accusarmi di non aver garantito la propria privacy


    Cursor, GRAZIEEEE

    Se devi fornirmi altre lucidazioni, continua pure
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    Anche se non prevista, io la chiedo sempre.

    È come nei verbali, la persona contraria si rifiuta di firmare, la persona che in qualche modo lo accetta, firma senza problemi.

    Nel 139, colui che si rifiuta di firmare, è anche colui che in qualche modo fa resistenza e potrebbe rifiutarsi anche di ritirare la busta.

    Quindi, per me la firma, ance se non è prevista, è una forma per valutare la serietà chi ho davanti e magari spingerlo se non se la sente, a rifiutare e quindi 140 cpc

    Una prova.....
61 replies since 29/5/2012
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