Destinatario c'è e non c'è

Quale articolo del c.p.c. applicare

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  1. nighthawk64
     
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    Salve amici giorni fa è capitato di notificare un atto a persona non residente effettivamente al domicilio anagrafico poichè da poco trasferita . Da accertamenti effettuati abbiamo rintracciato la cognata che a sua volta dichiarava che la moglie del tizio era appoggiata da lei poichè non potevano sopportare le spese della casa. La tizia chiama la sorella e la avvisa della notifica. Dopo 3 giorni la moglie del destinatario viene in ufficio e diversamente riferisce che lei ed il marito sono separati ma si sentono, il marito al momento è fuori per lavoro ed è appoggiato momentaneamente dai suoi. Comunque non vuole saperne della notifica e promette di avvertire il marito. Da sopralluogo dai genitori del destinatario questi debolmente annuiscono sul fatto che il figlio si con loro ma anch'essi non vogliono sapere della notifica. . Dimenticavo di dirvi che i due anagraficamente risultano insieme al vecchio indirizzo. Morale passano altri 4 giorni. Del tizio nemmeno l'ombra. Considerando che una eventuale notifica effettuata a persona diversa dal destinatario ed in luogo che non sia la residenza effettiva lascia molti dubbi, io ed il mio collega che tiene l'atto, scocciato di aspettare abbiamo pensato ad un 143 cipici al vecchio indirizzo comunicando all'anagrafe della situazione ambigua di tutta la famiglia. Ora vi chiedo: voi come vi comportereste in una situazione simile quale art. cipici applichereste? Grazie, colgo l'occasione per salutare Borghy, S. Calamo e voi tutti. Saluti Hawk
     
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    Se i genitori hanno affermato che il figlio attualmente abita con loro (dichiarazione fatta ad un pubblico ufficiale, da riportare in relata), credo che quella dovrebbe essere considerata l'effettiva residenza del destinatario, e stante il loro rifiuto al ritiro dell'atto, io avrei applicato il 140 c.p.c.
    L'art. 143 c.p.c. si dovrebbe applicare se è sconosciuta la residenza, la dimora e domicilio, in questo caso una dimora, seppur incerta, comunque confermata anche dai genitori è conosciuta.
    Ciao
     
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  3. luigirai
     
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    ma il nome c'è sulla buca postale all'indirizzo anagrafico???
     
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  4. cercaguai
     
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    Credo che la dichiarazione della convivenza presso i genitori avrebbe avuto senso se avessero ritirato l'atto, in quel caso sarebbe bastato relazionarla, ma, poichè ciò non è avvenuto e più sicuro effettuare il 140 cpc, in quanto, la persona che si sposta in diverso indirizzo ha il diritto/dovere di renderlo noto anche al solo fine di ricevere la posta( vedi raccomandata r r per l'avvenuto deposito del 140) tramite, ad esempio, il "Seguimi" di poste italiane .
     
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  5. nighthawk64
     
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    all'indirizzo anagrafico è tutto deserto e non c'è nessun nome e nessun citofono. Il 14o dove lo indirizzereste? Ci si deve fidare di ciò che dicono i familiari? forse meglio art.143 al vecchio indirizzo o no?
     
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    CITAZIONE (nighthawk64 @ 8/12/2011, 16:47) 
    all'indirizzo anagrafico è tutto deserto e non c'è nessun nome e nessun citofono. Il 14o dove lo indirizzereste? Ci si deve fidare di ciò che dicono i familiari? forse meglio art.143 al vecchio indirizzo o no?

    La raccomandata A.R. prevista dall'art. 140 c.p.c. la spedirei all'indirizzo dei genitori, magari con l'indicazione presso i sigg.ri..............., così il portalettere non ha motivo per respingerla.
    Su fatto di fidarsi dei famigliari, questi hanno reso una dichiarazione ad un pubblico ufficiale (da riportare in relata), ed il figlio potrà eventualmente, in futuro querelare i genitori per falsa dichiarazione, non certo il messo comunale.
    Applicare il 143 c.p.c. pur conoscendo una sua dimora confermata dei genitori, non mi sembra corretto.
     
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    CITAZIONE (cursorTV @ 8/12/2011, 11:31)
    Se i genitori hanno affermato che il figlio attualmente abita con loro (dichiarazione fatta ad un pubblico ufficiale, da riportare in relata), credo che quella dovrebbe essere considerata l'effettiva residenza del destinatario, e stante il loro rifiuto al ritiro dell'atto, io avrei applicato il 140 c.p.c.
    L'art. 143 c.p.c. si dovrebbe applicare se è sconosciuta la residenza, la dimora e domicilio, in questo caso una dimora, seppur incerta, comunque confermata anche dai genitori è conosciuta.
    Ciao

    CITAZIONE (cursorTV @ 8/12/2011, 18:17)
    CITAZIONE (nighthawk64 @ 8/12/2011, 16:47) 
    all'indirizzo anagrafico è tutto deserto e non c'è nessun nome e nessun citofono. Il 14o dove lo indirizzereste? Ci si deve fidare di ciò che dicono i familiari? forse meglio art.143 al vecchio indirizzo o no?

    La raccomandata A.R. prevista dall'art. 140 c.p.c. la spedirei all'indirizzo dei genitori, magari con l'indicazione presso i sigg.ri..............., così il portalettere non ha motivo per respingerla.
    Su fatto di fidarsi dei famigliari, questi hanno reso una dichiarazione ad un pubblico ufficiale (da riportare in relata), ed il figlio potrà eventualmente, in futuro querelare i genitori per falsa dichiarazione, non certo il messo comunale.
    Applicare il 143 c.p.c. pur conoscendo una sua dimora confermata dei genitori, non mi sembra corretto.

    Perfetto! E in relata, a seguito di 140, relazionare che viene applicata tale disposizione per rifiuto dei genitori di ricevere l'atto.
     
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  8. Alex da Sommacampagna
     
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    Focalizziamo bene come ci istruisce il CPC.

    L'art.139 ci indica che la notifica va fatta nel comune di residenza, è vero, ma ci precisa che il destinatario va ricercato nella casa di abitazione ^_^ .
    Quando nella casa di abitazione non si trovasse il destinatario si ricorre ai consegnatari legittimati tra cui anche i genitori conviventi (e non coresidenti :P ).

    L'art.140 ci richiama le persone indicate nel 139 il cui rifiuto ci permette di considerare quale luogo di affissione dell'avviso di deposito la porta della casa di abitazione (e non di residenza :P )

    Il richiamo ufficiale alla residenza del destinatario va individuato nel 143 cpc ove però ci si riferisce anche alla dimora perchè non è certo che i due luoghi corrispondano allo stesso indirizzo.

    Personalmente agirei in modo tale da
    1) impedire ogni eventuale contestazione alle modalità di notifica adottate
    2) far figurare di garantire al destinatario la possibilità di venire a conoscenza del'atto

    Per rispondere ad entrambe i punti suggerisco di notificare l'atto sia con il 140 cpc, motivando in relata la dichiarazione di convivenza dei genitori , sia con il 143 cpc :woot: , anche dopo qualche giorno, qualora la suddetta dichiarazione venisse in seguito eventualmente ritrattata a motivo di una complicità affettiva.

    A questo punto al destinatario nulla resterebbe da eccepire a carico del messo per eventuale non presa di conoscenza dell'atto che verrebbe ad imputarsi a sua sola responsabilità.

    bye
     
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7 replies since 8/12/2011, 08:39   350 views
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