Verbale codice della strada

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  1. Carlo5555
     
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    Un Saluto a tutti ho un piccolo dilemma oggi mi è arrivata da notificare un verbale della polizia stradale di ..... ,vado a vedere all'indirizzo che è scritto nel verbale ma non trovo nessuno non esiste, almeno non abita più li, all'anagrafe me lo da come irreperibile, come mi devo comportare gli faccio un 140 nell'ultima residenza che è scritta sulla carta di circolazione ho le faccio un 143 ? parlando con un collega di un comune vicino mi dice che il codice della strada non prevede il 143 e possibile? grazie
     
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  2. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (Carlo5555 @ 2/7/2008, 13:11)
    Un Saluto a tutti ho un piccolo dilemma oggi mi è arrivata da notificare un verbale della polizia stradale di ..... ,vado a vedere all'indirizzo che è scritto nel verbale ma non trovo nessuno non esiste, almeno non abita più li, all'anagrafe me lo da come irreperibile, come mi devo comportare gli faccio un 140 nell'ultima residenza che è scritta sulla carta di circolazione ho le faccio un 143 ? parlando con un collega di un comune vicino mi dice che il codice della strada non prevede il 143 e possibile? grazie

    che vuol dire che te lo da come irreperibile?

    è stato cancellato dall'anagrafe del tuo Comune per accertata irreperibilità?

    oppure, è stato accertato che l'uccel di bosco pur conservando la residenza anagrafica nel tuo Comune, è di fatto trasferito per destinazione ignota?

    Il 143 si applica eccome anche per la notifica dei verbali del C.d.S. se esistono i presupposti per applicarlo.
     
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  3. ManuelaRm
     
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    Ma noi non applichiamo mica il cds....noi applichiamo il cpc...ho riempito Roma di 143 per verbali, ci mancherebbe. Se non è reperibile fai il 143 e dormi tranquillo.
     
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  4. Carlo5555
     
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    Nell'ipotesi in cui l'agente postale si è limitato ad annotare sull'avviso di ricevimento della raccomandata la scritta "trasferito" senza svolgere alcuna altra attività, la notificazione non può ritenersi valida, richiedendo necessariamente per essere tale l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.
    La disposizione dell'Art.201 comma 3 secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, deve esser interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale.
    Corte di cassazione, Sentenza 15 febbraio 2007, n. 3453

    Guardate questa sentenza e cerchiamo di leggerla bene
     
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    PENSIONATO

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    Proprio dalla sentenza che tu hai citato si legge quale procedura doveva essere applicata.
    (te l'ho evidenziata in rosso) ;)
    CITAZIONE
    La notificazione del plico sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della cartella esattoriale, tentata all’indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico e compiuta a mezzo della posta, non sarebbe stata completata, perché, non essendo stato rinvenuto il destinatario, l’ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione “trasferito”. Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei modi indicati dall’articolo 143 Cpc.
    Né poteva ritenersi, in base all’articolo 94 del vigente Cds, come ritenuto dal giudice a quo, che l’organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell’indirizzo del destinatario, perché il trasgressore non aveva ottemperato all’obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del Pra e della Motorizzazione Civile.
    Tale interpretazione non sarebbe consentita da una esegesi sistematica nella norma summenzionata.
    Una corretta interpretazione della stessa non consentirebbe di prescindere dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari civili a destinatari irreperibili.
    Non essendosi proceduto in tal senso le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero nulle.
    Il ricorso è fondato.

     
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  6. Carlo5555
     
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    Ciao Borghetto e grazie, il problema e che ho fatto notare proprio questo ad un collega è lui facendomi leggere attentamente la sentenza dice che l'art 201 c.d.s prevedere la notifica nel luogo di residenza(La norma che, invece, disciplina la notificazione delle violazioni è l'art. 201 del vigente c.d.s.

