Destinatario c'è e non c'è

Quale articolo del c.p.c. applicare

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  1. Alex da Sommacampagna
     
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    Focalizziamo bene come ci istruisce il CPC.

    L'art.139 ci indica che la notifica va fatta nel comune di residenza, è vero, ma ci precisa che il destinatario va ricercato nella casa di abitazione ^_^ .
    Quando nella casa di abitazione non si trovasse il destinatario si ricorre ai consegnatari legittimati tra cui anche i genitori conviventi (e non coresidenti :P ).

    L'art.140 ci richiama le persone indicate nel 139 il cui rifiuto ci permette di considerare quale luogo di affissione dell'avviso di deposito la porta della casa di abitazione (e non di residenza :P )

    Il richiamo ufficiale alla residenza del destinatario va individuato nel 143 cpc ove però ci si riferisce anche alla dimora perchè non è certo che i due luoghi corrispondano allo stesso indirizzo.

    Personalmente agirei in modo tale da
    1) impedire ogni eventuale contestazione alle modalità di notifica adottate
    2) far figurare di garantire al destinatario la possibilità di venire a conoscenza del'atto

    Per rispondere ad entrambe i punti suggerisco di notificare l'atto sia con il 140 cpc, motivando in relata la dichiarazione di convivenza dei genitori , sia con il 143 cpc :woot: , anche dopo qualche giorno, qualora la suddetta dichiarazione venisse in seguito eventualmente ritrattata a motivo di una complicità affettiva.

    A questo punto al destinatario nulla resterebbe da eccepire a carico del messo per eventuale non presa di conoscenza dell'atto che verrebbe ad imputarsi a sua sola responsabilità.

    bye
     
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7 replies since 8/12/2011, 08:39   351 views
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