Messo Notificatore e Messo Comunale

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  1. dubmehard
     
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    Salve a tutti
    complimenti per il forum è davvero una lettura interessante.

    Mi chiedevo,

    un agente di P.L. nominato messo notificatore può procedere alla notifica degli atti tributari (art. 60 dpr 600_1973), anche se non ha la qualifica di messo comunale?

    grazie a tutti per l'aiuto nel risolvere l'annosa questione ;)
     
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  2. 9,8 m/s
     
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    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 10:11)
    Salve a tutti
    complimenti per il forum è davvero una lettura interessante.

    Mi chiedevo,

    un agente di P.L. nominato messo notificatore può procedere alla notifica degli atti tributari (art. 60 dpr 600_1973), anche se non ha la qualifica di messo comunale?

    grazie a tutti per l'aiuto nel risolvere l'annosa questione ;)

    davvero una bella domanda!
    Ti rispondo con un'altra domanda a cui spero qualcuno risponderà a sua volta:

    un impiegato di un Comune (quindi anche un Agente di P.L.) se nominato messo notificatore può essere considerato automaticamente anche messo comunale?
     
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  3. disappointed
     
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    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 10:11)
    Salve a tutti
    complimenti per il forum è davvero una lettura interessante.

    Mi chiedevo,

    un agente di P.L. nominato messo notificatore può procedere alla notifica degli atti tributari (art. 60 dpr 600_1973), anche se non ha la qualifica di messo comunale?

    grazie a tutti per l'aiuto nel risolvere l'annosa questione ;)

    Non vorrei sbagliare ma in attesa di un accurato controllo ti rispondo su quello che ho sempre saputo:
    Il Messo Comunale è il dipendente assunto per quella specifica qualifica e in parte lo siamo tutti mentre il Messo Notificatore è il dipendente che viene nominato dal Dirigente dell'ufficio finanziario per la sola notificazione degli atti dei tributi locali.
    Da premettere che il Dirigente può nominare Messi Notificatori anche personale esterno all'Amministrazione Comunale.
    Ciao.


    Finanziaria 2007 - Legge 27.12.2006 n° 296

    158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

    159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

    160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

    161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
     
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  4. dubmehard
     
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    CITAZIONE (9,8 m/s @ 30/3/2009, 10:59)
    un impiegato di un Comune (quindi anche un Agente di P.L.) se nominato messo notificatore può essere considerato automaticamente anche messo comunale?

    tenderei ad escluderlo, l'inquadramento è tassativo; inoltre, se il messo comunale può svolgere tutte le funzioni ascrivibili al messo notificatore, penso non sia vero l'opposto, considerato che il messo comunale può svolgere compiti e mansioni di certo non affidabili al messo notificatore.

    rinnovo la domanda, sono in difficoltà.

    agli atti dell'amministrazione finanziaria sarà mai applicabile l'art. 1 comma 158, l. 296/2006?

    L. 27-12-2006 n. 296
    Art. 1 comma 158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.


    abbiamo citato la stessa norma a distanza di secondi ;)

    CITAZIONE (disappointed @ 30/3/2009, 11:08)
    Non vorrei sbagliare ma in attesa di un accurato controllo ti rispondo su quello che ho sempre saputo:
    Il Messo Comunale è il dipendente assunto per quella specifica qualifica e in parte lo siamo tutti mentre il Messo Notificatore è il dipendente che viene nominato dal Dirigente dell'ufficio finanziario per la sola notificazione degli atti dei tributi locali.
    Da premettere che il Dirigente può nominare Messi Notificatori anche personale esterno all'Amministrazione Comunale.
    Ciao.

    fin qui ti seguo, dunque ritiene non siano competenti in materia di notificazioni ex art. 60 dpr 600/73?
     
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  5. disappointed
     
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    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 11:12)
    CITAZIONE (disappointed @ 30/3/2009, 11:08)
    Non vorrei sbagliare ma in attesa di un accurato controllo ti rispondo su quello che ho sempre saputo:
    Il Messo Comunale è il dipendente assunto per quella specifica qualifica e in parte lo siamo tutti mentre il Messo Notificatore è il dipendente che viene nominato dal Dirigente dell'ufficio finanziario per la sola notificazione degli atti dei tributi locali.
    Da premettere che il Dirigente può nominare Messi Notificatori anche personale esterno all'Amministrazione Comunale.
    Ciao.

    fin qui ti seguo, dunque ritiene non siano competenti in materia di notificazioni ex art. 60 dpr 600/73?

