Notifica a persona non residente

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Borghetto
     
    .
    Avatar

    PENSIONATO

    Group
    Member
    Posts
    2,979

    Status
    Offline
    Il Codice di Procedura civile fa riferimento all'Ufficiale Giudiziario, il quale ha una competenza territoriale che comprende più Comuni e pertanto leggendo in successione gli articoli sotto riportati potrebbe creare confusione.
    Sono convinto però che cercaguai abbia ragione in quanto si deve tenere in considerazione, come priorità, il fatto della consegna a mani proprie nel proprio territorio di competenza e nella casa di abitazione (non cita la residenza bensì l'abitazione indicata sull'atto).

    Importante è scrivere (se la notifica è stata fatta in luogo libero) più o meno cosi:
    "persona della cui identità sono certo per conoscenza diretta" oltre a "non essendo stato reperito presso l'abitazione indicata" e infine l'altra formuletta "mediante consegna a mani proprie in condizioni di riservatezza"

    Se poi rifiuta di ricevere l'atto... basta relazionarlo e la notifica è valida.


    Comunque leggiamo bene gli articoli sottoriportati e ragioniamo...



    CITAZIONE
    Art. 138.
    (Notificazione in mani proprie)

    L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale e' addetto.
    Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.


    Art. 139.
    (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

    Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

     
    .
4 replies since 5/8/2010, 17:21   1855 views
  Share  
.