Notifica a società di persone o altri soggetti senza personalità giuridica

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    PENSIONATO

    Group
    Member
    Posts
    2,979

    Status
    Offline
    Riporto un post scritto da Salvo che ritengo meritevole di essere in evidenza:

    Le società di persone espressamente previste dal legislatore sono:

    Società semplice–(S.s).⇒la notificazione può essere effettuata ad un socio o un amministratore;

    Società di fatto (S.d.f).⇒(es.studi professionali):la notificazione può essere effettuata al socio che di“fatto”dirige e amministra la società o,qualora non sia previsto,ad uno dei soci;

    Società in nome collettivo (S.n.c).⇒la notificazione può essere effettuata all’amministratore;

    Società in accomandita semplice (S.a.s).⇒la notificazione può essere effettuata ai soci accomandatari.

    Ai fini della notifica,sono equiparate alle società personali:

    •le Associazioni non riconosciute⇒la notificazione può essere effettuata alla persona alla quale è conferita la presidenza o la direzione dell’Associazione;

    •i Comitati⇒la notificazione può essere effettuata al presidente.

    In genere,per le società vale la seguente regola:

    1) società iscritte nel registro delle imprese e per le quali risulta pubblicato l’elenco dei soci:l'atto deve essere notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza;

    2) società non iscritte nel registro delle imprese o per le quali non è reperibile l’elenco dei soci:stante la solidarietà tra i soci,l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi,presumendo si che ad ognuno spettil'amministrazione e la rappresentanza

    Per maggiori ragguagli cliccate il seguente indirizzo:

    . QUI .

    RUOLO E FUNZIONI DEL MESSO NOTIFICATORE dell'Avv. Livio POLETTI
     
    .
0 replies since 13/7/2012, 07:10   3261 views
  Share  
.