    Secondo il Mio parere personale devi notificare soltanto gli atti dei tributi locali,per quanto riguarda il messo Comunale,la nomina ti deve essere data dal Dirigente dell'Ufficio Notifiche oppure dal Sindaco.
    Ciao.

    Edited by disappointed - 30/3/2009, 11:50
     
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  6. dubmehard
     
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    grazie mille
    sai indicarmi le norme che regolano la competenza dei messi notificatori? c'è una disposizione specifica che attribuisce competenza solo in materia di tributi locali?
     
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  7. disappointed
     
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    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 11:22)
    grazie mille
    sai indicarmi le norme che regolano la competenza dei messi notificatori? c'è una disposizione specifica che attribuisce competenza solo in materia di tributi locali?

    Prova a rivolgerti all'ANUTEL perchè organizzano spesso dei corsi di formazione per messi notificatori.
    Ciao.
     
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  8. dubmehard
     
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    CITAZIONE (disappointed @ 30/3/2009, 11:25)
    Prova a rivolgerti all'ANUTEL perchè organizzano spesso dei corsi di formazione per messi notificatori

    purtroppo non sono abbonato, se a qualcuno capita di porre il quesito in oggetto pubblichi l'esito ;)

    ad ogni modo, molte pronunce della giurisprudenza in tema di notificazione ex art. 60 dpr 600/73 si riferiscono al messo notificatore:

    Cass. Civ., 24442/2008, 8045/2008, 3618/06, 20426/2007, 4925/2007

    la Suprema Corte si riferisce al messo notificatore ad intendere "messo comunale notificante" oppure al "messo notificatore" vero e proprio?

    vi riporto il testo della sentenza 24442/2008:

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Massima:
    La sottoscrizione dell'atto di notifica di un avviso di accertamento è elemento costitutivo essenziale di tale atto giuridico, sicché la sua mancanza ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e' prevista solo per la sanatoria della nullita'.

    SVOLGIMENTO

    L'Ufficio IVA di Pisa emetteva avviso di rettifica in relazione all'acquisto effettuato dalla M.O. S.r.l. di alcuni appartamenti per il prezzo di L. 564.500.000, indicato in fattura, in quanto a fronte di una valutazione U.T.E. per L. 1.267.344.000, veniva rettificata la differenza, ritenuta non fatturata di L. 702.844.000. Avverso tale avviso la societa' proponeva opposizione, assumendo doversi calcolare l'IVA sui corrispettivi pattuiti e non sul valore venale. La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (con la sentenza n.

    173/03/2000), accogliendo l'eccezione dell'Ufficio, dichiarava il ricorso inammissibile perche' proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. La societa' interponeva gravame, adducendo vizi di notifica dell'avviso opposto. La Commissione Tributaria Regionale (con la sentenza in epigrafe indicata) respingeva il gravame. Cosi' motivava: la relata di notifica dell'avviso di rettifica appariva nulla perche' il messo notificatore, non trovando gli addetti, non aveva certificato di aver posto in essere tutte le formalita' previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; l'atto, tuttavia, raggiungeva lo scopo per effetto della ricezione della raccomandata del 15/4/99 a mani proprie della legale rappresentante della societa', signora A.F., presso la sua abitazione; il 18/6/99, veniva depositato il ricorso in primo grado ed in questo non eccepito alcun vizio di notifica; la nullita'

    per mancanza di attestazione appariva sanata ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo dell'atto invalido; la data di ricezione doveva essere computata dal 17/4/99; percio', il ricorso spedito il 18/6/99 era stato giustamente dichiarato inammissibile; restavano assorbite le altre questioni di merito sollevate dalla societa'. Per la cassazione di questa decisione la societa' proponeva ricorso, notificato il 30-31/12/2003 (a mezzo Ufficiale Giudiziario), articolando due motivi, illustrati con ulteriore memoria. L'Amministrazione Finaziaria e'

    rimasta intimata. Diritto 1- Con la prima censura e' stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art.

    60 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con la seconda doglianza e' stata eccepita la violazione e falsa applicazione delle norme regolatrici in tema di inesistenza degli atti giuridici, oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. 2- Il ricorso e' fondato. I due motivi possono essere delibati congiuntamente, attesa la loro stretta interconnessione logico-giuridica, concernendo entrambi l'assunta nullita'-inesistenza della notifica dell'impugnato avviso di rettifica IVA. La natura delle questioni sollevate con i richiamati motivi impone l'esame di un atto fondamentale al fine di verificare se e' possibile sostenere la tesi della sanatoria di nullita' oppure se ricorre una ipotesi di giuridica inesistenza, insuscettibile di sanatoria. Orbene, l'atto di notifica n. 2930 del 15/4/99 compilato dal Messo notificatore del Comune di Pisa sotto la dicitura "IL MESSO NOTIFICATORE"

    non reca alcuna sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione, che e' certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l'atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione e' del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale e'

    prevista solo per la sanatoria della nullita'. 3- Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto. Consegue la cassazione della gravata decisione ed il rinvio ad altra Sezione del giudice a quo che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase di legittimita'. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
     
