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Borghetto
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PENSIONATO
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Proprio dalla sentenza che tu hai citato si legge quale procedura doveva essere applicata. (te l'ho evidenziata in rosso) CITAZIONE La notificazione del plico sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della cartella esattoriale, tentata all’indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico e compiuta a mezzo della posta, non sarebbe stata completata, perché, non essendo stato rinvenuto il destinatario, l’ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione “trasferito”. Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei modi indicati dall’articolo 143 Cpc. Né poteva ritenersi, in base all’articolo 94 del vigente Cds, come ritenuto dal giudice a quo, che l’organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell’indirizzo del destinatario, perché il trasgressore non aveva ottemperato all’obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del Pra e della Motorizzazione Civile. Tale interpretazione non sarebbe consentita da una esegesi sistematica nella norma summenzionata. Una corretta interpretazione della stessa non consentirebbe di prescindere dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari civili a destinatari irreperibili. Non essendosi proceduto in tal senso le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero nulle. Il ricorso è fondato.
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