Trattamento dati personali via web

Del Garante per la protezione dei dati personali

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  1. Alex da Sommacampagna
     
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    19-3-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 64
    ALLEGATO 1
    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
    Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi
    effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web
    (Deliberazione n. del 2 marzo 2011)
    Sommario
    1. Ambito di applicazione
    1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti Linee
    guida
    2. Premessa
    2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
    2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità
    istituzionali
    2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza
    delle pubbliche amministrazioni
    2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato
    2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
    3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
    3. 1. Trasparenza
    3. 2. Pubblicità
    3. 3. Consultabilità
    4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità
    perseguibili mediante la pubblicazione on line
    5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
    5. 1. Motori di ricerca
    5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
    5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
    5. 4. Dati esatti e aggiornati
    6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
    A. Trasparenza
    A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
    A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
    A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
    A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
    A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
    B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line
    B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
    B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
    C. Consultabilità di atti e documenti
    C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
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    1. Ambito di applicazione
    L’attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da
    numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità delle prestazioni
    e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie informatiche e
    telematiche.
    Le recenti disposizioni1 in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa e quelle sulla
    consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle
    relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente,
    comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali2.
    La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni
    personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia
    nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali
    informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web.
    Le presenti “Linee guida” hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e
    accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in
    relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di
    comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità
    dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
    1.1. Riscontro all’interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle presenti
    Linee guida
    Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di
    istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all’interessato delle informazioni in
    possesso dell’amministrazione non configura un’operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7
    del Codice).
    2. Premessa
    I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni
    istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il
    trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell’interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19,
    1 Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la trasparenza “è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
    all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e
    valutazione…(…)” con il principale “scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
    andamento e imparzialità”, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell’integrità (d.lg. 27 ottobre
    2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
    lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
    2 Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in relazione ai quali il Garante si è già
    pronunciato in passato, rilevando che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra le
    disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme di conoscibilità di informazioni riconducibili
    alla trasparenza dell’azione amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento
    dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali” (pubblicato in G.U. 25
    maggio 2007, n. 120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101); v. anche, con specifico
    riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle
    retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di
    trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”
    (pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc web n. 1417809).
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    comma 1, del Codice). Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere
    applicate le regole di cui ai punti successivi.
    2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni normative
    In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere
    a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi
    (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma
    di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del
    Codice)3, fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
    salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).
    2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al perseguimento di finalità
    istituzionali
    Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati
    personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve
    essere sempre sorretta da un’adeguata motivazione, costituisca un’operazione strettamente necessaria al
    perseguimento delle finalità assegnate all’amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi
    informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento4 o a favorire l’accesso ai
    servizi prestati dall’amministrazione5.
    Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non
    nei casi in cui tali operazioni sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.
    Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se
    autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni
    eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia
    identificata nel regolamento che l’amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante
    (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).
    2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza
    delle pubbliche amministrazioni
    Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali
    individuate -sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre
    normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è
    tenuta ad adottare in conformità alle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
    trasparenza e l’integrità”, adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la
    trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit)6.
    In tale quadro, qualora l’amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti
    richiamati e in particolare a quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in
    assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà
    motivare adeguatamente la propria scelta nell’ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando
    3 É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi le modalità con le quali determinati
    documenti possono essere consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati personali.
    4 Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e comunicazione istituzionale dell’amministrazione di cui
    alla l. 7 giugno 2000 n. 150; v. sul punto le Linee guida per i siti web della PA redatte da DigitPa ai sensi dell’art. 4
    della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009.
    5Ad es., l’università può pubblicare sul sito web i dati identificativi dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai
    corsi di insegnamento e ai relativi orari dell’attività didattica.
    6 V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8.
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    l’idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità,
    proporzionalità e pertinenza dei dati7.
    2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato
    Nell’ambito dei rapporti intercorrenti con l’amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare
    specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale
    dell’amministrazione.
    Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità
    dell’amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che
    possono essere conferite facoltativamente dall’interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione
    (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).
    E’ facoltà dell’amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque
    potranno essere accolte solo all’esito di un’attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia
    compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line
    risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite 8.
    2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
    Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di
    atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di
    verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma
    1, del Codice).
    3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
    Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della corretta
    applicazione delle indicazioni fornite con le presenti Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la
    definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi in relazione alla
    attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti
    istituzionali.
