2 quesiti e 2 dubbi

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  1. antaccio
     
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    2 Quesiti per 2 dubbi. :(

    1) Quesito
    Essendo intervenute discussioni in merito con altri colleghi, che la pensavano diversamente,pongo il seguente problema:
    Non essendo stato reperito l’interessato alla notifica (nè un suo familiare) presso la sua residenza (assenti temporaneamente) è possibile notificare l’atto, presso l’azienda dove l’interessato lavora, consegnandolo in busta chiusa e sigillata, ad altro soggetto (no coniuge o parente,ma dipendente della stessa azienda)?
    Io credo di no,altri colleghi sostengono di si!
    Che ne pensate. :huh:

    2) Quesito
    In caso di notifica di un atto alla sede di una società,non nelle mani del rappresentante legale,ma bensì di un dipendente comunque addetto al ricevimento dell’atto(segretaria,ecc.) devo procedere ,mediante lettera raccomandata AR, a dare notizia di questa notifica al rappresentante legale,presso la sua residenza?. :woot:

    Un saluto.



    B.S.
     
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  2. 9‚8 m/s
     
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    Quesito 1:

    l'art. 139 C.P.C. dispone che è possibile notificare l'atto anche dove l'interessato ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
    Ciò vuol significare che la notifica è eseguibile anche cercando il destinatario nei luoghi di cui sopra ed in caso di assenza di quest'ultimo l'atto può essere consegnato in busta sigillata, a persona addetta all'ufficio o all'azienda.
    In parole povere la notifica è effetuabile presso lo studio dell'interessato, l'attività commerciale dell'interessato, l'atitvità artigianale ecc.
    Invece, non è possibile effettuare la notifica, ad eccezione della consegna in mani proprie, presso l'azienda dove l'interessato lavora.
    Io mi asterrei comunque di cercare il destinatario sul posto di lavoro perchè mi sembra contrario ai principi della riservatezza.


    Quesito 2:

    se parliamo di un atto di natura tributaria, allora è necessario inviare la raccomandata.
    La racomandata, invece, non è prevista per gli atti amministrativi (verbali, ordinanze ecc.).
     
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    PENSIONATO

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    a dare notizia di questa notifica al rappresentante legale,presso la sua residenza?.

    Se non ricordo male la raccomandata (per gli atti tributari come dice 9,8 m/s) va inviata presso la sede della società in questione e non presso la sua residenza (se la notifica è avvenuta nella sede).
    Mi pare ne avessimo già accennato tempo fa... ma non fidarti di me in questa occasione :blink:
     
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  4. 9‚8 m/s
     
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    CITAZIONE (Borghetto @ 10/6/2010, 18:22)
    Se non ricordo male la raccomandata (per gli atti tributari come dice 9,8 m/s) va inviata presso la sede della società in questione e non presso la sua residenza (se la notifica è avvenuta nella sede).
    :blink:

    confermo!
     
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  5. Cley 70
     
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    Siccome è passato più di un anno dall'ultimo post ed ho letto metodi contrastanti;
    Chiedo conferma che nel caso di notifica di un atto alla sede di una società, non nelle mani del rappresentante legale, ma bensì di un dipendente addetto al ricevimento dell’atto, debba:
    Consegnarlo in busta chiusa, far firmare una ricevuta con gli estremi di chi ritira ed inviare una lettera raccomandata AR per dare notizia di questa notifica al rappresentante legale presso la sede dell'azienda, solo se trattasi di atto di natura tributaria;
    Non è invece prevista la raccomandata per gli atti amministrativi (verbali, ordinanze ecc.)
     
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    PENSIONATO

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    Consegnarlo in busta chiusa, far firmare una ricevuta con gli estremi di chi ritira ed inviare una lettera raccomandata AR per dare notizia di questa notifica al rappresentante legale presso la sede dell'azienda, solo se trattasi di atto di natura tributaria;
    Non è invece prevista la raccomandata per gli atti amministrativi (verbali, ordinanze ecc.)

    Per quanto mi riguarda agisco nel modo da te descritto.
    Ho letto alcuni ultimi post in cui Messi non notificano l'atto amministrativo in busta ad un familiare.

    Io consegno l'atto senza busta solo al destinatario, a tutti gli altri in plico sigillato e faccio firmare per ricevuta.
    Metodo "forse" contestabile da qualche collega, ma non compromette la notifica.
     
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  7. claudiogarb
     
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    legale rappresentante e incaricato a ricevere atti io personalmente li ritengo alla pari ma è solo un mio parere
     
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  8. Alex da Sommacampagna
     
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    CITAZIONE (claudiogarb @ 16/11/2011, 12:03) 
    legale rappresentante e incaricato a ricevere atti io personalmente li ritengo alla pari ma è solo un mio parere

    La questione è attualmente da me postata anche sul sito di A.N.N.A. ma attualmente ritengo che la differenza ci sia.

    Il legale rappresentante ha la responsabilità della persona giuridica rappresentata, pertanto, secondo me, andrebbe considerato come destinatario dell'atto; la persona incaricata a ricevere invece, anche se corrisponde spesso a chi sottoscrive gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r., non sarebbe idonea a conoscere gli atti contenuti nelle buste che, per motivi di privacy aziendale, andrebbero noti ai soli destinatari; se la persona sia diversamente autorizzata dal legale rappresentante a noi non importa, a noi basta garantire al massimo la privacy aziendale.

    Relativamente alla necessità di inviare o meno l'avviso di notifica fatta alla persona giuridica non sussiste proprio secondo il 145 cpc ( quindi per i soli atti amministrativi ) mentre il 60 dpr 600/73 ne richiama una generica necessità quando il consegnatario non corrisponda al destinatario ma anche qui si rischia a sbagliare interpretazione; se il 60 è stato redatto per le sole persone fisiche (e quindi 137 e seguenti sono solo fino al 143) , oppure anche per le persone non fisiche citate nel 58 dpr 600/73 e per cui il 145 andrebbe considerato tra i "seguenti" citati nel 60 invece chea parte: la questione è stata molto discussa nel post "COMPITI PER CASA".

    bYE
     
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7 replies since 10/6/2010, 14:01   400 views
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