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  9. disappointed
     
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    La Finanziaria 2007 ha apportato rilevanti novità, anche per il “Messo Notificatore”. L’art. 1, ai commi 158, 159 e 160 disciplina, infatti, le nuove modalità di nomina di tali Messi, nonché un più ampio raggio di operatività che il Legislatore ha voluto riservare agli stessi. I Messi si occuperanno delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali e potranno essere nominati tra i dipendenti delle Amministrazioni Locali, tra soggetti che, per le attività svolte in precedenza, offrono garanzie all’Ente ed ancora tra i dipendenti dei soggetti abilitati di cui al D.Lgs.446/97. Al fine di ottenere la nomina occorre la partecipazione ad un apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità. Il Consiglio Direttivo IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) in data 25 febbraio 2008, ha approvato il programma annuale per la formazione anno 2008, ed ha provveduto in base ai propri compiti Istituzionali ad approvare alcuni Corsi di formazione per Messi Notificatori, avvalendosi della consolidata collaborazione dell’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali).
     
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  10. dubmehard
     
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    preciso che non sono dipendente comunale, mi occupo di diritto. non potrò frequentare i corsi che hai consigliato (anche se mi interesserebbero moltissimo) né potrò iscrivermi all'anutel od altro (causa carenza cronica mezzi finanziari)

    per questa ragione ho pensato di rivolgermi a voi ;)

    ho letto la norma che citi, ma mi sembra si riferisca alla comunicazione degli atti di accertamento dei soli tributi locali e delle ingiunzioni ex rd 639/1910, dunque la notifica di altri atti dell'amministrazione finanziaria (tipo avviso accertamento art. 60 dpr citato) dovrebbero essere escluse dalle competenze del messo notificatore...



    Edited by dubmehard - 30/3/2009, 15:12
     
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  11. disappointed
     
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    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 12:10)
    preciso che non sono dipendente comunale, mi occupo di diritto. non potrò frequentare i corsi che hai consigliato (anche se mi interesserebbero moltissimo) né potrò iscrivermi all'anutel od altro (causa carenza cronica mezzi finanziari)

    per questa ragione ho pensato di rivolgermi a voi ;)

    ho letto la norma che citi, ma mi sembra si riferisca alla comunicazione degli atti di accertamento dei soli tributi locali e delle ingiunzioni ex rd 639/1910, dunque la notifica di altri atti dell'amministrazione finanziaria (tipo avviso accertamento art. 60 dpr citato) dovrebbero essere escluse dalle competenze del messo notificatore...

    Ho sempre avuto dei dubbi sulla ambigua figura del messo e mi spiego meglio: differenza tra notificatore e comunale.
    Anch'io pensavo che il messo notificatore ed il messo comunale fossero la stessa cosa ma negli ultimi corsi di aggiornamento a cui ho partecipato mi è stato spiegato quanto da Me precedentemente postato ossia che il Comunale è colui che notifica tutti gli atti (della propria Amministrazione e dagli enti che ne fanno richiesta) mentre il Notificatore è nominato dopo aver frequentato apposito corso di formazione organizzato dall'Anutel dal dirigente dell'ufficio delle entrate - tributi locali,tra questi rientrano anche i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
    Pertanto alla luce di quanto esposto,gli atti finanziari notificati ai sensi dell'art. 60 non possono essere notificati dai messi notificatori.
    Se l'atto è stato notificato da un Vigile Urbano- Messo Notificatore è valido soltanto se il Vigile Urbano è stato nominato con decreto del sindaco.
    Questo purtroppo capita nei piccoli comune ove non è prevista la figura del Messo Comunale ed in occasione di assunzione di personale viene bandito apposito concorso esterno per la copertura di posti di vigili urbani-messi comunali.
    Pertanto se l'atto che hai citato è stato notificato da un Vigile Urbano - Messo Comunale è valido a tutti gli effetti di legge.
    Ciao.
     
