Notifica verbali a carico di società irreperibili

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    CITAZIONE (ClaudioPuglia @ 22/2/2008, 10:04)
    :wacko: Per chi ha interpretato l'applicazione del modificato art. 145 c.p.c. nel migliore dei modi:
    - non essendoci l'indicazione del nominativo del rappresentante legale sull'atto -.
    - non potendo notificare alla persona giuridica in quanto irreperibile all'indirizzo -

    Come procedete se l'atto è tributario?

    Per l'atto tributario vale il principio stabilito dalla lettera c dell'art. 60 D.P.R. 600/73 che stabilisce:


    salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.


    Sappiamo tutti che le persone giuridiche hanno il domicilio fiscale in un Comune dello Stato italiano, normalmente nel Comune dove esiste la sede legale per la persona giuridica, mentre quelle fisiche hanno il domicilio fiscale solitamente nel Comune di residenza (art. 58 D.P.R. 600/73)
    Ora nel caso di notifica di un atto finanziario ad una società irreperibile, se il legale rappresentante risiede nel territorio comunale di nostra competenza possiamo effettuare la notifica nei confronti di quest'ultimo, altrimenti è necessario procedere ai sensi dell'art. 140 C.p.C e 60 D.P.R. 600/73 lettera e, nel Comune dove è situato il domicilio fiscale della società.

    In passato, sono stati presentati ricorsi in merito a questo provvedimento notificatorio, rigettati comunque, anche dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto la lettera c dell’art. 60 D.P.R. 600/73, individua il territorio comunale come il limite invalicabile per l’esecuzione delle notifiche dirette alle persone fisiche e giuridiche che hanno nel suo interno il domicilio fiscale.

    Vi invito a leggere questa sentenza, e mi raccomando leggetela fino in fondo perchè dal titolo sembrerebbe che è stato deciso il contrario di quello che è poi scritto nel dispositivo.

    Nel frattempo l’art. 145 C.p.C è stato modificato, mentre la lettera c dell’art. 60 del D.P.R. 600/73 è rimasta come era.
    A mio avviso, quest’ultima disposizione è svantaggiosa verso la società e favorevole verso l’amministrazione finanziaria, c’è da aspettarsi quindi altri ricorsi e attendere il parere della Corte Costituzionale.

    Comunque, dobbiamo considerare, che il più delle volte, le Agenzie delle Entrate notificano lo stesso atto sia alla società che al legale rappresentante proprio per evitare controversie giuridiche.

    Per finire, nel caso di atto tributario diretto ad una società irreperibile al domicilio fiscale e che non riporta sull'atto stesso le generalità del legale rappresentante, io effettuerei una visura al SIATEL e se chi rappresenta la società risiede nel mio Comune, notifico l'atto nei suoi confronti altrimenti procedo ai sensi dell'art. 140 C.p.C. e 60 D.P.R. 600/73 lettera e.

    Evidenzio che il tutto è un mio modesto parere che potrebbe anche essere inesatto.
     
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15 replies since 21/2/2008, 15:45   3704 views
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