Notifica atto di persona irreperibile

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  1. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (elena74 @ 27/11/2008, 12:25)
    Salve, ho ricevuto dal tribunale un atto da notificare ad un residente del mio comune, dal controllo il cittadino risulta ancora residente ma irreperibile, chi mi spiega la procedura da seguire?
    Grazie!

    Bisogna precisare se l'atto giudiziario riveste natura civile o penale.
    Gli atti giudiziari (civili) seguono la normativa dettata dal cpc pertanto varrebbe quanto previsto dal 140.
    Per l'eventuale adozione del 143 la irreperibilità deve essere effettiva e non supponibile da opinioni personali si dovrebbe cioè accertare se l'immobile definito luogo di residenza del destinatario sia in effetti

    1) occupato da altre persone estranee al destinatario dell'atto
    2) non vi siano contratti in essere (rifiuti, acqua, gas, ecc.)
    3) non risultino recenti cessioni di fabbricato aventi quali cessionario altre persone estranee al destinatario

    dagli atti suddetti si individui l'eventuale proprietario e locatore dell'immobile residenza del destinatario per ottenere ulteriori informazioni (sfratto giudiziario, risoluzione del contratto ecc.) sullo stato dei fatti relativi alla reperibilità dello stesso.

    Non si escluda l'informazione ottenibile dall'ufficio postale per verificare se sia o meno stato attivato il servizio "seguimi" al fine di individuare la eventuale nuova dimora del destinatario dell'atto, si verifichi al SIATEL ed in INFOCAMERE per intuire eventuali ulteriori domicili del destinatario.

    Se il destinatario risultasse effettivamente irreperibile (e quindi è inutile l'utilizzo della raccomandata del 140) è consigliabile informare prima il Tribunale e far verificare se agli atti non risulti essere stato formalmente eletto domicilio legale (art.141 cpc) (specie per atti in cui il destinatario sia imputato nel procedimento) presso lo studio di qualche avvocato anche nominato d'ufficio (nei casi di procedimento penale). Qualora invece si tratti di convocazioni testi o persone informate dei fatti per cui si indaga, l'eventuale irreperibilità va prestamente notiziata al tribunale al fine di posporre eventuali sedute volte alla raccolta di testimonianze e informazioni.

    Nel caso di atti aventi natura giudiziaria-penale ci si deve riferire agli artt.148 e segg.del c.p.p. per i quali non posso ora rispondere non conoscendo eventuali recenti aggiornamenti a cui sono stati eventualmente stati soggetti tali articoli (<u>carenza di tempo!</u>).
    Si può chiedere però un aggiornamento alla locale stazione di Carabinieri poichè spesso si occupano di notifiche di natura giudiziaria.

    In ogni caso rimane utile e opportuna la consultazione e l'accordo con l'ufficale giudiziario che ha richiesto la notificazione dell'atto sia perchè il da farsi dipende dalla natura dell'atto stesso sia per rispondere adeguatamente a ciò che il tribunale si aspetta.
    Saluto tutti
    Alex da Sommacampagna
     
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6 replies since 27/11/2008, 12:25   4398 views
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