    3.1. Trasparenza
    La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati
    personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni
    concernenti aspetti dell’organizzazione dell’amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle
    capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la
    valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.
    3.2. Pubblicità
    7 Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all’esigenza di prendere in considerazione l’opportunità di pubblicare talune
    informazioni personali nell’interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l’esperienza professionale.
    8 Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle
    funzioni istituzionali volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere ai propri dipendenti che
    ne facciano specifica e libera richiesta, di pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad esempio,
    il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche disposizioni normative prevedono a tale scopo l’obbligo
    dell’esibizione dei cartellini identificativi).
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    La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l’azione amministrativa in relazione
    al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano
    effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
    Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a rendere
    conoscibile l’attività delle pubbliche amministrazioni .
    3.3. Consultabilità
    La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di
    consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per
    categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti
    amministrativi.
    4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre grandi finalità
    perseguibili mediante la pubblicazione on line
    Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate ad
    assicurare un certo grado di conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione, non perseguono finalità
    analoghe.
    Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche finalità sono
    rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di conoscibilità
    di informazioni, atti e documenti amministrativi.
    In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati
    personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si perseguano
    finalità di:
    A. Trasparenza;
    B. Pubblicità;
    C. Consultabilità.
    Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di
    necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire
    modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra
    evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli
    strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti
    degli interessati.
    5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
    A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, ivi
    inclusi gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l’albo pretorio on line),
    occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di
    tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il
    rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line9.
    9 In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione on line fornite nelle sopra citate Linee guida per
    la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit (v. par. 4.1.1 e 4.1.2)
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    Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso e dilatato
    principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle persone
    quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano ulteriormente quando la diffusione dei
    dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.
    Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che possono riguardare la difficoltà
    di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di settore (nei casi
    in cui tali norme prevedano un termine), che siano conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in
    cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e, infine, che non possano essere
    manipolati o indebitamente acquisiti e memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne
    conoscenza (come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di sicurezza). Deve inoltre
    sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo costituito dai motori di ricerca che “decontestualizzano il
    dato” estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte -non controllata e non
    controllabile- delle informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una
    “logica” di priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all’utente.
    5. 1. Motori di ricerca
    E’ necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come appare
    preferibile – mediante funzionalità di ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in
    linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta
    sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni
    che si intende mettere a disposizione10. Si pensi al caso della pubblicazione delle informazioni e di dati
    nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’amministrazione denominata “Trasparenza, valutazione e
    merito” di cui si prevede, per facilitarne l’accesso e la consultazione, la raggiungibilità da un link posto nella
    pagina iniziale del sito stesso.
    A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in
    relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è
    possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet11,12). Resta
    impregiudicato l’utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all’interno del sito istituzionale
    dell’amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di divulgazione.
    5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
    Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla circostanza che i
    dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di
    individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (in una forma che
    consenta l'identificazione dell'interessato) che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso,
    necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.
    Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una pluralità di
    situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi
    momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone interessate, specie se si tratta di
    informazioni non più aggiornate o relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e
    provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso
    necessario renderli pubblici.
    10 V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg. n. 150/2009.
    11 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’inserimento di metatag noindex e noarchive nelle intestazioni delle
    pagine web o alla codifica di regole di esclusione all’interno di uno specifico file di testo (il file robots.txt) posto sul
    server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente comunque come tali
    accorgimenti non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca
    Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste).
    12 Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url: www.robotstxt.org/.
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    In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo
    per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le
    deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente,
    per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali
    previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle
    disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all’oblio degli interessati13.
    Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla pubblicazione degli atti,
    vanno individuati -a cura delle amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali mantenerli
    on line14. La predetta congruità va commisurata alle esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità
    o di consultabilità di volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di permanenza15. Più
    in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di
    tempo ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a chiunque una effettiva e
    immediata accessibilità alle informazioni16. Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità
    on line dell’atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini
    previsti dalla legge per l’impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.
    Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni
    del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in
    alternativa, laddove l’ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare esigenze di carattere storicocronologico,
    gli stessi vanno sottratti all’azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in
    un’area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un’area ad accesso riservato17.
    5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
    Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file
    contenenti dati personali da parte degli utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni,
    mediante l’utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di riproduzione e
    riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad
    accorgimenti consistenti, ad esempio, nell’uso di firewall di rete in grado di riconoscere accessi che risultino
    anomali per numero rapportato all’intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi
    che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di rallentare l’attività dell’utente e di mettere in atto
    adeguate contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai
    principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni,
    garantendo in particolare l’accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone disabili18.
