Notifiche per conto di società di riscossione

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  1. @giuseppe
     
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    salve a tutti. Mi arriva un atto da parte di parma gestione da notificare al sig. X da accertamenti anagrafici il sig. X risulta cancellato per irreperibilita', allo stesso va applicato l'art.143 con affissione all'albo o basta fare un certificato di cancellazione e rispedirlo a Parma gestione? grazie a tutti.
     
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  2. Alex da Sommacampagna
     
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    L'argomento è già stato ampiamente trattato in un vecchio post forse ritirato.
    Erano state esposte due linee di pensiero: una che dava competenza al messo di notificare le ingiunzioni emesse da società di riscossione (Asirelli sul forum di ANNA propendeva per ciò), la mia che invece rifiutava tale ipotesi.
    In sintesi, io restituisco gli atti rifiutando la notifica e riportando i seguenti articoli.

    L. 3-8-1999 n. 265
    1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

    D.Lgs. 3-2-1993 n. 29
    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (6).

    Come si può notare le società non appaiono tra i soggetti legittimati a servirsi del messo comunale e ciò dovrebbe bastare fino all'abrogazione o modifica degli articoli citati che non può certo avvenire con delle circolari.

    Tuttavia i termini delle concessioni che regolano i rapporti tra i comuni e le società che svolgono per essi un servizio pubblico di riscossione prevedono una trasmissione di poteri tra i quali c'è, è vero!, quello di notificare, MA NON DI FARLO USANDO I MESSI DEGLI ALTRI COMUNI; per tale motivo tali società devono avvalersi tanto di ufficiali di riscossione che di appositi messi notificatori che pertanto dovranno assumere e PAGARE!.

    Il fatto di usare i messi comunali dei comuni è un modo per non assumere propri notificatori, non doverli pagare, e quindi vincere gare di assegnazione del servizio in palese stato di concorrenza sleale di fronte (ad esempio) ad una Equitalia che i propri messi notificatori li ha e li paga.

    Pertanto, nonostante la esaurientissima risposta che il nostro autorevole Asirelli ha posto nel forum di ANNA, mi permetto di restituire gli atti la cui notifica mi è richiesta da società di riscossione attendendo che gli stessi comuni committenti mi inviino la medesima richiesta.

    Alex da Sommacampagna
     
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1 replies since 12/10/2010, 07:54   103 views
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