-
| .
|
PENSIONATO
- Group
- Member
- Posts
- 2,979
- Status
- Offline
|
|
Riporto un post scritto da Salvo che ritengo meritevole di essere in evidenza:
Le società di persone espressamente previste dal legislatore sono:
•Società semplice–(S.s).⇒la notificazione può essere effettuata ad un socio o un amministratore;
•Società di fatto (S.d.f).⇒(es.studi professionali):la notificazione può essere effettuata al socio che di“fatto”dirige e amministra la società o,qualora non sia previsto,ad uno dei soci;
•Società in nome collettivo (S.n.c).⇒la notificazione può essere effettuata all’amministratore;
•Società in accomandita semplice (S.a.s).⇒la notificazione può essere effettuata ai soci accomandatari.
Ai fini della notifica,sono equiparate alle società personali:
•le Associazioni non riconosciute⇒la notificazione può essere effettuata alla persona alla quale è conferita la presidenza o la direzione dell’Associazione;
•i Comitati⇒la notificazione può essere effettuata al presidente.
In genere,per le società vale la seguente regola:
1) società iscritte nel registro delle imprese e per le quali risulta pubblicato l’elenco dei soci:l'atto deve essere notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza;
2) società non iscritte nel registro delle imprese o per le quali non è reperibile l’elenco dei soci:stante la solidarietà tra i soci,l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi,presumendo si che ad ognuno spettil'amministrazione e la rappresentanza
Per maggiori ragguagli cliccate il seguente indirizzo:
. QUI .
RUOLO E FUNZIONI DEL MESSO NOTIFICATORE dell'Avv. Livio POLETTI
|
|
| .
|
0 replies since 13/7/2012, 07:10 3261 views
.