    Il comma 3 di tale norma dispone che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

    Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che le notificazioni devono intendersi validamente eseguite quando effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. anche se il destinatario non viene rinvenuto in tali luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza.
    secondo lui e più giusto fare l'Art 140 C.P.C se qualcuno di questo forum partecipa a qualche aggiornamento puo fare questa domanda al relatore facendo riferimento all'Art.201 C.D.S e magari anche a questa sentenza, da parte mia ho letto e riletto la sentenza per me è giusto adottare l'Art 143 C.P.C grazie


    Edited by Carlo5555 - 2/7/2008, 17:27
     
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  7. ManuelaRm
     
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    Già stata fatta. L'avvocato ha detto che il 140 è valido a tutti gli effetti all'indirizzo desunto dal PRA. Ma se il soggetto a quell'indirizzo effettivamente non c'è, tu dove lo metti l'avviso di deposito? Io faccio il 140 se la V.A. mi conferma l'indirizzo e quanto meno mi dà un interno. Almeno metto l'avviso nella cassetta anche se può esserci un nominativo diverso. Se non ho conferme o se sul posto più persone me lo dichiarano sconosciuto o trasferito...bè è un 143 secco.
     
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  8. Carlo5555
     
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    Ok grazie manuela è come sostenevo oggi con il mio collega , ho fatto il 143 e penso che sia la cosa giusta alla prossima e buonaserata

    Edited by Carlo5555 - 3/7/2008, 08:41
     
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  9. momy996
     
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    CITAZIONE (ManuelaRm @ 2/7/2008, 18:22)
    Già stata fatta. L'avvocato ha detto che il 140 è valido a tutti gli effetti all'indirizzo desunto dal PRA. Ma se il soggetto a quell'indirizzo effettivamente non c'è, tu dove lo metti l'avviso di deposito? Io faccio il 140 se la V.A. mi conferma l'indirizzo e quanto meno mi dà un interno. Almeno metto l'avviso nella cassetta anche se può esserci un nominativo diverso. Se non ho conferme o se sul posto più persone me lo dichiarano sconosciuto o trasferito...bè è un 143 secco.

    Anche io mi comporto come Manuela. Ciao!
     
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  10. hieverybody
     
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    Ciao, a tutti.
    Sono nuovo del forum, ma veniamo all'argomento in questione.
    Come la sentenza sopra citata riporta, non è concepibile che non si possa utilizzare l'art. 143 cpc poichè rientra nelle regole generali che regolano la notificazione e faccio notare che l'art. 201 del C.D.S. dice che le notificazioni si eseguono con le modalità previste dal codice di procedura civile.
    Effettivamente scrivere che le stesse sono validamente eseguite all'indirizzo rilevabile dai pubblici registri della motorizzazione, PRA, patente di guida o (Anagrafe tributaria come citato al comma 2-bis) carta di circolazione ha ingenerato non pochi dubbi.
    Comunhque come vedete viene indicata un'ampia possibilità di reperimento dell'indirizzo e sicuramente a seconda della fonte scelta sarà possibile avere indirizzi diversi e che non rispecchiano magari la situazione effettiva del momento in cui si effettua la notificazione.
    Quindi come anche rilevabile dalla sentenza n. 24673 del 21.11.2006 della Cassazione che è possibile trovare pubblicata nella sezione giurisprudenza di A.N.N.A. l'indicazione dell'art 201 C.D.S. circa gli indirizzi validi per la notificazione va intesa nel senso che: "serve a semplificare l'attività che debbono svolgere gli enti accertatori della notifica delle violazioni del codice della strada, evitando molteplici indagini."
    Ovviamente finchè l'atto giunge a destinazione, si intende, poichè diversamente andranno esperite le indagini previste dal caso concreto come per tutti gli altri atti.

    Ciao a tutti.

    Edited by hieverybody - 24/7/2008, 07:42
     
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  11. ManuelaRm
     
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    Ciao a te "ciaoatuttiquanti". Benvenuto.
    Il sabato non c'è molto movimento, come avrai notato, ma il lunedi siamo tutti agguerriti con cartelline, fogli, foglietti, penne (vero momy?)...e dubbi.
    Buona domenica.
     
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10 replies since 2/7/2008, 12:11   337 views
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