Regolamento anagrafico (e toponomastico)

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    PENSIONATO

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    E' interessante per il nostro lavoro, sopratutto per gli artt. 42 e 43 che riguardano l'obbligo da parte dei proprietari (con intervento del Comune a spese dell'inadempiente) di installare, sia il numero civico che il numero d'interno sull'ingresso dell'abitazione.
    Questo perchè abbiamo l'obbligo noi di indicare dove è avvenuta la procedura
    Potremmo, nel dubbio, inserire "in luogo libero" ma nel caso dell'art. 140 c.p.c.? Come si può dichiarare in quale accesso abbiamo affisso l'avviso ?

    Leggete almeno gli art. suggeriti e se avete degli inadempienti nel vostro territorio scrivete loro, magari in forma ufficiosa.
    Il regolamento è tratto dal sito della ANCITEL e lo potete trovare QUI


    Vabbè... ^_^ per facilitare i pigri faccio un copia-incolla della parte importante:


    Articolo 42
    Numerazione civica.

    1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

    2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

    3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

    Articolo 43
    Obblighi dei proprietari di fabbricati.

    1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

    2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

    3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

    4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.


    Edited by Borghetto - 20/1/2011, 18:51
     
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    Metto subito in pratica il consiglio.
    Qui da me sembra che una via sia fatta apposta per far sparire le ditte...
     
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1 replies since 20/1/2011, 12:34   620 views
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