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  12. belmesso
     
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    CITAZIONE (disappointed @ 31/3/2009, 13:40)
    CITAZIONE (dubmehard @ 30/3/2009, 12:10)
    preciso che non sono dipendente comunale, mi occupo di diritto. non potrò frequentare i corsi che hai consigliato (anche se mi interesserebbero moltissimo) né potrò iscrivermi all'anutel od altro (causa carenza cronica mezzi finanziari)

    per questa ragione ho pensato di rivolgermi a voi ;)

    ho letto la norma che citi, ma mi sembra si riferisca alla comunicazione degli atti di accertamento dei soli tributi locali e delle ingiunzioni ex rd 639/1910, dunque la notifica di altri atti dell'amministrazione finanziaria (tipo avviso accertamento art. 60 dpr citato) dovrebbero essere escluse dalle competenze del messo notificatore...

    Ho sempre avuto dei dubbi sulla ambigua figura del messo e mi spiego meglio: differenza tra notificatore e comunale.
    Anch'io pensavo che il messo notificatore ed il messo comunale fossero la stessa cosa ma negli ultimi corsi di aggiornamento a cui ho partecipato mi è stato spiegato quanto da Me precedentemente postato ossia che il Comunale è colui che notifica tutti gli atti (della propria Amministrazione e dagli enti che ne fanno richiesta) mentre il Notificatore è nominato dopo aver frequentato apposito corso di formazione organizzato dall'Anutel dal dirigente dell'ufficio delle entrate - tributi locali,tra questi rientrano anche i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
    Pertanto alla luce di quanto esposto,gli atti finanziari notificati ai sensi dell'art. 60 non possono essere notificati dai messi notificatori.
    Se l'atto è stato notificato da un Vigile Urbano- Messo Notificatore è valido soltanto se il Vigile Urbano è stato nominato con decreto del sindaco.
    Questo purtroppo capita nei piccoli comune ove non è prevista la figura del Messo Comunale ed in occasione di assunzione di personale viene bandito apposito concorso esterno per la copertura di posti di vigili urbani-messi comunali.
    Pertanto se l'atto che hai citato è stato notificato da un Vigile Urbano - Messo Comunale è valido a tutti gli effetti di legge.
    Ciao.

    Concordo in toto di quanto tu hai scritto. Va da sè che a tutti gli atti dei tributi locali "ICI TARSU TOSAP ECC..." non si applica l'artico 60 del DPR600. :D
     
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  13.  
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    Non ho capito questi passaggi:

    CITAZIONE
    mentre il Notificatore è nominato dopo aver frequentato apposito corso di formazione organizzato dall'Anutel dal dirigente dell'ufficio delle entrate - tributi locali,tra questi rientrano anche i dipendenti dell'Amministrazione Comunale.

    CITAZIONE
    Pertanto alla luce di quanto esposto,gli atti finanziari notificati ai sensi dell'art. 60 non possono essere notificati dai messi notificatori.

    CITAZIONE
    Se l'atto è stato notificato da un Vigile Urbano- Messo Notificatore è valido soltanto se il Vigile Urbano è stato nominato con decreto del sindaco.

    Per chiarezza a quanti leggeranno con curiosità questo post e sopratutto in sintesi, potresti elencare nomina e incombenze?

    Messo Comunale = (nominato da; compiti)

    Messo Notificatore
    = (nominato da; compiti)
     
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  14. disappointed
     
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    CITAZIONE (Borghetto @ 1/4/2009, 07:52)
    [Per chiarezza a quanti leggeranno con curiosità questo post e sopratutto in sintesi, potresti elencare nomina e incombenze?
    Messo Comunale = (nominato da; compiti)

    Messo Notificatore
    = (nominato da; compiti)

    Per essere chiari:
    Il Messo Comunale era nominato fino agli anni 90 dal Prefetto,successivamente dal Sindaco ed oggi può essere nominato anche dal Dirigente a cui fa capo il Messo Comunale,nelle mansioni del Messo Comunale rientrano le notificazioni degli atti della propria Amministrazione e di tutti gli Enti che ne fanno richiesta;
    Il Messo Notificatore è il dipendente della P.A. o privato che viene nominato dal Dirigente dell'ufficio Finanziario per la notificazione dei soli Tributi Locali.
    Grazie.
    P.s:Il quesito in oggetto è stato esposto sul sito di A.N.N.A.
    Tutto quello postato è una sintassi di quanto appreso in diversi corsi di formazione,non prendete per oro colato tutto quanto postato,posso anche sbagliarmi.
    Un ringraziamento a Belmesso che concorda quanto già evidenziato.
    Proporrei a qualche utente in possesso di informazioni utili alla discussione di postarli.
    Ciao.
     
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    :o: Quindi ho sbagliato quando ho dato il nome al forum :unsure: ...
    Dovevo chiamarlo semplicemente "Il Messo"
     
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