    13 V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante “Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità
    indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. “diritto all'oblio”” (doc. web n. 1116068).
    14 A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi di web publishing e Cms (Content management
    systems) in grado di attribuire, anche mediante l’utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo temporale di
    permanenza della documentazione all’interno del sito istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in
    forma automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima
    documentazione, andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di
    disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza periodica o in seguito ad un
    aggiornamento dell’informazione. V. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l’innovazione.
    15 Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l’amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai
    sensi dell’art. 1, comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza dei
    dati ivi contenuti.
    16 A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul sito istituzionale dei curricula dei dirigenti va
    commisurato al periodo di permanenza in servizio dell’interessato presso l’amministrazione di riferimento, fermo
    restando il diritto di quest’ultimo di ottenere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano.
    17 Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa autenticazione informatica degli utenti.
    18 V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; v. anche d.P.R. 1
    marzo 2005, n. 75, e d.m. 30 aprile 2008 “Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e
    formativi a favore degli alunni disabili”.
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    5. 4. Dati esatti e aggiornati
    Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi previsti alla
    divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e
    aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume particolare rilievo l’obbligo posto
    in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire “che le informazioni contenute sui siti siano conformi e
    corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
    comunicazione tramite il sito”19 anche utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali20.
    A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni, modifiche,
    alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un
    utile accorgimento consiste, ad esempio, nell’indicazione, tra i dati di contesto riportati all’interno del
    contenuto informativo dei documenti21, delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un
    ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in
    relazione a specifiche categorie di documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con
    firma digitale22 o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità.
    Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti informativi
    disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l’utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero siano
    reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie dei medesimi contenuti informativi.
    Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro ambito e in
    un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l’inserimento dei “dati di contesto” (es. data
    di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo).
    6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
    A. TRASPARENZA
    In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di comunicazione e di
    diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali,
    ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, che devono essere resi
    conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti istituzionali
    (artt. 11, 18 e 19 del Codice).
    Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve essere
    particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare,
    qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale. Un quadro di garanzie
    particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i
    soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività
    istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
    dati personali di natura diversa (art. 22 del Codice).
    A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
    Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di dati, dando
    luogo a una forte frammentazione della disciplina.
    19 Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005.
    20 V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005.
    21 V. le cit. Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Civit.
    22 Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale
    dell’ente: www.digitpa.gov.it/ .
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    1. Rispondono all’esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le disposizioni
    che, novellando l’art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo
    svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di “chiunque sia addetto ad una funzione pubblica”.
    Come già evidenziato, la pubblicazione di tali informazioni sul sito istituzionale dell’amministrazione
    risponde in gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza esplicitati dalle citate Linee
    guida della Civit. Alla luce della predetta disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche
    ulteriori dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro valutazione complessiva, ad
    esclusione di quelli strettamente connessi al rapporto di lavoro del singolo con l’amministrazione o ai
    dettagli della valutazione23. Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione, sorretta da un’adeguata
    motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta
    a predisporre, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
    Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi previsti dalla legge, delle “notizie
    concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal
    lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
    dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1,
    lett. d)” del Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).
    Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali, anche sensibili, attinenti allo
    svolgimento e alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti
    dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 24124.
    2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli emolumenti
    direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o
    autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l’obbligo di rendere noti sul proprio sito web i relativi
    atti di spesa con l’indicazione dei nominativi dei destinatari e dell’ammontare del compenso quale
    condizione indispensabile per l’attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da 44 a 52-bis, l. 24
    dicembre 2007, n. 244)25.
    3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali, nonché di
    titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi
    di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore all’obbligo di pubblicazione del vigente
    modello di curriculum europeo non può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti
    istituzionali dell’amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11,
    comma 8, lett. e), f), e h), d.lg. n. 150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).
    Tale modello, infatti, contiene l’indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti rispetto alle legittime
    finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l’incontro tra domanda
    e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum
    europeo va quindi operata una selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione
    agli incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:
    - informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o incarico ricoperto,
    recapito telefonico dell’ufficio, e-mail istituzionale);
    - dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti, capacità
    linguistiche e nell’uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a
    riviste, ecc.);
    - ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall’interessato.
    Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum
    ai sensi dell’art. 7 del Codice.26.
    23 Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc.
    24 V. artt. 59 e 60 del Codice.
    25 Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere sullo schema di decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri in materia di “Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche” (doc. web
    n. 1694419).
    26 V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di “Pubblica amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del
    personale” (doc. web n. 1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del
    Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
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    4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio, dati di dettaglio
    risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l’orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti,
    l’indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica personale (diversi da
    quelli ad uso professionale), ovvero informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le
    assenze verificatesi per ragioni di salute.
    5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione dei siti istituzionali
    dei soggetti pubblici dedicata appositamente a “Trasparenza, valutazione e merito”, si ritiene che debbano
    essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei
    accorgimenti, l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache
    presso gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare
    la reperibilità, all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti
    oggetto di divulgazione.
    A. 1.1. Trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
    Il perseguimento della finalità di trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni può avvenire
    anche senza l’utilizzo di dati personali.
    In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le pubbliche
    amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone identificate o
    identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai
    contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
    informazioni relative alla performance dell’amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi
    indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
    stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della
    premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione
    dei pagamenti e le buone prassi).
    A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
    Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica
    amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di
    coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma dispone espressamente
    che esclusivamente i “cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati”
    possono, mediante la messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i
    dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
    (artt. 8 e 9).
    Nell’ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è prevista per
    la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n.
    441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall’art. 9 sopra richiamato sia effettuata, su appositi
    bollettini, senza però limitare la conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei
    Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e gli enti locali, nel pubblicare sul
    proprio bollettino la situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale,
    possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche mediante la
    riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.
    Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e regionali (dati
    anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata)
    vengano raccolte dal Ministero dell’interno in un’apposita anagrafe di cui chiunque ha il diritto di prendere
    visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In considerazione dell’ampio regime di
    conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi consentita la loro messa
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    a disposizione per via telematica da parte delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati
    attraverso i rispettivi siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).
    A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
    1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell’apparato amministrativo anche gli obblighi
    posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti,
    dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che l’amministrazione deve aver cura
    di tenere secondo princìpi di completezza e trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati,
    vanno rese pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome,
    nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data
    di primo inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, d.lg.
    30 marzo 2001, n. 165 con l’indicazione della decorrenza e del termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2,
    commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).
    2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici che ciascuna
    amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio
    bollettino ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di
    efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata
    sostituita con la riproduzione in rete dei medesimi documenti27: i ruoli di anzianità del personale sono
    pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione
    telematica degli stampati e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato28.
    Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che devono essere
    riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un’opportuna selezione in modo da rendere
    conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l’anzianità di servizio, evitando l’inserimento di notizie
    non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a
    rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi
    sindacali).
    Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato digitale anche i
    bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali vengono
    riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché provvedimenti di organizzazione concernenti anche il
    personale dell’amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di
    riferimento stabilisce che nei bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina,
    allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso
    l’amministrazione e i terzi, nonché all’invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte per
    causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
    Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni, rese
    disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -
    laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando il divieto di diffondere dati
    idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l’utilizzo di
    omissis, diciture generiche o codici numerici.
    Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di organizzazione e
    gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es. decreti,
    circolari, bandi di concorso, ecc.).
    A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
    27 V. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2006, n. 83198.
    28 V. www.sistemamodus.eu/index.html/.
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    1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di
    Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi
    comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni,
    crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad
    aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
    Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all’esigenza di rendere
    trasparente l’azione amministrativa, anche in ordine all’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti
    eroganti, nonché all’esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo di
    concessione dei contributi consentendo l’accesso alle relative informazioni.
    Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti delle pubbliche
    amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e
    di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono essere riportati i soli
    dati necessari all’individuazione dei soggetti interessati (nominativi e relativa data di nascita), l’esercizio
    finanziario relativo alla concessione del beneficio, nonché l’indicazione della “disposizione di legge sulla
    base della quale hanno luogo le erogazioni” medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).
    Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l’indirizzo di abitazione, il codice
    fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari secondo le
    fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le
    condizioni di indigenza in cui versa l’interessato.
    Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo stato di salute
    degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all’indicazione:
    �� dei titoli dell’erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a “soggetto portatore di
    handicap”, o riconoscimento di buono sociale a favore di “anziano non autosufficiente” o con
    l’indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario)29;
    �� dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l’indicazione degli “indici di autosufficienza
    nelle attività della vita quotidiana”30);
    �� della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per “ricovero in struttura sanitaria
    oncologica”).
    Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell’albo, che possono
    essere riportati nei siti istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di
    privilegiare canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti,
    l’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi
    motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità,
    all’interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati
    nell’albo.
    29 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la
    disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche (si pensi, ad esempio,
    alla indicazione dei riferimenti della legge regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai
    comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece ridondante l’indicazione della legge che individua
    le categorie di persone aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo stato di salute degli
    interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; l. 5 febbraio 1992, n. 104,
    recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; l. 21 maggio
    1998, n. 162, recante “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone
    con handicap grave”; l. 30 marzo 1971, n. 118 recante “Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
    norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”).
    30 C.d. scala Adl o di Katz.
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    B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE
    E’ necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito
    istituzionale devono essere resi conoscibili all’intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili
    da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli
    interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per
    garantire un’accessibilità selezionata).
    Nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi
    effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita,
    consentirne l’indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole
    delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l’indicizzazione dei documenti e
    il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti indicati nel par. 5 delle presenti
    Linee guida.
    B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
    L’ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie
    finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel bollettino
    dell’amministrazione interessata o, per gli enti locali, all’albo pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve
    principalmente alla funzione di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall’ente
    pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive
    da parte dei soggetti interessati.
    Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali
    prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l’utilizzo del sito
    istituzionale dell’amministrazione di riferimento.
    Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie, esiti e giudizi
    concorsuali che consentono di rendere agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati
    consultando il sito istituzionale dell’amministrazione pubblica competente, evitando nel contempo che i
    medesimi dati siano liberamente reperibili utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E’ invece possibile
    consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale
    nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi
    diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali,
    valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula,
    ecc.), attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o password, n. di protocollo o altri
    estremi identificativi forniti dall’ente agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di
    autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
    Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi ai quali
    vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi
    riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.
    Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile,
    l’indirizzo dell’abitazione o dell’e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l’indicatore Isee, il numero di figli
    disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
    B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
    Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie
    attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi
    all’inquadramento del personale, all’assegnazione di sede, alla progressione di carriera, all’attribuzione di
    incarichi dirigenziali).
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    C. CONSULTABILITA’ DI ATTI E DOCUMENTI
    Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e documenti
    amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei
    consociati all’attività amministrativa o nell’ambito dell’erogazione di servizi. Per attuare tali esigenze sottese
    alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le amministrazioni
    possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi
    espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e incentivare
    l’utilizzo dei servizi pubblici in rete.31
    In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a conoscere
    le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi interessati
    e contro interessati, ecc.), non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità,
    consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l’accesso on line libero e incondizionato, senza
    applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se
    aventi natura sensibile.
    In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne
    abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell’ambito dei singoli atti
    e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.
    Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro
    pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere
    trattate dall’amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed essere oggetto
    di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. l. n. 241/1990).
    In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere
    consultabili possano essere reperibili, ad esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale
    dell’amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o attraverso l’attribuzione alle
    persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole stabilite in
    materia dal Codice dell’amministrazione digitale nel caso in cui l’accessibilità ai dati e documenti venga
    assicurata nell’ambito di servizi erogati in rete dall’amministrazione32.
    C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
    Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato nell’ambito delle
    attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in
    quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett.
    i), e 112, comma 1, lett. a))33. In tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di
    collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere
    la formazione di elenchi e graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne
    stabiliscono un generico regime di pubblicità34.
    Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche attraverso la loro
    messa a disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera consultabilità
    in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del collocamento obbligatorio contengono
    informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle persone iscritte (nominativi degli interessati associati
    allo stato di disabilità o all’appartenenza alle altre categorie di aventi diritto al collocamento).
    31 Art. 3-bis l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.
    32 Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la pubblica
    amministrazione e l’innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5.
    33 Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg. n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c),
    punto 2, del Codice.
    34 V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit.
    19-3-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 64
    Nell’utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle predette liste, le
    amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati
    sulla salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili le informazioni riportate in
    tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a
    coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali
    soggetti idonee credenziali di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati
    alla richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad accesso
    parimenti selezionato).
    11A03700
    CIRCOLARI

    Edited by Alex da Sommacampagna - 19/4/2011, 10:17
     
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